Art. 6 
 
            Misure urgenti per contrastare la diffusione 
                     della peste suina africana 
 
  1. (soppresso) 
  2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla  peste  suina
africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di  parte  capitale
per  gli  interventi  strutturali  e   funzionali   in   materia   di
biosicurezza, di cui all'articolo 26  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, e' rifinanziato di 5 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  15
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal  precedente
periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024  e  15  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
  2-bis. Al  fine  di  contenere  la  diffusione  della  peste  suina
africana  e  dare  attuazione  al  Piano  straordinario  di  catture,
abbattimento e  smaltimento  dei  cinghiali  (Sus  scrofa)  e  azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione  nelle  zone
di restrizione da peste suina africana (PSA),  sino  al  31  dicembre
2028  e'  consentita  la  caccia  di  selezione  dei  suidi  fino   a
mezzanotte, anche con l'ausilio  dei  metodi  selettivi  previsti  al
punto 2.3, lettera b), del Piano  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  152  del  1°  luglio  2023,  nonche'  il
ricorso al foraggiamento attrattivo. 
  3. Al  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Per  l'attuazione  dei  poteri   attribuitigli,   il
Commissario  straordinario  provvede  a  mezzo   di   ordinanze.   Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e  delle  disposizioni  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea  e  della
relativa normativa nazionale di attuazione»; 
      2) al  comma  2-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e  delle  strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario  opera  ai  sensi
del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona  infetta
ritenute strategiche per il contenimento dei  cinghiali  ai  fini  di
contrastare la diffusione dell'epidemia»; 
      3) dopo il comma 9-ter e' inserito il seguente: 
        «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma  9-bis
nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze  assegnate  con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari  sono
autorizzati ad adottare  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo»; 
    b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica
correlate alla diffusione della peste suina  africana  attraverso  il
potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine  di  prevenire  e
contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far  fronte  alla
complessa  situazione  epidemiologica   in   atto   derivante   dalla
diffusione della peste suina africana (PSA),  i  piani  di  cui  agli
articoli 19 e  19-ter  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e
all'articolo 1 del presente decreto, nonche' le misure  adottate  dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono  attuati  anche
mediante il personale delle Forze armate ai sensi  dell'articolo  89,
comma 3, del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi
di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, un  contingente  composto  di  un
massimo di 177 unita' del personale delle Forze armate e' autorizzato
a svolgere le attivita'  di  cui  al  comma  1  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse  di  cui  al  terzo
periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese
di funzionamento, nel limite massimo di  euro  1.750.000  per  l'anno
2024 e  di  euro  1.250.000  per  l'anno  2025,  sono  a  carico  del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2.  Al   personale
impiegato nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1 del  presente
articolo  possono  essere  corrisposti   compensi   per   prestazioni
straordinarie oltre i limiti massimi derivanti  dalle  previsioni  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.  231,  in
misura non superiore a 55 ore mensili  pro-capite  per  il  personale
impiegato nei gruppi  operativi  territoriali  e  a  20  ore  mensili
pro-capite per il restante personale. 
      3. Limitatamente all'esecuzione delle attivita' di cui al comma
1, al personale delle Forze  armate  non  appartenente  all'Arma  dei
carabinieri, che agisce nei  Gruppi  operativi  territoriali  di  cui
all'articolo 15 dell'ordinanza  del  Commissario  straordinario  alla
peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31  agosto  2023,  sono  attribuite  le
funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso  personale  puo'
procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire
o  impedire   comportamenti   che   possano   mettere   in   pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi in cui  si  svolge
l'attivita', con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai
fini dell'identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
procedere a tutti gli atti  conseguenti,  il  personale  delle  Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini  uffici  o
comandi della Polizia di  Stato  o  dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei
confronti delle persone accompagnate  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
      4. Il personale militare di cui  al  comma  3,  nell'esecuzione
delle operazioni di bio-regolazione, puo' utilizzare le dotazioni  di
armamento di cui e' fornito, ove compatibili con le attivita' di  cui
al comma 1. 
      5. Gli obblighi di cui all'articolo 3,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al
comma 1 del presente articolo, che presta servizio  con  rapporto  di
dipendenza  funzionale   dal   Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo. 
      6. (soppresso) 
      7. (soppresso) 
      8. Il Commissario straordinario e' autorizzato a  integrare  la
pianificazione degli interventi e  delle  iniziative  occorrenti  per
fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15  giugno  2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sono
definite  le  competenze  funzionali  dei   sub-commissari   di   cui
all'articolo 2, comma  9-bis,  anche  rispetto  all'attuazione  della
pianificazione commissariale.». 
  3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Per l'attuazione del  prelievo  selettivo  del  cinghiale
(Sus  scrofa),  nelle  forme  previste  dalla  legge,  e'  consentito
l'impiego di  dispositivi  di  puntamento,  anche  digitale,  per  la
visione notturna, a eccezione di quelli che  costituiscono  materiale
di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio  1990,  n.
185. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4  recante:  «Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 gennaio 2022, n. 21: 
                «Art. 26  (Misure  urgenti  a  sostegno  del  settore
          suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al  fine  di  tutelare  gli
          allevamenti suinicoli dal  rischio  di  contaminazione  dal
          virus   responsabile   della   peste   suina   africana   e
          indennizzare  gli   operatori   della   filiera   suinicola
          danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
          delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
          rispettivamente,  "Fondo  di   parte   capitale   per   gli
          interventi  strutturali  e   funzionali   in   materia   di
          biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"),  con
          una dotazione di 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e
          "Fondo di parte corrente  per  il  sostegno  della  filiera
          suinicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una
          dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 
                2.  Il  Fondo  di  parte  capitale  e'  destinato  al
          rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali  in
          materia di biosicurezza,  in  conformita'  alle  pertinenti
          norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito  tra
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sulla  base  di
          criteri che  tengano  conto  della  consistenza  suinicola,
          della eventuale  realizzazione  di  progetti  di  riduzione
          dell'uso  delle  gabbie  e  del  numero   delle   strutture
          produttive a  maggiore  rischio,  comprese  quelle  ad  uso
          familiare  e   che   praticano   l'allevamento   semibrado,
          attribuendo  priorita'  alle  aree  delimitate   ai   sensi
          dell'articolo 63, paragrafo  1,  del  regolamento  delegato
          (UE) 2020/687 della Commissione, del 17  dicembre  2019,  e
          alle province confinanti con quelle in cui sono  situati  i
          comuni  interessati  dai  provvedimenti  di  blocco   della
          movimentazione degli animali. 
                3.  Il  Fondo  di  parte  corrente  e'  destinato  ad
          indennizzare gli  operatori  della  filiera  colpiti  dalle
          restrizioni sulla  movimentazione  degli  animali  e  sulla
          commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei
          contributi erogabili ai produttori della filiera  suinicola
          a titolo  di  sostegno  per  i  danni  subiti,  sulla  base
          dell'entita' del reale danno economico patito. 
                4. La concessione dei contributi economici di cui  al
          presente articolo e' subordinata alla  preventiva  verifica
          della compatibilita' dei medesimi con le  pertinenti  norme
          dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  nel
          settore agricolo e agroalimentare. 
                4-bis. All'articolo 38 della legge 12 dicembre  2016,
          n. 238, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
                  "5-bis.  Per  i  vini  a  IGP,  le  operazioni   di
          assemblaggio delle partite o delle frazioni di  partita  di
          'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione  per
          la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve
          raccolte  fuori  zona  (massimo  15  per  cento)  con  vini
          derivanti da uve della zona di produzione  (minimo  85  per
          cento) sono effettuate anche in una  fase  successiva  alla
          produzione,  nell'ambito   della   zona   di   elaborazione
          delimitata nel disciplinare della  specifica  IGP,  tenendo
          conto  delle  eventuali  deroghe  previste   nello   stesso
          disciplinare". 
                5. Agli oneri di cui al presente  articolo,  pari  ad
          euro 50 milioni per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 32.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          17 febbraio 2022,  n.  9,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante  «Misure  urgenti
          per arrestare la  diffusione  della  peste  suina  africana
          (PSA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
          2022, n. 40, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare  il
          corretto e tempestivo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
          dalle regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  attraverso  i  rispettivi  Piani  regionali,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          per gli affari regionali e le  autonomie,  e'  nominato  un
          Commissario straordinario con compiti  di  coordinamento  e
          monitoraggio delle azioni e delle misure  poste  in  essere
          per prevenire ed eradicare la peste  suina  africana  anche
          mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
          scrofa) e di concorso alla relativa attuazione. 
                1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli,  il
          Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
          Commissario opera in deroga a ogni  disposizione  di  legge
          diversa da quella penale, nel rispetto della  Costituzione,
          dei principi generali dell'ordinamento  giuridico  e  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  della
          relativa normativa nazionale di attuazione. 
                2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
                  a) coordina  i  servizi  veterinari  delle  aziende
          sanitarie  locali  competenti  per   territorio,   per   le
          finalita' dell'eradicamento della peste  suina  africana  e
          per il contenimento della specie cinghiale; 
                  b) definisce, sentite le  regioni  interessate,  il
          piano straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e
          regionale comprendente  l'indicazione  dei  tempi  e  degli
          obiettivi  numerici  di  cattura  e,  sentito  l'ISPRA,  di
          abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; 
                  c) individua all'interno  del  piano  di  cui  alla
          lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati  o
          abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse; 
                  d) ordina alle competenti  Autorita'  regionali  di
          procedere all'attuazione del piano di cui alla  lettera  b)
          secondo le modalita' previste; 
                  e) monitora le attivita' delle regioni  e  verifica
          il raggiungimento degli obiettivi  prefissati  nei  termini
          indicati; 
                  f)  verifica   la   regolarita'   delle   procedure
          dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
          e dello smaltimento delle  carcasse  di  suini  nonche'  le
          procedure di disinfezione svolte sotto il  controllo  della
          ASL competente; 
                  g) in caso  di  inerzia  o  mancato  raggiungimento
          degli  obiettivi  da  parte  delle   competenti   autorita'
          regionali attiva la procedura di cui all'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  per  l'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi  con  le  medesime  prerogative   e   strutture
          regionali, oppure affida a ditte specializzate il  servizio
          a  valere  sulle  risorse  disponibili  nella  contabilita'
          speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo. 
                2-bis. Nella zona infetta  corrispondente  alla  zona
          soggetta  a  restrizione  II  di  cui  all'allegato  I   al
          regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della  Commissione,
          del  7  aprile  2021,  in  conformita'  agli  articoli  63,
          paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
          della Commissione,  del  17  dicembre  2019,  nonche'  alle
          disposizioni previste  per  la  predetta  zona  soggetta  a
          restrizione  II,  le  regioni  e  le   province   autonome,
          unitamente agli interventi urgenti di cui  all'articolo  1,
          comma  1,  attuano  le  ulteriori   misure   disposte   dal
          Commissario   straordinario   per   la   prevenzione,    il
          contenimento e l'eradicazione della peste  suina  africana,
          ivi inclusa  la  messa  in  opera  di  recinzioni  o  altre
          strutture temporanee ed amovibili, idonee  al  contenimento
          dei cinghiali  selvatici.  Per  la  messa  in  opera  delle
          recinzioni e delle strutture temporanee di cui al  presente
          comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis  anche
          nelle zone indenni adiacenti  alla  zona  infetta  ritenute
          strategiche per il contenimento dei cinghiali  ai  fini  di
          contrastare la diffusione  dell'epidemia.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
          Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  presente
          comma e' autorizzata l'apertura  di  apposita  contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
          confluiscono le predette risorse allo scopo destinate. 
                2-ter.  L'approvazione,  da  parte  del   Commissario
          straordinario, del progetto di intervento  e  del  relativo
          quadro  di  spesa  vale  quale  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
                2-quater. Le recinzioni  e  le  strutture  temporanee
          amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate  in  deroga
          alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle  sulla
          valutazione di  incidenza  ambientale  e,  in  presenza  di
          vincoli  paesaggistici,  previo  parere  vincolante   della
          competente  soprintendenza,   che   si   intende   espresso
          favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
          luogo a  ogni  effetto  dell'autorizzazione  paesaggistica.
          Qualora  le  predette  recinzioni  e  strutture  temporanee
          debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
          il Commissario straordinario autorizza,  con  provvedimento
          motivato, l'occupazione d'urgenza e, in  deroga  al  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta  il  provvedimento
          costitutivo    della    servitu'    di    uso     pubblico,
          predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e  lo
          comunica all'interessato. 
                2-quinquies. Agli oneri derivanti  dal  comma  2-bis,
          pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
          corrente per il sostegno della filiera  suinicola,  di  cui
          all'articolo 26, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2022, n. 25. 
                3. Qualora le regioni  o  le  province  autonome  non
          adottino nel termine previsto i piani di  cui  all'articolo
          1, comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  della  salute,   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali e per gli affari  regionali
          e le autonomie, assegna il termine  di  trenta  giorni  per
          adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
          il  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  regione  o   la
          provincia autonoma interessata, su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  ordina   al   Commissario   straordinario   di
          provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del  Consiglio
          dei ministri partecipa il presidente della regione o  della
          provincia autonoma  interessata.  Nell'ipotesi  di  cui  al
          secondo periodo  il  Commissario  straordinario  adotta  il
          piano previo parere dell'ISPRA e del  Centro  di  referenza
          nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
          resi entro il termine di venti giorni dalla  richiesta,  il
          Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
          del piano. 
                4.  Il  Commissario   straordinario,   al   fine   di
          individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
          della  peste  suina  africana,  si  avvale   del   supporto
          dell'Unita' centrale di crisi di cui  all'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,  operativa  presso  il
          Ministero della salute,  integrata  con  un  rappresentante
          dell'ISPRA e con  un  rappresentante  del  Ministero  della
          transizione ecologica. 
                5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio  dei
          compiti assegnati dal presente articolo,  si  avvale  degli
          enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  degli  uffici
          competenti in materia di malattie  animali  delle  seguenti
          amministrazioni: Ministero della  salute,  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, Ministero  della
          transizione   ecologica,    regioni,    province,    Citta'
          metropolitane, comuni, Comando Carabinieri  per  la  tutela
          della  salute,  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri,  ISPRA,  nonche'
          puo' avvalersi di un rappresentante  della  Conferenza  dei
          direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e  di  un
          rappresentante  del  Dipartimento  di  scienze  veterinarie
          dell'Universita' di Torino, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per  la  finanza  pubblica.  La  Direzione  generale  della
          sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  del  Ministero
          della  salute  assicura  il  necessario  supporto  per   lo
          svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
          tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
          farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
          pari  a  dieci  unita'  di  personale   non   dirigenziale,
          dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso  delle
          competenze e dei requisiti  di  professionalita'  richiesti
          dal  Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle
          proprie funzioni, con  esclusione  del  personale  docente,
          educativo e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
          istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
          ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
          personale e' posto, ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco o fuori ruolo o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti  e  conserva  lo  stato
          giuridico  e  il  trattamento  economico   fondamentale   e
          accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che  resta
          a carico della medesima. 
                6. Il Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          funzioni attribuite  dal  presente  articolo,  al  fine  di
          prevenire ed  eliminare  gravi  pericoli  e  far  fronte  a
          situazioni eccezionali, puo'  adottare  con  atto  motivato
          provvedimenti contingibili  e  urgenti,  nel  rispetto  dei
          principi  generali  dell'ordinamento  e  del  principio  di
          proporzionalita'   tra   misure   adottate   e    finalita'
          perseguite.   Tali   provvedimenti   sono    immediatamente
          comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  alle  singole  regioni  di   volta   in   volta
          interessate dal provvedimento. 
                7. Il Commissario straordinario opera per un  periodo
          di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e per gli  affari
          regionali e le  autonomie,  per  una  sola  volta,  per  un
          ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
          del rinnovo dell'incarico e' data  immediata  comunicazione
          alle  Camere  e  notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
                8.  L'incarico  di   Commissario   straordinario   e'
          compatibile con altri incarichi pubblici  ed  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
                9. Sull'attivita' del  Commissario  straordinario  il
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
          lui delegato riferisce periodicamente alle Camere. 
                9-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
          regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
          cui sono conferiti i seguenti compiti specifici: 
                  a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma  2,
          lettera a); 
                  b) l'attivita' di  verifica  di  cui  al  comma  2,
          lettera f); 
                  c) l'attivita' di confronto e di concertazione  con
          le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
          e di vendita di carni, al fine di  promuovere  l'immissione
          nella relativa filiera  dei  capi  della  specie  cinghiale
          abbattuti,  previa  verifica  dell'idoneita'   al   consumo
          alimentare. 15 
                9-ter. Per l'esercizio dei compiti di  cui  al  comma
          9-bis, i  sub-commissari  possono  avvalersi  del  supporto
          dell'Unita' centrale di crisi di cui  al  comma  4  nonche'
          degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli  uffici
          competenti   in   materia   di   malattie   animali   delle
          amministrazioni indicate al comma 5. Ai  sub-commissari  si
          applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
          9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
          assegnate con il decreto di cui all'articolo  2-bis,  comma
          8,  i  sub-commissari  sono  autorizzati  ad   adottare   i
          provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo. 
                10. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non
          si applicano alla Regione Sardegna.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  13  (Mezzi  per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1. L'attivita' venatoria  e'  consentita  con
          l'uso del fucile con canna  ad  anima  liscia  fino  a  due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con bossolo a vuoto di altezza non inferiore  a  millimetri
          40. I caricatori dei fucili ad anima rigata  a  ripetizione
          semiautomatica non possono contenere piu' di  due  cartucce
          durante  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e  possono
          contenere   fino   a    cinque    cartucce    limitatamente
          all'esercizio della caccia al cinghiale. 
                2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
                2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e
          fermo restando il  divieto  assoluto  di  impiego  di  armi
          appartenenti  alla  categoria  A,  dell'allegato   I   alla
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1991,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante fra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da  fuoco  automatica  di  cui  alla
          categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert. 
                2-ter. Per l'attuazione del  prelievo  selettivo  del
          cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste  dalla  legge,
          e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche
          digitale, per la visione notturna, a  eccezione  di  quelli
          che  costituiscono  materiale   di   armamento   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
                3. I bossoli delle cartucce devono essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
                4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
                5. Sono vietati tutte le armi e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
                6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.».