Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone
con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il
sostegno
1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024
della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui
all'allegato B ((al presente decreto)), coinvolti nella
predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di
valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione
dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il
sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello
provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito
denominato: «Dipartimento», nell'ambito del limite di spesa di cui al
comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1)):
a) ((avvalendosi di esperti, scelti tra personalita' della
scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo
settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque,
tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati
d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto
contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;))
b) avvalendosi ((dell'associazione Formez PA)) - Centro servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in
qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del ((codice dei contratti pubblici, di cui
al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le
amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle
attivita' formative.
((2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b)
e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2024.))
3. ((Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31
dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1,
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le
attivita' formative nei territori non oggetto della sperimentazione
di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati
non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo
del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i
medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del
fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al
comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo
gratuito.))
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti
((in misura proporzionata)) agli obiettivi assegnati, avuto riguardo
ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza
professionale e, comunque, nel limite massimo individuale ((di 20.000
euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024)) al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle
spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento
dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti
al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di
120.000 euro ((per l'anno 2024)). Agli incarichi non si applica il
limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32,
comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con
riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il
Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti,
della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma
2:
a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i
relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative;
e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura
i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di
2.500 unita';
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle
attivita' formative.
((5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede
nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.))
6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti
alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita'
comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio,
sono ((rimborsate)) ai partecipanti alle attivita' formative secondo
quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione ((per l'anno
2024)).
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e
6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione ((del
Fondo)) di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62.
((7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.
62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto
legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente
articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per
l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro
autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo
conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi
e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62.))
((7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, le parole: «da adottare entro il 30 novembre
2024» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30
novembre 2025».))
((7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
((a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33,
le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla
popolazione residente»;))
((b) all'articolo 33:))
((1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono
soppresse;))
((2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 33 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111:
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' e i territori coinvolti per la
procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la
verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su
iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' ed i territori coinvolti nella
procedura di sperimentazione di cui al comma 2,
l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio
sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con i
Ministri della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo'
richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.»
- Si riporta l'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - Omissis
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n, 111:
«Art. 32 (Misure di formazione). - 1. Al fine di
garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti
nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti
nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del
progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le misure di
formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base
nonche' del personale delle unita' di valutazione
multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della
formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per
l'attuazione delle attivita' previste dagli articoli 24,
25, 26, 27, 28 e 29.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative formative di carattere nazionale
congiunte per la fase della valutazione di base, nonche'
rivolte al personale dell'unita' di valutazione
multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo
settore;
b) trasferimenti di risorse alle regioni per
formazione di carattere territoriale, previa
predisposizione di un piano, e relativa attivita' di
monitoraggio.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34.»
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa). - 1. Ad
eccezione delle Universita', degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario
nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti
disposizioni e in particolare le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno
2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio
e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno
per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico,
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da
6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle Universita', degli istituti di formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario
nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono
stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti
e' superiore rispetto alla spesa del personale
dell'amministrazione che conferisce l'incarico come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione
del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento
ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono
essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 2.
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei
relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti
quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368".
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province e alle citta'
metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in
coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10
dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la
facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire
risparmi, comunque, non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della condizione
di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per
l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12. Aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione
di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD
e ICF.
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117
della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2025, si
provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in
conformita' con la definizione di disabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento
delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile,
della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di
cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle
differenze di sesso e di eta':
a) i criteri per accertare l'esistenza e la
significativita' delle compromissioni delle strutture e
delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto
dell'ICD;
b) i criteri per accertare se le compromissioni
sono di lunga durata;
c) fermi restanti i casi di esonero gia' stabiliti
dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari
condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono
esclusi i controlli nel tempo;
d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei
quali la revisione della condizione di disabilita' e'
ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato
di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e
secondo procedimenti semplificati fondati anche
sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli
atti;
e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli
fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale
correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate
dalla duratura compromissione;
f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione
del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d);
g) i criteri per la definizione della condizione di
non autosufficienza, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2;
h) il complesso di codici ICF con cui verificare in
che misura le compromissioni strutturali e funzionali
ostacolano, in termini di capacita', l'attivita' e la
partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla
formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento,
anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad
individuare l'intensita' di sostegno e di sostegno
intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media,
elevata e molto elevata intensita';
l) i criteri per individuare le compromissioni
funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria
alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente puo'
chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera e), sono stabilite le modalita' per ricondurre
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del
procedimento per la valutazione di base.»
- Si riporta il testo degli artt. 31 e 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Fondo per l'implementazione dei progetti di
vita). - 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che
prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e
sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del
territorio di riferimento, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per
l'implementazione dei progetti di vita, di seguito
denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata
in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le
risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata
entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti
all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita
del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui
all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello
nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con
il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di
intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di
monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle
prestazioni rese.
3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque
un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui
al presente articolo, sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con
disabilita' che confluiscono nel budget di progetto».
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' (e i territori coinvolti: soppresse)
per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1,
nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre
2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»