Art. 9 
 
Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale  e
            per le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 giugno 2024 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                           Pichetto Fratin 
 
                      Il Ministro della cultura 
                             Sangiuliano 
 
      Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare 
                           e delle foreste 
                            Lollobrigida