Art. 7 
 
      Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del  decreto-legge  15  maggio
2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici
in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai  fini
dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1  e
del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2,
comma 1, le regioni tengono conto dei  principi  e  criteri  omogenei
elencati al presente articolo al fine di rendere chiara  ed  evidente
la possibile  classificazione  delle  aree,  compatibilmente  con  le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in
considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli
di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
  2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: 
    a) della massimizzazione delle aree da  individuare  al  fine  di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di  cui  alla  Tabella  A
dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e  del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'  dell'aria
e  dei  corpi  idrici,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici   di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,  per  servizi  e
logistica, e verificando l'idoneita' di  aree  non  utilizzabili  per
altri scopi, ivi incluse  le  superfici  agricole  non  utilizzabili,
compatibilmente con le  caratteristiche  e  le  disponibilita'  delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione  la  dislocazione  della
domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo
della rete stessa; 
    b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come
idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e  della
tipologia di impianto; 
    c) della possibilita'  di  fare  salve  le  aree  idonee  di  cui
all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
  3. Sono considerate non idonee le superfici  e  le  aree  che  sono
ricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi
dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le  regioni  possono  individuare
come non idonee le superfici  e  le  aree  che  sono  ricomprese  nel
perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del  medesimo
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42.  Le  regioni  possono
stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti  a
tutela  di  ampiezza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di
impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un  massimo
di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti  in  esercizio  non
sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero  della
cultura a esprimersi in relazione ai  soli  progetti  localizzati  in
aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12,  comma
3-bis,  del  decreto  legislativo   29   dicembre   2003,   n.   387.
Nell'applicazione del presente  comma  deve  essere  contemperata  la
necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto. 
  4. Ai fini dell'individuazione delle superfici  e  aree  idonee  le
regioni e  province  autonome  possono  avvalersi  della  piattaforma
digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del  2021.
A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome,  il  Ministero
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   il    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste  e  il
Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di  loro
competenza necessarie al funzionamento  e  all'implementazione  della
predetta piattaforma.