Art. 6
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita'
1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in
via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di
specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente
rimangono affidati ordinariamente alle universita', la
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il
superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma
prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le
universita' possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al
presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente
articolo e relativi al medesimo grado di istruzione ((al quale si
riferisce il)) servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di
sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo
parere ((del Ministro per le disabilita' e)) del Ministro
dell'universita' e della ricerca ((nonche' dell'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica,)) da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti il profilo professionale del docente specializzato, i
contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati
ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per
l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la
composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla
quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio
scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o
amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico
dei partecipanti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno,
sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti
specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita',
al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il
fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun grado
di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del
personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione.
Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno,
l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri individuati
con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine
dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui
all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i
commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano
urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica
delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
Omissis»