((Art. 8 bis
Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti
di educatore dei servizi educativi per l'infanzia
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore
dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze
dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea
magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe
LM-85 bis, purche' conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.
Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di
educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti
dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, purche' conseguiti entro gli specifici
termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno
scolastico o accademico 2018/2019».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante: «Istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato in G.U. n. 112 del 16 maggio 2017. Suppl. Ord.
n. 23, come modificato dalla presente legge:
«3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per
l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono
in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia
la laurea in scienze dell'educazione e della formazione,
classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in
scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis,
purche' conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.
Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai
posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i
titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto,
purche' conseguiti entro gli specifici termini previsti
dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o
accademico 2018/2019.»