((Art. 7 bis
Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' inserito il seguente:
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,
l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione
pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi
della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e
di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di
sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e
formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attivita' tesi
al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della
scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica
(e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la
diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di
innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia
scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione,
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella
ricerca di nuove metodologie didattiche nonche' nella definizione e
nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita'
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli
studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attivita'
amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con
disabilita' e per la riduzione dei divari territoriali e delle
fragilita' negli apprendimenti degli studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma
europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+), con riferimento alle attivita' di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento alle
attivita' di competenza di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema
nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica
al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma
7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16bis e 16-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attivita' della Scuola di
alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla
formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli
insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema
coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura
umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a
esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito,
sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un commissario straordinario in
possesso di comprovata competenza e professionalita', nel rispetto
dei criteri di imparzialita' e garanzia. Il compenso del commissario
straordinario e' determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a
eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto
della nomina del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata
dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario
straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni
dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al
Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero
dell'universita' e della ricerca, che esercitano il controllo di
legittimita' e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi
dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il
nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane
in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.
5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' abrogato.
6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «
individuabile » e' sostituita dalla seguente: « individuato ».
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede
alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria,» pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine
dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui
all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i
commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano
urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica
delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
1-bis: In raccordo con il Ministero dell'istruzione e
del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di
innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni
scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa
l'attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli
interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione
per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti
e attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni
professionali del personale della scuola e dei livelli di
apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica
telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di
esperienze e la diffusione di modelli e materiali a
sostegno dei processi di innovazione digitale della
didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione, attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove
metodologie didattiche nonche' nella definizione e
nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita'
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti
degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle
attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli
alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari
territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli
studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione
del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle
attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del
merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e
della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza
di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, anche
mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS
Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della
legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16- bis e
16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle
attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione,
con particolare riferimento alla formazione in servizio
incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento
della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica
delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. (16)
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono autonomamente al
dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui
al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico
nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le
regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico, comunque, non superiore
a quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8.
9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei
casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva
del diritto all'assegnazione del docente di sostegno
all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con
un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo
gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale
entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.»
- Si riporta l'articolo 47, comma 7, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n, 79, recante «Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), pubblicata in G.U. 29 giugno 2022, n.
150:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - Omissis
7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente
scolastico, dipendente pubblico o docente universitario,
per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno,
e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa
o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove
l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente
ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza
collocamento in una delle predette posizioni e il
presidente conserva il trattamento economico in godimento
con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza,
incrementato dell'indennita' di carica stabilita con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del
bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo
pieno, al presidente compete un trattamento economico con
le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui al
periodo precedente con oneri a carico del bilancio
dell'INDIRE.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218 recante: «Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016, n.
276:
«Art. 4 (Adozione degli statuti e dei regolamenti e
controlli di legittimita' e di merito). - 1. Gli statuti e
i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei
componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli
Enti e sottoposti al controllo di legittimita' e di merito
del Ministero vigilante.
2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al
Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito.
Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per
una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e
quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i
regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi
deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi
di legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai
rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante
puo' ricorrere contro l'atto emanato in difformita', in
sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di
legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia
stata raggiunta, le norme contestate non possono essere
emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le
successive modificazioni.
3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2
il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti
giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente,
il parere, per quanto di competenza, del Ministero
dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere
si considera comunque acquisito positivamente.
4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel
sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante.
Nella Gazzetta Ufficiale e' data notizia della
pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2013, n.
155.
- Si riporta l'articolo 50, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi
scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di
istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale; promozione del merito e valutazione
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del
servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.»
- Si riporta l'articolo 51-ter, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo e internazionale; promozione e sostegno della
ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito
fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.