Art. 9 Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2024 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro della cultura Sangiuliano Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida