Art. 8 
 
Misure urgenti per  il  contrasto  e  l'eradicazione  sul  territorio
  nazionale della brucellosi bovina,  bufalina,  ovina  e  caprina  e
  della tubercolosi bovina e bufalina 
 
  1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio
nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e  della
tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle  misure
di profilassi adottate  dagli  enti  territoriali,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie,
e' nominato un Commissario straordinario  nazionale.  Il  Commissario
straordinario nazionale e' nominato per un  periodo  di  ventiquattro
mesi, prorogabile, per una  sola  volta,  per  un  ulteriore  periodo
massimo   di   ventiquattro   mesi.   L'incarico   del    Commissario
straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo  stesso
e' compatibile con altri incarichi pubblici. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  nazionale  svolge  compiti   di
coordinamento  e  monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere  nei
territori  non  indenni  da  brucellosi  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I,  capitoli
3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
della Commissione, del  17  dicembre  2019,  e  adotta  provvedimenti
contingibili e urgenti, al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  gravi
pericoli per la salute umana, animale e  dell'ecosistema  o  per  far
fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei  principi  generali
dell'ordinamento e  del  principio  di  proporzionalita'  tra  misure
adottate e finalita' perseguite, anche promuovendo e  sovraintendendo
i  processi  afferenti  all'attuazione  dei  piani  di  autocontrollo
aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformita'  a
quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali
provvedimenti  sono  tempestivamente   comunicati   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni  di  volta  in
volta interessate dal provvedimento. 
  3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al  comma  1  puo'
avvalersi di un subcommissario, dallo stesso designato,  in  possesso
delle competenze e  dei  requisiti  di  professionalita'  analoghi  a
quelli richiesti  per  il  Commissario  straordinario  nazionale.  Al
sub-commissario sono  attribuiti  specifici  settori  di  intervento,
nonche' funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento  temporaneo
del Commissario. L'incarico di  sub-commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici. 
  4. La Direzione generale della salute animale del  Ministero  della
salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale,
assicura il necessario supporto per  lo  svolgimento  delle  funzioni
dello stesso, provvedendo in  tale  ambito  al  solo  rimborso  delle
spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento
di  missione,  eventualmente  sostenute,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette
funzioni, alla Direzione generale della salute  animale  puo'  essere
assegnato un contingente massimo di  quindici  unita'  di  personale,
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale
docente, educativo  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato  giuridico  e
il    trattamento     economico     fondamentale     e     accessorio
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 
  5. Al commissario straordinario e al  subcommissario  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque  denominati
ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al
comma 4. 
  6. Per la corresponsione al contingente  di  personale  di  cui  al
comma 4 di compensi per lavoro  straordinario  e  di  buoni  pasto  e
missioni e' autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno  2024,  di
euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno  2026.  Agli
oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro  76.720
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui al  comma  5  dell'articolo  34-ter  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio  2024-2026,  e,  quanto  a
euro 125.160 per l'anno  2025  e  a  euro  54.800  per  l'anno  2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026 nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  l'anno  2024,
allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
          Commissione,  del  17  dicembre   2019   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
          indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
          emergenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea del 3 giugno 2020, L 174. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
          maggio 1997,  n.  127,  recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113,  Supplemento
          Ordinario n. 98: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (omissis) 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter della legge della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          31 dicembre 2009, n. 245: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. 
                Annualmente, successivamente al giudizio di  parifica
          della Corte dei conti, con la legge di bilancio,  le  somme
          corrispondenti agli importi di cui  al  periodo  precedente
          possono  essere  reiscritte,  del  tutto  o  in  parte,  in
          bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
          programmati di  finanza  pubblica,  su  appositi  Fondi  da
          istituire con la medesima legge, negli stati di  previsione
          delle amministrazioni interessate.».