Art. 6 
 
Misure urgenti  per  contrastare  la  diffusione  della  peste  suina
                              africana 
 
  1. (( (soppresso) )) 
  2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla  peste  suina
africana  e,  in  partico  lare,  di   incentivare   gli   interventi
strutturali e funzionali in materia di biosicurezza,  ((il  Fondo  di
parte capitale)) per  gli  interventi  strutturali  e  funzionali  in
materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25,  e'  rifinanziato  di  5  milioni  ((di  euro  per
l'anno)) 2024 e 15 milioni ((di euro per l'anno))  2025.  Agli  oneri
derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2024 e 15 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando ((l'accantonamento relativo  al  Ministero))
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  ((2-bis. Al fine di  contenere  la  diffusione  della  peste  suina
africana e dare  attua  zione  al  Piano  straordinario  di  catture,
abbattimento e  smaltimento  dei  cinghiali  (Sus  scrofa)  e  azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione  nelle  zone
di restrizione da peste suina africana (PSA),  sino  al  31  dicembre
2028  e'  consentita  la  caccia  di  selezione  dei  suidi  fino   a
mezzanotte, anche con l'ausilio  dei  metodi  selettivi  previsti  al
punto 2.3, lettera b), del Piano  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  152  del  1°  luglio  2023,  nonche'  il
ricorso al foraggiamento attrattivo.)) 
  3. Al  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((a) all'articolo 2: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli,  il  Commissario
straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella  penale,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  della  relativa  normativa
nazionale di attuazione»; 
  2) al comma 2-bis, il secondo pe riodo e' sostituito dal  seguente:
«Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture  temporanee
di cui al presente comma, il Commissario opera  ai  sensi  del  comma
1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona  infetta  ritenute
strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di  contrastare
la diffusione dell'epidemia»; 
  3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente: 
  «9-quater. Per l'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  9-bis
nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze  assegnate  con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari  sono
autorizzati ad adottare  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo»;)) 
    b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      «((Art. 2-bis  (Misure  urgenti  per  la  tutela  della  salute
pubblica  correlate  alla  diffusione  della  peste  suina   africana
attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione  delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile). )) - 1. Al fine
di prevenire e contenere i gravi pericoli per la  salute  pubblica  e
far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante
dalla diffusione della peste suina africana (PSA),  i  piani  di  cui
agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  e
all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure  adottate  dal
((Commissario straordinario di cui  all'articolo  2)),  sono  attuati
anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo
89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi
di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, ((un contingente composto  di  un
massimo  di  177  unita'))  del  personale  delle  Forze  armate   e'
autorizzato a svolgere ((le attivita' di cui  al  comma  1))  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di  cui
al terzo  periodo  ((del  presente  comma)).  Le  relative  spese  di
personale e le spese di funzionamento, nel  limite  massimo  di  euro
1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a
carico del ((Commissario straordinario di cui  all'articolo  2)).  Al
personale impiegato nell'ambito delle attivita' di  cui  al  comma  1
((del presente articolo)) possono  essere  corrisposti  compensi  per
prestazioni straordinarie oltre  i  limiti  massimi  derivanti  dalle
previsioni di cui all'articolo 10, comma  3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per
il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a  20  ore
mensili pro-capite per il restante personale. 
      3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma
1, al personale delle Forze  armate  non  appartenente  all'Arma  dei
carabinieri, che agisce nei  Gruppi  operativi  territoriali  di  cui
all'articolo 15 dell'((ordinanza del Commissario  straordinario  alla
peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023)),  sono  attribuite  le
funzioni di agente di pubblica sicurezza ((e lo stesso personale puo'
procedere))  alla  identificazione  di  persone,  anche  al  fine  di
prevenire o impedire comportamenti che possano  mettere  in  pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui  si  svolge
l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai
fini dell'identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
procedere a tutti gli atti  conseguenti,  il  personale  delle  Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini  uffici  o
comandi della Polizia di  Stato  o  dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei
confronti delle persone accompagnate  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
      4. Il personale militare di cui  al  comma  3,  nell'esecuzione
delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni  di
armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di  cui
al comma 1. 
      5. Gli obblighi di cui all'articolo 3,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al
comma 1 ((del presente articolo)), che presta servizio  con  rapporto
di dipendenza  funzionale  dal  ((Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2)), sono a carico di quest'ultimo. 
      6. (( (soppresso) )) 
      7. (( (soppresso) )) 
      8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a  integrare  la
pianificazione degli interventi e  delle  iniziative  occorrenti  per
fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15  giugno  2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sono
definite  le  competenze  funzionali  dei   sub-commissari   di   cui
all'articolo 2, comma  9-bis,  anche  rispetto  all'attuazione  della
pianificazione commissariale.». 
  ((3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale  (Sus
scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di
dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a
eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.))