Art. 4 Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti 1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, ((primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)), le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000». 2. ((Agli oneri)) derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n.213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»: «388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.».