Art. 8 Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee 1. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, e' tenuta a vigilare affinche' i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.