((Art. 8 bis 
 
      Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti 
          di educatore dei servizi educativi per l'infanzia 
 
  1. All'articolo 14, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  65,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:
«Continuano ad avere validita' per l'accesso ai  posti  di  educatore
dei  servizi  educativi  per  l'infanzia   la   laurea   in   scienze
dell'educazione  e  della  formazione,  classe  L-19,  e  la   laurea
magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe
LM-85 bis, purche'  conseguite  entro  l'anno  accademico  2018/2019.
Continuano altresi' ad avere validita'  per  l'accesso  ai  posti  di
educatore dei servizi educativi  per  l'infanzia  i  titoli  previsti
dalle normative regionali vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, purche' conseguiti entro  gli  specifici
termini  previsti  dalle  stesse  e,  comunque,  non   oltre   l'anno
scolastico o accademico 2018/2019».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  recante:  «Istituzione
          del sistema integrato di educazione e di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge 13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato in G.U. n. 112 del 16 maggio 2017.  Suppl.  Ord.
          n. 23, come modificato dalla presente legge: 
                «3.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2019/2020,
          l'accesso ai posti di educatore di  servizi  educativi  per
          l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro  che  sono
          in   possesso   della   laurea   triennale    in    Scienze
          dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico  per
          educatori dei servizi  educativi  per  l'infanzia  o  della
          laurea  quinquennale  a  ciclo  unico  in   Scienze   della
          formazione   primaria,   integrata   da   un    corso    di
          specializzazione  per  complessivi  60  crediti   formativi
          universitari. Continuano ad avere validita'  per  l'accesso
          ai posti di educatore dei servizi educativi per  l'infanzia
          la laurea in scienze dell'educazione  e  della  formazione,
          classe L-19, e  la  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
          scienze  della  formazione  primaria,  classe  LM-85   bis,
          purche'  conseguite  entro  l'anno  accademico   2018/2019.
          Continuano altresi' ad avere  validita'  per  l'accesso  ai
          posti di educatore dei servizi educativi per  l'infanzia  i
          titoli previsti dalle  normative  regionali  vigenti  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          purche' conseguiti entro  gli  specifici  termini  previsti
          dalle stesse e, comunque, non  oltre  l'anno  scolastico  o
          accademico 2018/2019.»