Art. 8
Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e
della tubercolosi bovina e bufalina
1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della
tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure
di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie,
e' nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario
straordinario nazionale e' nominato per un periodo di ventiquattro
mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo
massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario
straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso
e' compatibile con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di
coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei
territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e
caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli
3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti
contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far
fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo
i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo
aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformita' a
quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali
provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in
volta interessate dal provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 puo'
avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' analoghi a
quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al
sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento,
nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo
del Commissario. L'incarico di sub-commissario e' compatibile con
altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della
salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale,
assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni
dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle
spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette
funzioni, alla Direzione generale della salute animale puo' essere
assegnato un contingente massimo di quindici unita' di personale,
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Al commissario straordinario e al subcommissario non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati
ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al
comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al
comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e
missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di
euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli
oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a
euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
Riferimenti normativi
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 3 giugno 2020, L 174.
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, Supplemento
Ordinario n. 98:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2009, n. 245:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.».