Art. 7 
 
Percorsi di specializzazione per le attivita' di  sostegno  didattico
  agli alunni con disabilita' per  ((coloro  che  hanno  superato  un
  percorso  formativo  sul  sostegno))  all'estero,  in   attesa   di
  riconoscimento 
 
  1. ((In sede di  prima  applicazione,  coloro  che,  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  superato,  presso
un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di  origine  o
altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo
specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione
professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   nel   territorio
dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno  agli  alunni
con disabilita' e hanno  pendente,  oltre  i  termini  di  legge,  il
relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno  in  essere  un
contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del  procedimento
entro  i  termini  di  legge,  possono  iscriversi  ai  percorsi   di
formazione,  riferiti  a  un  solo  grado  di  istruzione,   attivati
dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in  convenzione  con
l'INDIRE,  e  definiti  dal  decreto  di  cui   al   comma   3,   se,
contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di
riconoscimento sul sostegno.)) 
  2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai  sensi
del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita',
relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. 
  ((2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al  comma
1  non  ha  effetto  sullo  scioglimento   della   riserva   prevista
dall'articolo 7, comma 4, lettera  e),  dell'ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione e del merito n. 88  del  16  maggio  2024  ne'  sulle
procedure di reclutamento dei docenti cui si accede  con  riserva  di
accertamento del  titolo  estero  e  non  comporta  la  revoca  degli
incarichi gia'  conferiti  con  contratto  a  tempo  indeterminato  o
determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al
predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', conseguito in Italia,
anche ai sensi  del  presente  articolo,  successivamente  al  titolo
estero di cui si e' chiesto il riconoscimento,  e'  valido  anche  ai
fini del consolidamento della posizione eventualmente  acquisita  dal
docente, nell'ambito delle procedure volte alla  stipulazione  di  un
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di
riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di  cui
al comma 1.)) 
  3. ((Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il
Ministro  per  le  disabilita'  e  previo  parere   dell'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri  di  ammissibilita'  dei  percorsi  formativi  sul
sostegno  agli  alunni  con  disabilita'  di  cui  al  comma  1  e  i
corrispondenti  requisiti  di  qualita',  nonche'  i  contenuti   dei
percorsi attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in
convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai
diversi gradi di istruzione.)) Con il  decreto  di  cui  al  presente
comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui
al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di
presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei
percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame
finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio
scolastico regionale((, ))scelto fra i dirigenti tecnici,  scolastici
o  amministrativi((,  ))nell'ambito  dell'esercizio   delle   proprie
funzioni. Gli oneri connessi  all'attuazione  del  presente  articolo
sono a carico dei partecipanti. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito
          n. 8, del  16  maggio  2024  e'  pubblicata  sul  sito  del
          Ministero dell'istruzione e del merito.