Art. 6
Misure urgenti per contrastare la diffusione
della peste suina africana
1. (soppresso)
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina
africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale
per gli interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente
periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina
africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture,
abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone
di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre
2028 e' consentita la caccia di selezione dei suidi fino a
mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al
punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonche' il
ricorso al foraggiamento attrattivo.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione»;
2) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi
del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta
ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di
contrastare la diffusione dell'epidemia»;
3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente:
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis
nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono
autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del
presente articolo»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica
correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il
potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e
contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla
complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla
diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli
articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure adottate dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono attuati anche
mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89,
comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi
di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente composto di un
massimo di 177 unita' del personale delle Forze armate e' autorizzato
a svolgere le attivita' di cui al comma 1 per un periodo non
superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo
periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese
di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno
2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del
Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Al personale
impiegato nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere corrisposti compensi per prestazioni
straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in
misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale
impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili
pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma
1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le
funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso personale puo'
procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire
o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge
l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai
fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione
delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni di
armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di cui
al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al
comma 1 del presente articolo, che presta servizio con rapporto di
dipendenza funzionale dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la
pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per
fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono
definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui
all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della
pianificazione commissariale.».
3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale
(Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito
l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la
visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale
di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n.
185.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2022, n. 21:
«Art. 26 (Misure urgenti a sostegno del settore
suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli
allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal
virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e
"Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al
rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti
norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
criteri che tengano conto della consistenza suinicola,
della eventuale realizzazione di progetti di riduzione
dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture
produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso
familiare e che praticano l'allevamento semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi
dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e
alle province confinanti con quelle in cui sono situati i
comuni interessati dai provvedimenti di blocco della
movimentazione degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad
indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle
restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola
a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base
dell'entita' del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al
presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica
della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e agroalimentare.
4-bis. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di
assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di
'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per
la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla
produzione, nell'ambito della zona di elaborazione
delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo
conto delle eventuali deroghe previste nello stesso
disciplinare".
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad
euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2022, n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli
obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica
il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle competenti autorita'
regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi con le medesime prerogative e strutture
regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente
comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche
nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute
strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di
contrastare la diffusione dell'epidemia. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2,
lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con
le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare. 15
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita'
venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce
durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono
contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e
fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi
appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del
fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche
somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla
categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 millimetri Flobert.
2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del
cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge,
e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche
digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli
che costituiscono materiale di armamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».