Art. 4 
 
          Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti 
 
  1. Al fine  di  far  fronte  agli  impegni  urgenti  connessi  alla
partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo  1,  comma  388,
((primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)), le parole «1
milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000». 
  2. ((Agli oneri)) derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 388, della
          legge  30  dicembre  2023,  n.213,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»: 
                «388. Al fine di far fronte  agli  impegni  derivanti
          dalla sottoscrizione del fondo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 724,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
          autorizzata la spesa di 7.650.000  euro  per  l'anno  2024.
          Restano ferme le linee  di  indirizzo  e  le  modalita'  di
          gestione della partecipazione  italiana  al  citato  fondo,
          stabilite con il decreto del Ministro della difesa  di  cui
          al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della  legge  n.  197
          del 2022.».