Art. 8 Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina 1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale e' nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso e' compatibile con altri incarichi pubblici. 2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto ((dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019)), e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite ((, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.)) Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento. 3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 puo' avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici. 4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale puo' essere assegnato un contingente massimo di quindici unita' di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 5. Al commissario straordinario e al subcommissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4. 6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede ((, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e ((, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,)) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.