Art. 8 
 
     Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee 
 
  1.  Qualora  una  regione  abbia  attribuito  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 agli enti locali,  e'  tenuta  a  vigilare  affinche'  i
medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal
presente decreto ed  a  utilizzare  poteri  sostitutivi  in  caso  di
inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarieta'  e  di
leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto  delle  norme
stesse  nonche'  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  alla
Tabella A del presente articolo.