Art. 7 
 
Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi
  urgenti connessi al  fenomeno  della  diffusione  e  proliferazione
  della specie granchio blu - Callinectes sapidus 
 
  1. Al  fine  di  contenere  e  di  contrastare  il  fenomeno  della
diffusione  e  della  proliferazione  della   specie   granchio   blu
(Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei  danni  inferti
all'economia del settore ittico, di  promuovere  e  di  sostenere  la
ripresa delle attivita' economiche esercitate dalle imprese di  pesca
e  di  acquacoltura,  nonche'  di  contribuire  alla   difesa   della
biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza, con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per il
contenimento e il contrasto del fenomeno  della  diffusione  e  della
proliferazione della specie granchio blu  (Callinectes  sapidus).  Il
Commissario straordinario e' individuato tra  i  soggetti  dotati  di
professionalita' specifica e di competenza gestionale per  l'incarico
da svolgere e resta in carica  fino  al  31  dicembre  2026.  Con  la
medesima procedura di cui al primo periodo si  puo'  provvedere  alla
revoca  dell'incarico  di   Commissario   straordinario,   anche   in
conseguenza di gravi inadempienze  occorse  nello  svolgimento  delle
funzioni  commissariali.  Al  Commissario  straordinario,  ai   sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
spetta un compenso nella misura massima di 132.700  euro  comprensivi
degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri  derivanti  dal
quarto periodo, nel limite di  77.409  euro  per  l'anno  2024  e  di
132.700 euro per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della
struttura di  supporto,  che  assiste  il  Commissario  straordinario
nell'esercizio  delle  funzioni,  collocata   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura  opera  sino
alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 
  3. Alla struttura di cui al comma 2 e' assegnato un contingente  di
personale  non  dirigenziale,  dipendente  dalle  seguenti  pubbliche
amministrazioni: 
    a) n. 1 unita' dal Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    b) n. 1 unita' dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
    c) n. 1 unita' dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) n. 1 unita' dal Ministero del turismo; 
    e) n. 1 unita'  dal  Reparto  Pesca  Marittima  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    f)  n.  1  unita'  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
    g) n. 1 unita' dal Ministero della salute. 
  4. Il contingente di cui al comma 3 e'  integrato,  nei  limiti  di
ulteriori 6  unita',  dal  personale  non  dirigenziale,  degli  enti
territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti
predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al
comma 2 non appartenente al Ministero  presso  cui  e'  collocata  la
struttura e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva
lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  fondamentale   e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta  a  carico
della  medesima.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Per  la
corresponsione al personale della struttura di  cui  al  comma  2  di
compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e' autorizzata  la
spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871  per  ciascuno
degli anni 2025 e  2026,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»"  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al  Ministro
dell'ambiente  e   della   sicurezza   energetica   e   al   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  un
piano di intervento per contenere e  contrastare  il  fenomeno  della
diffusione  e  della  proliferazione  della   specie   granchio   blu
(Callinectes sapidus). Nel  piano  di  intervento  di  cui  al  primo
periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure: 
    a) misure di difesa della  biodiversita'  degli  habitat  colpiti
dall'emergenza; 
    b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando  la
progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura; 
    c) interventi di messa in opera di strutture idonee  a  contenere
l'invasione delle suddette specie; 
    d) altri investimenti atti a impedire  l'aggravamento  dei  danni
inferti all'economia del settore ittico; 
    e)  investimenti  a  sostegno  alla   ripresa   delle   attivita'
economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura. 
  6. Per la redazione del piano di intervento di cui al  comma  5  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi  a  titolo  gratuito  del
supporto tecnico dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR) e del Consiglio per  la  ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi
dell'economia agraria  (CREA).  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste,  sentite  le  regioni  interessate  dalle
misure attuative del piano, approvano con proprio decreto il piano di
intervento di cui al primo periodo. 
  7. Il Commissario straordinario provvede, altresi',  all'attuazione
delle misure previste dal piano di intervento di cui al  comma  5,  a
mezzo di ordinanze  adottate  previa  intesa  con  le  regioni  e  le
provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto
di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione  di
legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  8. Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  ai  commi  5  e  6,  il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', senza alcun onere
a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto  -
Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione. 
  9. All'attuazione del piano di cui al  comma  5  sono  destinati  1
milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025  e
6 milioni di euro per  l'anno  2026.  Agli  oneri  di  cui  al  primo
periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di  euro
per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 
    a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5
milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno  2026,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del pro gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
    b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5
milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno  2026,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  10.  Il  Commissario  straordinario  riferisce  periodicamente   al
Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  al  Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita'  espletate,
con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche
in funzione delle eventuali criticita' riscontrate. 
  11. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  statale,  nella  quale   con
fluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio  2011,  n.
          155: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (omisss) 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (omissis)». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226.