Art. 3 
 
               Incremento del Fondo risorse decentrate 
           del personale civile del Ministero della difesa 
 
  1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal
personale civile del Ministero della difesa a  supporto  delle  Forze
armate, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di  10  milioni  di
euro da destinare all'incremento del  Fondo  risorse  decentrate  del
personale civile non  dirigenziale,  in  deroga  al  limite  previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo  di
spesa di euro 10 milioni per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione ((del fondo di parte corrente di cui all'articolo  619  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n.  75  recante:  «Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata; 
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243; 
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva. 
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  619  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  619  (Fondi  in  conto  capitale  e  di  parte
          corrente per la riallocazione  di  funzioni  svolte  presso
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
          per la consegna all'Agenzia  del  demanio).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
          nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,  un
          fondo in conto capitale e uno  di  parte  corrente  le  cui
          dotazioni sono determinate dalla  legge  di  stabilita'  in
          relazione alle esigenze di realizzazione del  programma  di
          cui al predetto  articolo,  comma  2.  Al  fondo  in  conto
          capitale  concorrono  anche  i  proventi  derivanti   dalle
          attivita' di  valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia  del
          demanio con riguardo alle infrastrutture  militari,  ancora
          in uso al Ministero  della  difesa,  oggetto  del  comma  4
          dell'articolo  medesimo.  Alla  ripartizione  dei  predetti
          fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del  Ministro
          della difesa, da comunicare al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non  si
          applica l'articolo 2, comma 615, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, ed essi sono integralmente  riassegnati  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa. 
                2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
          all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, sono  integralmente  riassegnati  al  fondo  di  parte
          corrente istituito nello stato di previsione del  Ministero
          della difesa, in relazione alle esigenze  di  realizzazione
          del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».