((Art. 7 bis 
 
Riordino dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
                          ricerca educativa 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del  merito,
l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
  a)  ricerca  educativa  e  sostegno  dei  processi  di  innovazione
pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche; 
  b) formazione e aggiornamento del personale della scuola  ai  sensi
della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei  percorsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita',  di  cui
agli articoli 6 e  7  del  decreto  legge  31  maggio  2024,  n.  71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti; 
  c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica,  didattica  e
di ricerca e sperimentazione; 
  d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di
sistemi nazionali di istruzione per gli  adulti  e  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore; 
  e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attivita' tesi
al miglioramento delle prestazioni professionali del personale  della
scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti; 
  f)  sviluppo  di  ambienti  e  servizi  di   didattica   telematica
(e-learning)  volti  a  favorire  lo  scambio  di  esperienze  e   la
diffusione  di  modelli  e  materiali  a  sostegno  dei  processi  di
innovazione digitale della didattica e dello sviluppo  dell'autonomia
scolastica; 
  g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale
di valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella
ricerca di nuove metodologie didattiche nonche' nella  definizione  e
nell'attuazione   dei   piani   di   miglioramento   della   qualita'
dell'offerta formativa e  dei  risultati  degli  apprendimenti  degli
studenti; 
  h)  supporto   ai   processi   di   innovazione   delle   attivita'
amministrative delle istituzioni scolastiche; 
  i)  supporto  ai  processi   di   innovazione   delle   istituzioni
scolastiche  nelle  azioni  per   l'inclusione   degli   alunni   con
disabilita' e per  la  riduzione  dei  divari  territoriali  e  delle
fragilita' negli apprendimenti degli studenti; 
  l) funzioni di agenzia nazionale  per  la  gestione  del  programma
europeo per l'istruzione, la formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
(Erasmus+),  con  riferimento  alle  attivita'  di   competenza   del
Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e,  in  raccordo  con  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  con  riferimento  alle
attivita' di competenza di quest'ultimo; 
  m)  supporto  alla  realizzazione  degli  obiettivi   del   sistema
nazionale di monitoraggio e  valutazione  del  sistema  terziario  di
istruzione tecnologica superiore, anche mediante  consulenza  tecnica
al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10,  comma
7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99; 
  n) supporto, ai sensi degli articoli 16bis  e  16-ter  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle  attivita'  della  Scuola  di
alta formazione dell'istruzione,  con  particolare  riferimento  alla
formazione  in  servizio  incentivata  e   alla   valutazione   degli
insegnanti; 
  o)  supporto  alla  realizzazione  e  allo  sviluppo  del   sistema
coordinato  per  la  promozione  e  il  potenziamento  della  cultura
umanistica e della conoscenza e della pratica delle  arti,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60». 
  2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a
esso attribuite  ai  sensi  del  comma  1-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,
sentito il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  nominato  un  commissario  straordinario   in
possesso di comprovata competenza e  professionalita',  nel  rispetto
dei criteri di imparzialita' e garanzia. Il compenso del  commissario
straordinario e' determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  giugno  2022,  n.  79.  Gli  organi  dell'INDIRE,  a
eccezione del collegio dei  revisori  dei  conti,  decadono  all'atto
della nomina del commissario straordinario. 
  3. Il commissario straordinario di cui al comma 2,  per  la  durata
dell'incarico,  assume  i  poteri  di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2. 
  4. In applicazione delle disposizioni del comma 2,  il  commissario
straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni
dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al
Ministero   dell'istruzione   e   del   merito   e    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca,  che  esercitano  il  controllo  di
legittimita' e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del
decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218.  I  nuovi  organi
dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui  il
nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane
in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE. 
  5. L'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' abrogato. 
  6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter,  comma  1,  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   la   parola:   «
individuabile » e' sostituita dalla seguente: « individuato ». 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  L'INDIRE  provvede
alla ridefinizione organica delle proprie competenze con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per  la
          stabilizzazione  finanziaria,»   pubblicata   in   Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2011, n.  164,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  19  (Razionalizzazione  della  spesa  relativa
          all'organizzazione    scolastica).    -    1.    Al    fine
          dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto  di  cui
          all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies  al  4-undevicies
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i
          commissari straordinari dell'INVALSI e  dell'ANSAS  avviano
          urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
          concludersi entro il 31 agosto 2012.  L'INVALSI  e  l'ANSAS
          provvedono   a   realizzare   il   proprio   programma   di
          reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
          nonche' entro il  limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
          correnti complessive. La decorrenza giuridica ed  economica
          delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
          2012, data in cui il  personale  in  posizione  di  comando
          presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
          scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
          ripristinato  l'Istituto   nazionale   di   documentazione,
          innovazione e ricerca educativa  (INDIRE),  quale  ente  di
          ricerca    con    autonomia    scientifica,    finanziaria,
          patrimoniale,   amministrativa   e   regolamentare.    Sono
          conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ferma  restando  la
          soppressione degli ex IRRE. L'Istituto  si  articola  in  3
          nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
                1-bis: In raccordo con il Ministero dell'istruzione e
          del merito, l'INDIRE svolge, in  particolare,  le  seguenti
          funzioni: 
                  a) ricerca educativa e  sostegno  dei  processi  di
          innovazione    pedagogico-didattica    nelle    istituzioni
          scolastiche; 
                  b) formazione e aggiornamento del  personale  della
          scuola ai  sensi  della  normativa  vigente,  ivi  compresa
          l'attivazione   dei   percorsi   di   formazione   per   il
          conseguimento della specializzazione per  le  attivita'  di
          sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli
          articoli 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio  2024,  n.  71,
          esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti; 
                  c)   sviluppo   dei   servizi   di   documentazione
          pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; 
                  d)   collaborazione   alla   realizzazione    degli
          interventi in materia di sistemi  nazionali  di  istruzione
          per  gli  adulti  e  di  istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore; 
                  e) progettazione e sviluppo di specifici  strumenti
          e  attivita'  tesi  al  miglioramento   delle   prestazioni
          professionali del personale della scuola e dei  livelli  di
          apprendimento degli studenti; 
                  f) sviluppo di  ambienti  e  servizi  di  didattica
          telematica (e-learning) volti  a  favorire  lo  scambio  di
          esperienze  e  la  diffusione  di  modelli  e  materiali  a
          sostegno  dei  processi  di  innovazione   digitale   della
          didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica; 
                  g) ausilio alla realizzazione degli  obiettivi  del
          sistema nazionale di valutazione del sistema  educativo  di
          istruzione  e  formazione,  attraverso  il  supporto   alle
          istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di  nuove
          metodologie  didattiche   nonche'   nella   definizione   e
          nell'attuazione dei piani di miglioramento  della  qualita'
          dell'offerta formativa e dei risultati degli  apprendimenti
          degli studenti; 
                  h)  supporto  ai  processi  di  innovazione   delle
          attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche; 
                  i)  supporto  ai  processi  di  innovazione   delle
          istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli
          alunni con  disabilita'  e  per  la  riduzione  dei  divari
          territoriali e delle fragilita' negli  apprendimenti  degli
          studenti; 
                  l) funzioni di agenzia nazionale  per  la  gestione
          del programma europeo per l'istruzione, la  formazione,  la
          gioventu' e  lo  sport  (Erasmus+),  con  riferimento  alle
          attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del
          merito e, in raccordo con il Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza
          di quest'ultimo; 
                  m) supporto alla realizzazione degli obiettivi  del
          sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema
          terziario  di  istruzione  tecnologica   superiore,   anche
          mediante  consulenza  tecnica  al  Comitato  nazionale  ITS
          Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7,  e  13  della
          legge 15 luglio 2022, n. 99; 
                  n) supporto, ai sensi  degli  articoli  16-  bis  e
          16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  alle
          attivita' della Scuola di alta formazione  dell'istruzione,
          con particolare riferimento  alla  formazione  in  servizio
          incentivata e alla valutazione degli insegnanti; 
                  o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo  del
          sistema coordinato per la  promozione  e  il  potenziamento
          della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica
          delle  arti,  ai  sensi   dell'articolo   4   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 
                2. Successivamente  alla  conclusione  del  programma
          straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE  si
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui  all'articolo  9,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
                3.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate,
          per  il  triennio   2012-2014,   le   risorse   finanziarie
          conseguenti agli interventi di  razionalizzazione  previsti
          dal presente articolo, iscritte nello stato  di  previsione
          del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un
          apposito  fondo  da  istituire  nel   medesimo   stato   di
          previsione  finalizzato  al   finanziamento   del   sistema
          nazionale di valutazione. Le predette risorse  confluiscono
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
          istituzioni  di  ricerca  "   per   essere   destinate   al
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita'
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 
                4. Per garantire un processo di continuita' didattica
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione,  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la
          scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  con  la  conseguente
          soppressione   delle   istituzioni   scolastiche   autonome
          costituite separatamente da direzioni didattiche  e  scuole
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per
          acquisire l'autonomia devono essere costituiti  con  almeno
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni  site  nelle
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche
          caratterizzate da specificita' linguistiche. 
                5. Negli anni scolastici 2012/2013 e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. (16) 
                5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013  e  2013-2014,
          alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
          puo'  essere  assegnato  in  via  esclusiva  un  posto   di
          direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  (DSGA);
          con decreto del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
          regionale competente il posto e' assegnato  in  comune  con
          altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
          cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma. 
                5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. 
                Le    regioni     provvedono     autonomamente     al
          dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo  di  cui
          al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico
          nel corso del quale e' adottato l'accordo si  applicano  le
          regole di cui ai commi 5 e 5-bis. 
                5-quater.   Al   fine   di   dare   attuazione   alla
          riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2024/2025, i  criteri  per  la  definizione  del
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni, tenendo conto  del  parametro
          della popolazione  scolastica  regionale  indicato  per  la
          riforma 1.3 prevista dalla missione 4,  componente  1,  del
          citato Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  nonche'
          della necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle
          istituzioni scolastiche situate nei comuni  montani,  nelle
          piccole isole e nelle aree  geografiche  caratterizzate  da
          specificita'  linguistiche,  anche  prevedendo   forme   di
          compensazione  interregionale,  sono  definiti,   su   base
          triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con  decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  accordo
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da  adottare
          entro il 31 maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno
          scolastico  di  riferimento.  Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'accordo,  lo  schema  del  decreto  e'  trasmesso  dal
          Ministero dell'istruzione  e  del  merito  alla  Conferenza
          unificata entro il 15 aprile. Le regioni,  sulla  base  dei
          parametri individuati dal decreto di cui al primo  periodo,
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  della  rete
          scolastica entro il 30 novembre di ogni  anno,  nei  limiti
          del contingente annuale individuato dal  medesimo  decreto.
          Con  deliberazione  motivata  della  regione  puo'   essere
          determinato  un  differimento  temporale  di   durata   non
          superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
          sentite  le  regioni,  provvedono  alla  ripartizione   del
          contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
                5-quinquies. Decorso inutilmente il  termine  del  31
          maggio di cui al  primo  periodo  del  comma  5-quater,  il
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 30 giugno, sulla base di un  coefficiente  indicato  dal
          decreto medesimo, non inferiore a 900  e  non  superiore  a
          1000, e tenuto conto  dei  parametri,  su  base  regionale,
          relativi al numero degli alunni iscritti nelle  istituzioni
          scolastiche statali e dell'organico  di  diritto  dell'anno
          scolastico di riferimento, integrato  dal  parametro  della
          densita' degli  abitanti  per  chilometro  quadrato,  ferma
          restando la necessita'  di  salvaguardare  le  specificita'
          delle istituzioni scolastiche situate nei  comuni  montani,
          nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
          da  specificita'  linguistiche,  nonche'  da  un  parametro
          perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
          regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
          numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base  del
          parametro di cui al comma 5 e comunque entro i  limiti  del
          contingente complessivo a livello nazionale individuato  ai
          sensi  del  secondo  periodo.  Al  fine  di  garantire  una
          riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
          per ciascuno degli anni scolastici considerati si  applica,
          per i  primi  sette  anni  scolastici,  un  correttivo  non
          superiore  al  2  per  cento  anche  prevedendo  forme   di
          compensazione   interregionale.   Gli   uffici   scolastici
          regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
          del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
                5-sexies. In sede di prima applicazione,  per  l'anno
          scolastico 2023/2024, restano  ferme  le  disposizioni  dei
          commi 5,  5-bis  e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i
          parametri indicati all'articolo 1, comma 978,  della  legge
          30  dicembre  2020,  n.  178,  e,  per  l'anno   scolastico
          2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello  di
          cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
          contingente  organico  comunque  non  superiore  a   quello
          determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A
          decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
          al comma 5-quater o quello  di  cui  al  comma  5-quinquies
          definisce un contingente organico, comunque, non  superiore
          a  quello  determinato  sulla  base  dei  criteri  definiti
          nell'anno scolastico precedente.  Eventuali  situazioni  di
          esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
          del contingente. 
                6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, e' abrogato. 
                7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013  le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato. 
                8. 
                9. 
                10. L'articolo 22, comma 2, della legge  28  dicembre
          2001 n.448, si interpreta nel senso  che  il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  provvedono  alla
          modifica dei parametri sulla base dei quali e'  determinata
          la consistenza complessiva  degli  organici  del  personale
          docente ed ATA. 
                11. L'organico dei posti di sostegno  e'  determinato
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
          possibile istituire posti in  deroga,  allorche'  si  renda
          necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo
          costituite, tenendo conto della previsione  del  numero  di
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la
          necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
          alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti  di  sostegno
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle
          risorse assegnate per la formazione del personale  docente,
          viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
          il personale docente sulle modalita' di integrazione  degli
          alunni  disabili.  .  Le   commissioni   mediche   di   cui
          all'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  nei
          casi di valutazione della diagnosi  funzionale  costitutiva
          del  diritto  all'assegnazione  del  docente  di   sostegno
          all'alunno disabile, sono integrate  obbligatoriamente  con
          un  rappresentante  dell'INPS,  che  partecipa   a   titolo
          gratuito. 
                12.   Il   personale   docente   dichiarato,    dalla
          commissione medica operante  presso  le  aziende  sanitarie
          locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione  per
          motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
          parte,  da  presentarsi  all'Ufficio  scolastico  regionale
          entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
          assume, con determina del Direttore  generale  dell'Ufficio
          scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
          amministrativo o tecnico. In sede  di  prima  applicazione,
          per il  personale  attualmente  collocato  fuori  ruolo  ed
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni  decorrono  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo  su
          posto vacante e disponibile, con priorita' nella  provincia
          di appartenenza e tenendo conto  delle  sedi  indicate  dal
          richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Le
          immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di
          assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
                13. Il personale di cui al comma 12 che non  presenti
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanza  non  sia  stata
          accolta per carenza di posti  disponibili,  e'  soggetto  a
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando
          obbligatoriamente nei ruoli  del  personale  amministrativo
          delle Amministrazioni dello  Stato,  delle  Agenzie,  degli
          enti pubblici non economici  e  delle  universita'  con  il
          mantenimento     dell'anzianita'     maturata,      nonche'
          dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale  mediante
          assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. 
                14. La mobilita' di  cui  al  comma  13  si  realizza
          compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
          legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
          interessato ed  avviene  all'interno  della  regione  della
          scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
          in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 
                15. 
                16. Al fine di garantire la piena coerenza del  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
          sistema di istruzione secondaria  superiore  introdotte  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottato  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, un decreto ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando,  ove
          necessario,  le  disposizioni   legislative   vigenti,   su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.» 
              - Si riporta l'articolo 47, comma 7, del  decreto-legge
          30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 giugno 2022,  n,  79,  recante  «Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), pubblicata in G.U. 29  giugno  2022,  n.
          150: 
                «Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza di cui  e'  titolare  il  Ministero
          dell'istruzione). - Omissis 
                7.  Nelle   more   dell'adeguamento   dello   statuto
          dell'Istituto nazionale di  documentazione,  innovazione  e
          ricerca educativa (INDIRE),  il  presidente,  se  dirigente
          scolastico, dipendente pubblico  o  docente  universitario,
          per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno,
          e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa
          o  di  comando,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.   Ove
          l'incarico non sia a tempo pieno, e'  svolto  conformemente
          ai   rispettivi   ordinamenti   di   appartenenza,    senza
          collocamento  in  una  delle  predette   posizioni   e   il
          presidente conserva il trattamento economico  in  godimento
          con oneri a carico  dell'amministrazione  di  appartenenza,
          incrementato  dell'indennita'  di  carica   stabilita   con
          decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
          Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  oneri  a  carico  del
          bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico  sia  svolto  a  tempo
          pieno, al presidente compete un trattamento  economico  con
          le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui  al
          periodo  precedente  con  oneri  a  carico   del   bilancio
          dell'INDIRE. 
                Omissis» 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  legislativo  25
          novembre  2016,  n.  218  recante:  «Semplificazione  delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124»,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre  2016,  n.
          276: 
                «Art. 4 (Adozione degli statuti e dei  regolamenti  e
          controlli di legittimita' e di merito). - 1. Gli statuti  e
          i regolamenti sono adottati,  a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti, dai competenti organi deliberativi dei  singoli
          Enti e sottoposti al controllo di legittimita' e di  merito
          del Ministero vigilante. 
                2. Gli statuti e  i  regolamenti  sono  trasmessi  al
          Ministro  vigilante  che,  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e di  merito.
          Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per
          una sola volta, all'Ente vigilato le  norme  illegittime  e
          quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti  e  i
          regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi
          deliberativi dell'Ente possono non conformarsi  ai  rilievi
          di   legittimita'   con   deliberazione   adottata    dalla
          maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti,  ovvero  ai
          rilievi  di  merito  con   deliberazione   adottata   dalla
          maggioranza assoluta. In tal  caso  il  Ministro  vigilante
          puo' ricorrere contro l'atto  emanato  in  difformita',  in
          sede di giurisdizione amministrativa e per i soli  vizi  di
          legittimita'. Quando la  maggioranza  qualificata  non  sia
          stata raggiunta, le norme  contestate  non  possono  essere
          emanate. Lo stesso procedimento si  applica  anche  per  le
          successive modificazioni. 
                3. Con riferimento alla procedura di cui al  comma  2
          il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre  venti
          giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente,
          il  parere,  per  quanto  di  competenza,   del   Ministero
          dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere
          si considera comunque acquisito positivamente. 
                4. Gli statuti e i regolamenti  sono  pubblicati  nel
          sito istituzionale degli Enti e  del  Ministero  vigilante.
          Nella   Gazzetta   Ufficiale   e'   data   notizia    della
          pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
          valutazione in  materia  di  istruzione  e  formazione»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio  2013,  n.
          155. 
              - Si  riporta  l'articolo  50,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 50 (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:    organizzazione    generale
          dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti   e   programmi
          scolastici,  stato  giuridico  del  personale,  inclusa  la
          definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
          del personale docente e dei  relativi  titoli  di  accesso,
          sentito il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca;
          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per
          l'organizzazione della rete scolastica;  definizione  degli
          obiettivi  formativi  nei  diversi  gradi  e  tipologie  di
          istruzione;     definizione     degli     indirizzi     per
          l'organizzazione  dei  servizi  del  sistema  educativo  di
          istruzione e  di  formazione  nel  territorio  al  fine  di
          garantire livelli  di  prestazioni  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale; promozione del merito  e  valutazione
          dell'efficienza nell'erogazione dei  servizi  medesimi  nel
          territorio nazionale; definizione dei criteri  e  parametri
          per  l'attuazione  di  politiche  sociali   nella   scuola;
          definizione di interventi a sostegno  delle  aree  depresse
          per  il  riequilibrio  territoriale  della   qualita'   del
          servizio scolastico ed educativo; attivita'  connesse  alla
          sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia  scolastica,   in
          raccordo con le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti
          locali; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale
          docente, educativo e del personale amministrativo,  tecnico
          e ausiliario della scuola; assetto complessivo e  indirizzi
          per la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e
          formazione,  nonche'  del  sistema  di  istruzione  tecnica
          superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca,  funzioni  di  indirizzo   e   vigilanza
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI)   e
          dell'Istituto nazionale di  documentazione,  innovazione  e
          ricerca educativa  (INDIRE),  individuato,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come  Agenzia
          nazionale  per  la  gestione  del  programma  europeo   per
          l'istruzione,  la  formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
          (Erasmus+) con riferimento alle misure  di  competenza  del
          Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando  che
          la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
          di amministrazione  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e   del   merito;
          promozione    dell'internazionalizzazione    del    sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione;   sistema   della
          formazione italiana nel mondo ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale stabilite dal decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64; determinazione e  assegnazione  delle  risorse
          finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del
          personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca  e
          sperimentazione delle innovazioni funzionali alle  esigenze
          formative;  supporto  alla  realizzazione   di   esperienze
          formative finalizzate  alla  valorizzazione  del  merito  e
          all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro   e   delle
          capacita' di orientamento  degli  studenti;  valorizzazione
          della  filiera   formativa   professionalizzante,   inclusa
          l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento  dei  titoli
          di studio  e  delle  certificazioni  in  ambito  europeo  e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e  supporto
          all'attivita'  delle  istituzioni   scolastiche   autonome;
          programmi operativi nazionali nel  settore  dell'istruzione
          finanziati  dall'Unione   europea;   istituzioni   di   cui
          all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112; altre competenze  assegnate  dalla  legge  13
          luglio 2015, n. 107, nonche'  dalla  vigente  legislazione,
          ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
          sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
          per bambini fino ai sei anni.» 
              - Si riporta l'articolo 51-ter, comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59,  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 163, S.O., come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti   aree   funzionali:   compiti    di    indirizzo,
          programmazione e coordinamento della ricerca scientifica  e
          tecnologica   nazionale,   dell'istruzione   universitaria,
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  di
          ogni   altra   istituzione    appartenente    al    sistema
          dell'istruzione  superiore  ad  eccezione  degli   istituti
          tecnici   superiori;   programmazione   degli   interventi,
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento   delle   universita',   delle    istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
          e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
          merito e diritto allo studio; accreditamento e  valutazione
          in materia universitaria e di  alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica;  attuazione  delle  norme  europee  e
          internazionali in materia  di  istruzione  universitaria  e
          alta   formazione   artistica   musicale    e    coreutica,
          armonizzazione europea e  integrazione  internazionale  del
          sistema  universitario  e  di  alta  formazione   artistica
          musicale e coreutica  anche  in  attuazione  degli  accordi
          culturali stipulati  a  cura  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
          vigilanza  degli  enti  e  istituzioni   di   ricerca   non
          strumentali; completamento dell'autonomia  universitaria  e
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica;
          formazione di grado  universitario  e  di  alta  formazione
          artistica e musicale;  razionalizzazione  delle  condizioni
          d'accesso  all'istruzione   universitaria   e   accademica;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti  di  ricerca  nonche'  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica; integrazione tra  ricerca  applicata  e  ricerca
          pubblica; coordinamento  della  partecipazione  italiana  a
          programmi nazionali e internazionali di  ricerca;  sostegno
          della ricerca spaziale e aerospaziale;  cura  dei  rapporti
          con  l'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR);  congiuntamente  con
          il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI)   e   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          individuato, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione  del
          programma  europeo  per  l'istruzione,  la  formazione,  la
          gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
          di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca;  cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
          europeo  e  internazionale;  promozione  e  sostegno  della
          ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di  apposito
          fondo per le agevolazioni anche con riferimento  alle  aree
          depresse  e  all'integrazione  con  la  ricerca   pubblica;
          finanziamento delle infrastrutture di ricerca  anche  nella
          loro configurazione  di  European  Research  Infrastructure
          Consortium (ERIC) di cui al regolamento  (CE)  n.  723/2009
          del Consiglio  del  25  giugno  2009;  programmi  operativi
          nazionali  finanziati  dall'Unione  europea;  finanziamento
          degli enti privati di ricerca  e  delle  attivita'  per  la
          diffusione della cultura scientifica e artistica;  supporto
          alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
          per la  formazione  sanitaria  specialistica  di  cui  agli
          articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
          le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  19  febbraio  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
          coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
          degli  enti  pubblici  di  ricerca  e   delle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          perseguendo obiettivi  di  eccellenza  e  incrementando  la
          sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il  sistema
          economico-produttivo,   pubblico   e    privato,    nonche'
          valutazione  dei  progetti  di  ricerca;  altre  competenze
          assegnate dalla vigente legislazione.