Art. 7
Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita' per ((coloro che hanno superato un
percorso formativo sul sostegno)) all'estero, in attesa di
riconoscimento
1. ((In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso
un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o
altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo
specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione
professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio
dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni
con disabilita' e hanno pendente, oltre i termini di legge, il
relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un
contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento
entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di
formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati
dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con
l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se,
contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di
riconoscimento sul sostegno.))
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi
del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita',
relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
((2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma
1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista
dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 ne' sulle
procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di
accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli
incarichi gia' conferiti con contratto a tempo indeterminato o
determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al
predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', conseguito in Italia,
anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo
estero di cui si e' chiesto il riconoscimento, e' valido anche ai
fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal
docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di
riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui
al comma 1.))
3. ((Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il
Ministro per le disabilita' e previo parere dell'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di ammissibilita' dei percorsi formativi sul
sostegno agli alunni con disabilita' di cui al comma 1 e i
corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti dei
percorsi attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in
convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai
diversi gradi di istruzione.)) Con il decreto di cui al presente
comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui
al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di
presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei
percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame
finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio
scolastico regionale((, ))scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici
o amministrativi((, ))nell'ambito dell'esercizio delle proprie
funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo
sono a carico dei partecipanti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- L'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 8, del 16 maggio 2024 e' pubblicata sul sito del
Ministero dell'istruzione e del merito.