Art. 8 
 
Misure urgenti per  il  contrasto  e  l'eradicazione  sul  territorio
  nazionale della brucellosi bovina,  bufalina,  ovina  e  caprina  e
  della tubercolosi bovina e bufalina 
 
  1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e  della
tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle  misure
di profilassi adottate  dagli  enti  territoriali,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie,
e' nominato un Commissario straordinario  nazionale.  Il  Commissario
straordinario nazionale e' nominato per un  periodo  di  ventiquattro
mesi, prorogabile, per una  sola  volta,  per  un  ulteriore  periodo
massimo   di   ventiquattro   mesi.   L'incarico   del    Commissario
straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo  stesso
e' compatibile con altri incarichi pubblici. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  nazionale  svolge  compiti   di
coordinamento  e  monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere  nei
territori  non  indenni  da  brucellosi  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina,  secondo  quanto  previsto  ((dall'allegato  IV,  parte   I,
capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE)
2020/689  della  Commissione,  del  17  dicembre  2019)),  e   adotta
provvedimenti  contingibili  e  urgenti,  al  fine  di  prevenire  ed
eliminare  gravi  pericoli   per   la   salute   umana,   animale   e
dell'ecosistema o  per  far  fronte  a  situazioni  eccezionali,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e  del  principio  di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite ((, anche
promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei
piani di autocontrollo  aziendale  e  all'applicazione  di  programmi
vaccinali in conformita' a quanto previsto dalla normativa  nazionale
e dell'Unione  europea.))  Tali  provvedimenti  sono  tempestivamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle  singole
regioni di volta in volta interessate dal provvedimento. 
  3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al  comma  1  puo'
avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato,  in  possesso
delle competenze e  dei  requisiti  di  professionalita'  analoghi  a
quelli richiesti  per  il  Commissario  straordinario  nazionale.  Al
sub-commissario sono  attribuiti  specifici  settori  di  intervento,
nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento  temporaneo
del Commissario. L'incarico di  sub-commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici. 
  4. La Direzione generale della salute animale del  Ministero  della
salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale,
assicura il necessario supporto per  lo  svolgimento  delle  funzioni
dello stesso, provvedendo in  tale  ambito  al  solo  rimborso  delle
spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
di  missione,  eventualmente  sostenute,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette
funzioni, alla Direzione generale della salute  animale  puo'  essere
assegnato un contingente massimo di  quindici  unita'  di  personale,
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale
docente, educativo  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato  giuridico  e
il    trattamento     economico     fondamentale     e     accessorio
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 
  5. Al commissario straordinario e al  subcommissario  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque  denominati
ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al
comma 4. 
  6. Per la corresponsione al contingente  di  personale  di  cui  al
comma 4 di compensi per lavoro  straordinario  e  di  buoni  pasto  e
missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno  2024,  di
euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno  2026.  Agli
oneri di cui al precedente periodo si  provvede  ((,  quanto  a  euro
76.720 per l'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione del fondo
di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della salute per il  triennio  2024-2026,  e  ((,
quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e  a  euro  54.800  per  l'anno
2026,)) mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi  di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute.