Art. 6
Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina
africana
1. (( (soppresso) ))
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina
africana e, in partico lare, di incentivare gli interventi
strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ((il Fondo di
parte capitale)) per gli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, e' rifinanziato di 5 milioni ((di euro per
l'anno)) 2024 e 15 milioni ((di euro per l'anno)) 2025. Agli oneri
derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando ((l'accantonamento relativo al Ministero))
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
((2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina
africana e dare attua zione al Piano straordinario di catture,
abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone
di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre
2028 e' consentita la caccia di selezione dei suidi fino a
mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al
punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonche' il
ricorso al foraggiamento attrattivo.))
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario
straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa
nazionale di attuazione»;
2) al comma 2-bis, il secondo pe riodo e' sostituito dal seguente:
«Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee
di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma
1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute
strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare
la diffusione dell'epidemia»;
3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente:
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis
nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono
autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del
presente articolo»;))
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«((Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute
pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana
attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile). )) - 1. Al fine
di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e
far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante
dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui
agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure adottate dal
((Commissario straordinario di cui all'articolo 2)), sono attuati
anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo
89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi
di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, ((un contingente composto di un
massimo di 177 unita')) del personale delle Forze armate e'
autorizzato a svolgere ((le attivita' di cui al comma 1)) per un
periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui
al terzo periodo ((del presente comma)). Le relative spese di
personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro
1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a
carico del ((Commissario straordinario di cui all'articolo 2)). Al
personale impiegato nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1
((del presente articolo)) possono essere corrisposti compensi per
prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle
previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per
il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore
mensili pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma
1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui
all'articolo 15 dell'((ordinanza del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023)), sono attribuite le
funzioni di agente di pubblica sicurezza ((e lo stesso personale puo'
procedere)) alla identificazione di persone, anche al fine di
prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge
l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai
fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione
delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni di
armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di cui
al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al
comma 1 ((del presente articolo)), che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale dal ((Commissario straordinario di cui
all'articolo 2)), sono a carico di quest'ultimo.
6. (( (soppresso) ))
7. (( (soppresso) ))
8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la
pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per
fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono
definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui
all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della
pianificazione commissariale.».
((3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus
scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di
dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a
eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.))