Art. 8 
 
      Misure finalizzate a garantire la continuita' dei docenti 
              a tempo determinato su posto di sostegno 
 
  1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita'  e
favorire la serenita' della  relazione  educativa  tra  studenti  con
disabilita' e docenti, all'articolo 14  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica  di
cui al comma 1, nel caso di richiesta  da  parte  della  famiglia,  e
valutato,  da  parte  del  dirigente  scolastico,   l'interesse   del
discente,  nell'ambito  dell'attribuzione  degli  incarichi  a  tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3  maggio
1999, n. 124, al docente in possesso del titolo  di  specializzazione
per  l'insegnamento  agli  ((alunni  con  disabilita'))  puo'  essere
proposta la conferma, con precedenza assoluta  rispetto  al  restante
personale  a  tempo  determinato,  sul  medesimo  posto  di  sostegno
assegnatogli  nel  precedente  anno  scolastico,  fermi  restando  la
disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle  operazioni
relative al personale a  tempo  indeterminato  e  l'accertamento  del
diritto alla nomina nel contingente dei posti  disponibili  da  parte
del docente interessato. ((La valutazione di cui al primo periodo  e'
comunicata alla famiglia.)) 
    3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi',  alle
seguenti categorie di personale docente: 
      a)  docenti  privi   del   titolo   di   specializzazione   per
l'insegnamento agli ((alunni con  disabilita'))  che  siano  inseriti
nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione  dell'articolo
4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto  tre
annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel  relativo  grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge; 
      b)  docenti  privi   del   titolo   di   specializzazione   per
l'insegnamento agli ((alunni con  disabilita'))  che  abbiano  svolto
servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base  della
migliore collocazione di fascia con  il  relativo  miglior  punteggio
nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  o  nelle  graduatorie  di   cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 
  2. ((Le modalita' di attuazione delle misure  di  cui  al  presente
articolo sono definite con il  regolamento  di  cui  all'articolo  4,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more  dell'adozione
del regolamento di  cui  al  primo  periodo,  per  l'anno  scolastico
2025/2026 le modalita' di attuazione delle misure di cui al  presente
articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n.  66,  recante:  «Norme  per  la  promozione
          dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',
          a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
          legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in  G.U.  n.  112
          del 16 maggio 2017. Suppl.  Ord.  n.  23,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                
                «Art.  14  (Continuita'  del  progetto  educativo   e
          didattico). - 1. La continuita' educativa e  didattica  per
          le bambine  e  i  bambini,  le  alunne  e  gli  alunni,  le
          studentesse e gli  studenti  con  accertata  condizione  di
          disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
          dal personale della scuola, dal Piano  per  l'inclusione  e
          dal PEI. 
                2. Per  valorizzare  le  competenze  professionali  e
          garantire  la  piena  attuazione  del  Piano   annuale   di
          inclusione, il  dirigente  scolastico  propone  ai  docenti
          dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
          sostegno   didattico,    purche'    in    possesso    della
          specializzazione,   in   coerenza   con   quanto   previsto
          dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge  13  luglio  del
          2015, n. 107. 
                3. Al fine di agevolare la  continuita'  educativa  e
          didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte
          della  famiglia,  e  valutato,  da  parte   del   dirigente
          scolastico,   l'interesse   del    discente,    nell'ambito
          dell'attribuzione degli incarichi a  tempo  determinato  di
          cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,
          n.  124,   al   docente   in   possesso   del   titolo   di
          specializzazione  per  l'insegnamento   agli   alunni   con
          disabilita'  puo'  essere   proposta   la   conferma,   con
          precedenza assoluta rispetto al restante personale a  tempo
          determinato, sul medesimo posto  di  sostegno  assegnatogli
          nel  precedente  anno   scolastico,   fermi   restando   la
          disponibilita' del posto, il preventivo  svolgimento  delle
          operazioni relative al personale a  tempo  indeterminato  e
          l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente  dei
          posti disponibili da  parte  del  docente  interessato.  La
          valutazione di cui al  primo  periodo  e'  comunicata  alla
          famiglia. 
                3-bis. La procedura di cui al  comma  3  si  applica,
          altresi', alle seguenti categorie di personale docente: 
                  a) docenti privi del titolo di specializzazione per
          l'insegnamento  agli  alunni  con  disabilita'  che   siano
          inseriti  nelle  graduatorie  di   sostegno   adottate   in
          applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis,  della  legge  3
          maggio 1999,  n.  124,  avendo  svolto  tre  annualita'  di
          insegnamento su  posto  di  sostegno  nel  relativo  grado,
          valutate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  14,   della
          medesima legge; 
              b) docenti privi del  titolo  di  specializzazione  per
          l'insegnamento agli  alunni  con  disabilita'  che  abbiano
          svolto servizio su posto di sostegno in quanto  individuati
          sulla base della migliore collocazione  di  fascia  con  il
          relativo  miglior  punteggio  nelle  graduatorie   di   cui
          all'articolo 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  o  nelle  graduatorie   di   cui
          all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.
          124. 
                4. Al fine  di  garantire  la  continuita'  didattica
          durante l'anno scolastico, si applica  l'articolo  461  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297.» 
              - Si riporta il comma 5 dell'articolo 4 della  legge  3
          maggio 1999, n.  124,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico», pubblicata nella G.U.  n.
          107 del 10 maggio 1999: 
                «5.  Con  proprio  decreto  da  adottare  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 17, commi  3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  della  pubblica
          istruzione emana  un  regolamento  per  la  disciplina  del
          conferimento  delle  supplenze  annuali  e  temporanee  nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.»