Art. 6 
 
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per  le  attivita'  di
           sostegno didattico agli alunni con disabilita' 
 
  1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno,  in
via  straordinaria  e  transitoria,  in  aggiunta  ai   percorsi   di
specializzazione sul sostegno, che in  base  alla  normativa  vigente
rimangono    affidati    ordinariamente    alle    universita',    la
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita' si  consegue,  fino  al  31  dicembre  2025,  con  il
superamento  dei  percorsi  di  formazione   attivati   dall'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. L'offerta formativa  dei  percorsi  di  cui  al  presente  comma
prevede il conseguimento  di  almeno  trenta  crediti  formativi.  Le
universita' possono, in ogni caso, attivare  i  percorsi  di  cui  al
presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. 
  2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi  del  presente
articolo e relativi al medesimo grado di  istruzione  ((al  quale  si
riferisce il)) servizio  prestato  coloro  che  hanno  svolto,  nelle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto  di
sostegno della durata  di  almeno  tre  anni  scolastici,  anche  non
continuativi, nei cinque anni precedenti. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  previo
parere  ((del  Ministro  per  le   disabilita'   e))   del   Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   ((nonche'   dell'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica,)) da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti  il  profilo  professionale  del  docente  specializzato,  i
contenuti dei crediti formativi dei percorsi di  formazione  attivati
ai sensi del presente  articolo,  i  requisiti  e  le  modalita'  per
l'attivazione dei percorsi, i costi  massimi,  l'esame  finale  e  la
composizione della commissione esaminatrice dell'esame  finale,  alla
quale  partecipa  un  componente   esterno   designato   dall'Ufficio
scolastico regionale, scelto fra i dirigenti  tecnici,  scolastici  o
amministrativi, nell'ambito dell'esercizio  delle  proprie  funzioni.
Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico
dei partecipanti. 
  4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni  anno,
sino al  termine  di  cui  al  comma  1,  il  fabbisogno  di  docenti
specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita',
al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il
fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun  grado
di istruzione, sulla base della  programmazione  degli  organici  del
personale docente delle scuole del Sistema nazionale  di  istruzione.
Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono  il  fabbisogno,
l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri  individuati
con il decreto di cui al comma 3. 
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante:  «Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164: 
                «Art.  19  (Razionalizzazione  della  spesa  relativa
          all'organizzazione    scolastica).    -    1.    Al    fine
          dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto  di  cui
          all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies  al  4-undevicies
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i
          commissari straordinari dell'INVALSI e  dell'ANSAS  avviano
          urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
          concludersi entro il 31 agosto 2012.  L'INVALSI  e  l'ANSAS
          provvedono   a   realizzare   il   proprio   programma   di
          reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
          nonche' entro il  limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
          correnti complessive. La decorrenza giuridica ed  economica
          delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
          2012, data in cui il  personale  in  posizione  di  comando
          presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
          scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
          ripristinato  l'Istituto   nazionale   di   documentazione,
          innovazione e ricerca educativa  (INDIRE),  quale  ente  di
          ricerca    con    autonomia    scientifica,    finanziaria,
          patrimoniale,   amministrativa   e   regolamentare.    Sono
          conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ferma  restando  la
          soppressione degli ex IRRE. L'Istituto  si  articola  in  3
          nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
                Omissis»