Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita' dei docenti
a tempo determinato su posto di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita' e
favorire la serenita' della relazione educativa tra studenti con
disabilita' e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di
cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e
valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del
discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio
1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione
per l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) puo' essere
proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante
personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno
assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la
disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni
relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del
diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte
del docente interessato. ((La valutazione di cui al primo periodo e'
comunicata alla famiglia.))
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi', alle
seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) che siano inseriti
nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo
4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre
annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli ((alunni con disabilita')) che abbiano svolto
servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della
migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio
nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2. ((Le modalita' di attuazione delle misure di cui al presente
articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione
del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico
2025/2026 le modalita' di attuazione delle misure di cui al presente
articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U. n. 112
del 16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e
dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e
garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti
dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
sostegno didattico, purche' in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del
2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte
della famiglia, e valutato, da parte del dirigente
scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito
dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, al docente in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni con
disabilita' puo' essere proposta la conferma, con
precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo
determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli
nel precedente anno scolastico, fermi restando la
disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle
operazioni relative al personale a tempo indeterminato e
l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei
posti disponibili da parte del docente interessato. La
valutazione di cui al primo periodo e' comunicata alla
famiglia.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica,
altresi', alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni con disabilita' che siano
inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in
applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di
insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni con disabilita' che abbiano
svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati
sulla base della migliore collocazione di fascia con il
relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica
durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.»
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico», pubblicata nella G.U. n.
107 del 10 maggio 1999:
«5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.»