Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti  delle  persone
  con disabilita' e  di  formazione  dei  docenti  referenti  per  il
  sostegno 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024
della  formazione  dei  soggetti  indicati  nella  tabella   di   cui
all'allegato   B   ((al   presente   decreto)),    coinvolti    nella
predisposizione, organizzazione  e  attuazione  dei  procedimenti  di
valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di  redazione
dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto  legislativo
3 maggio 2024,  n.  62,  ivi  inclusi  i  docenti  referenti  per  il
sostegno,  sono  di  seguito  individuati  i  territori,  a   livello
provinciale,  in  cui  avviare  le   attivita'   di   sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: 
    a) Brescia; 
    b) Catanzaro; 
    c) Firenze; 
    d) Forli-Cesena; 
    e) Frosinone; 
    f) Perugia; 
    g) Salerno; 
    h) Sassari; 
    i) Trieste. 
  2. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',  di  seguito
denominato: «Dipartimento», nell'ambito del limite di spesa di cui al
comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1)): 
    a)  ((avvalendosi  di  esperti,  scelti  tra  personalita'  della
scienza,  del  mondo  universitario,  delle  associazioni  del  Terzo
settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque,
tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui  cinque  designati
d'intesa con il Ministro  della  salute  e  cinque  d'intesa  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali.   Il   predetto
contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;)) 
    b) avvalendosi ((dell'associazione Formez PA)) - Centro  servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento  delle  P.A.,  in
qualita' di societa' in house  della  predetta  Presidenza  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, del ((codice dei contratti pubblici, di cui
al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    c)  stipulando  protocolli  di  intesa  e  convenzioni   con   le
amministrazioni,  gli  enti  e  le  associazioni  destinatari   delle
attivita' formative. 
  ((2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere  b)
e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2024.)) 
  3. ((Gli incarichi di cui al comma 2, lettera  a),  cessano  il  31
dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo  32,  comma  1,
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,  sono  disciplinate  le
attivita' formative nei territori non oggetto  della  sperimentazione
di cui al comma 1 del presente articolo e  possono  essere  prorogati
non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al  primo  periodo
del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i
medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle  risorse  del
fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto  legislativo
n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di  cui  al
comma 2, lettera a), possono  essere  conferiti  incarichi  a  titolo
gratuito.)) 
  4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono  retribuiti
((in misura proporzionata)) agli obiettivi assegnati, avuto  riguardo
ai  titoli  posseduti,  alla  specifica  formazione   ed   esperienza
professionale e, comunque, nel limite massimo individuale ((di 20.000
euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno  2024))  al  lordo  dei
contributi   previdenziali   e   degli   oneri   fiscali   a   carico
dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso  delle
spese  di   missione   effettivamente   sostenute   nell'espletamento
dell'incarico secondo quanto previsto per il  personale  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti
al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di
120.000 euro ((per l'anno 2024)). Agli incarichi non  si  applica  il
limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 23 giugno 2014, n.
89. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo  32,
comma  1,  del  decreto  legislativo  3  maggio  2024,  n.  62,   con
riferimento alle  attivita'  formative  relative  all'anno  2024,  il
Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e  il  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  avvalendosi  degli  esperti,
della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui  al  comma
2: 
    a) redige il sillabo delle  attivita'  formative  e  definisce  i
relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; 
    b) eroga la formazione; 
    c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; 
    d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative; 
    e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura
i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero  massimo  di
2.500 unita'; 
    f)  realizza  una  piattaforma  informatica  a   supporto   delle
attivita' formative. 
  ((5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si  provvede
nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.)) 
  6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti
alcun compenso, indennita', emolumento, gettone  ne'  altre  utilita'
comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio,
sono ((rimborsate)) ai partecipanti alle attivita' formative  secondo
quanto previsto per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, entro il limite di spesa di euro  1  milione  ((per  l'anno
2024)). 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e
6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno  2024.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione ((del
Fondo)) di cui all'articolo 32, comma 3, del  decreto  legislativo  3
maggio 2024, n. 62. 
  ((7-bis.  Nelle  more  dell'adozione   del   regolamento   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio  2024,  n.
62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31  dicembre  2025,
la  sperimentazione  di  cui  all'articolo  33  del  citato   decreto
legislativo nei  territori  individuati  dal  comma  1  del  presente
articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  l'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi  dello  spettro
autistico, al diabete di tipo 2 e  alla  sclerosi  multipla,  tenendo
conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi
e criteri di cui al citato articolo  12  del  decreto  legislativo  3
maggio 2024, n. 62.)) 
  ((7-ter. Al comma 1 dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  3
maggio 2024, n. 62, le parole: «da  adottare  entro  il  30  novembre
2024» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  adottare  entro  il  30
novembre 2025».)) 
  ((7-quater. Al decreto legislativo  3  maggio  2024,  n.  62,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo  33,
le risorse sono ripartite a livello nazionale,  in  proporzione  alla
popolazione residente»;)) 
  ((b) all'articolo 33:)) 
  ((1) al  comma  3,  le  parole:  «e  i  territori  coinvolti»  sono
soppresse;)) 
  ((2) al comma  4,  le  parole:  «ed  i  territori  coinvolti  nella
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 33 del  decreto  legislativo  3
          maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della  condizione
          di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
          ragionevole,  della   valutazione   multidimensionale   per
          l'elaborazione  e   attuazione   del   progetto   di   vita
          individuale personalizzato e partecipato» pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111: 
                «Art. 33 (Fase  di  sperimentazione).  -  1.  Dal  1°
          gennaio 2025, anche al fine di  assicurare  il  progressivo
          aggiornamento  delle  definizioni,  dei  criteri  e   delle
          modalita' di accertamento,  e'  avviata  una  procedura  di
          sperimentazione  della  durata  di   dodici   mesi,   volta
          all'applicazione  provvisoria  e  a  campione,  secondo  il
          principio di differenziazione geografica tra  Nord,  Sud  e
          centro  Italia  e   di   differenziazione   di   dimensioni
          territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione
          di base disciplinata dal  Capo  II  del  presente  decreto.
          All'attuazione del presente comma,  per  gli  anni  2024  e
          2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo  9,
          comma 7. 
                2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata  una  procedura  di
          sperimentazione  della  durata  di   dodici   mesi,   volta
          all'applicazione  provvisoria  e  a  campione,  secondo  il
          principio di differenziazione geografica tra  Nord,  Sud  e
          centro  Italia  e   di   differenziazione   di   dimensioni
          territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione
          multidimensionale e al progetto di vita previste  dal  Capo
          III del presente decreto. Allo svolgimento delle  attivita'
          di cui al presente comma sono destinate le risorse  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
          rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
          per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati,  che
          confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28. 
                3. Le  modalita'  e  i  territori  coinvolti  per  la
          procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche'  la
          verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  entro  il  30  novembre  2024,  su
          iniziativa del Ministro della salute, di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con
          l'Autorita' politica delegata in  materia  di  disabilita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 
                4.  Le  modalita'  ed  i  territori  coinvolti  nella
          procedura  di  sperimentazione   di   cui   al   comma   2,
          l'assegnazione delle risorse  e  il  relativo  monitoraggio
          sono  stabiliti  con  regolamento  da  adottare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto,  su  iniziativa  dell'Autorita'  politica
          delegata in materia  di  disabilita',  di  concerto  con  i
          Ministri  della  salute,  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281. 
                5. Alle istanze di accertamento della  condizione  di
          disabilita',  presentate  nei  territori  coinvolti   dalla
          sperimentazione entro la data  del  31  dicembre  2024,  si
          applicano le previgenti disposizioni.» 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59»  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205: 
                «Art.  9  (Personale  della  Presidenza).  -  1.  Gli
          incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono  conferiti
          secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
          19 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   relativi,
          rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
          collaborazione ed  alle  altre  strutture,  ferma  restando
          l'applicabilita',  per  gli  incarichi  di   direzione   di
          dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, come  modificato  dal  presente  decreto,  e  ferma
          altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
          3, e 31, comma 4, della legge stessa. 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                3. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma
          4-bis, in materia di reclutamento del personale  di  ruolo,
          il Presidente, con  proprio  decreto,  puo'  istituire,  in
          misura  non  superiore  al  venti  per  cento   dei   posti
          disponibili,  una  riserva  di  posti  per  l'inquadramento
          selettivo, a parita' di qualifica, del personale  di  altre
          amministrazioni in servizio  presso  la  Presidenza  ed  in
          possesso di requisiti professionali adeguati  e  comprovati
          nel tempo. 
                4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per il personale  delle  forze
          armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
          Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed  al  personale
          di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 
                5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          contingente   del   personale   di   prestito,   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
          esperti,  e  le  corrispondenti  risorse   finanziarie   da
          stanziare in bilancio. Appositi contingenti  sono  previsti
          per il personale delle forze di polizia,  per  le  esigenze
          temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
          utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione.  Il
          Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
          alle  esigenze  ed  alle  disponibilita'   finanziarie,   i
          contingenti del personale di prestito,  dei  consulenti  ed
          esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di
          avere effetto i  decreti  di  utilizzazione  del  personale
          estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
          segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
          di   prestito   e'   restituito   entro   sei   mesi   alle
          amministrazioni di appartenenza, salva proroga del  comando
          o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
          e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle  strutture
          della Presidenza. 
                5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati dall'articolo 18,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e'  obbligatorio  e  viene  disposto,
          secondo le procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,
          anche in deroga ai limiti temporali,  numerici  e  di  ogni
          altra   natura   eventualmente   previsti   dai    medesimi
          ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di  comando,
          fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  presso  la  Presidenza  dal
          personale di ogni ordine, grado e  qualifica  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
          ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a  tutti  gli  effetti,
          anche giuridici e di carriera, al servizio prestato  presso
          le amministrazioni di appartenenza. Le  predette  posizioni
          in ogni caso non  possono  determinare  alcun  pregiudizio,
          anche per l'avanzamento e il  relativo  posizionamento  nei
          ruoli di appartenenza. In  deroga  a  quanto  previsto  dai
          rispettivi  ordinamenti,  ivi  compreso   quanto   disposto
          dall'articolo 7, secondo  comma,  della  legge  24  ottobre
          1977, n. 801,  il  conferimento  al  personale  di  cui  al
          presente comma di qualifiche, gradi superiori  o  posizioni
          comunque    diverse,    da    parte    delle     competenti
          amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione  di
          specifici incarichi direttivi, dirigenziali  o  valutazioni
          di idoneita',  non  richiede  l'effettivo  esercizio  delle
          relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando,  fuori
          ruolo o  altra  analoga  posizione,  che  proseguono  senza
          soluzione  di  continuita'.  Il   predetto   personale   e'
          collocato in  posizione  soprannumeraria  nella  qualifica,
          grado o posizione a lui conferiti nel periodo  di  servizio
          prestato  presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio   per
          l'ordine di ruolo. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                5-quater.  Con  il  provvedimento  istitutivo   delle
          strutture di supporto o di missione di cui al  comma  5-ter
          sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
          personale, anche dirigenziale, necessarie al  funzionamento
          delle medesime strutture, che in ogni  caso,  per  la  loro
          intrinseca temporaneita', non determinano variazioni  nella
          consistenza organica del personale  di  cui  agli  articoli
          9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si
          provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di  bilancio
          della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre
          amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'
          delle predette strutture. 
                6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce  il
          trattamento  economico  del  Segretario  generale   e   dei
          vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
          ai consulenti, agli esperti,  al  personale  estraneo  alla
          pubblica amministrazione. 
                7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
          di cui  agli  articoli  7  e  8  non  sono  applicabili  la
          disciplina di cui all'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2  e
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il  Presidente  puo'
          richiedere il parere del Consiglio di Stato e  della  Corte
          dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31  marzo  2023,  n  36  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77: 
                «Art.    7    (Principio    di    auto-organizzazione
          amministrativa). - Omissis 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          possono affidare direttamente a societa' in  house  lavori,
          servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 1, 2 e  3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti   adottano   per    ciascun    affidamento    un
          provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi  per
          la  collettivita',  delle  connesse  esternalita'  e  della
          congruita' economica della prestazione, anche in  relazione
          al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
          efficienza,  economicita',  qualita'   della   prestazione,
          celerita' del procedimento e razionale impiego  di  risorse
          pubbliche.  In  caso   di   prestazioni   strumentali,   il
          provvedimento si intende sufficientemente motivato  qualora
          dia conto dei  vantaggi  in  termini  di  economicita',  di
          celerita' o di perseguimento  di  interessi  strategici.  I
          vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
          comparazione con gli standard di riferimento della societa'
          Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con  i
          parametri  ufficiali  elaborati  da  altri  enti  regionali
          nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
          mercato. 
                Omissis» 
              - Si riporta l'articolo 32 del  decreto  legislativo  3
          maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della  condizione
          di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
          ragionevole,  della   valutazione   multidimensionale   per
          l'elaborazione  e   attuazione   del   progetto   di   vita
          individuale personalizzato e  partecipato»,  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n, 111: 
                «Art. 32 (Misure di formazione).  -  1.  Al  fine  di
          garantire una formazione integrata dei  soggetti  coinvolti
          nella valutazione di base nonche'  dei  soggetti  coinvolti
          nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del
          progetto di vita, con regolamento  dell'Autorita'  politica
          delegata in  materia  di  disabilita',  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro  e
          delle politiche sociali e  dell'istruzione  e  del  merito,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  sono  stabilite   le   misure   di
          formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base
          nonche'  del  personale   delle   unita'   di   valutazione
          multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici,  della
          formazione superiore, sociali, sanitari  e  lavorativi  per
          l'attuazione delle attivita' previste  dagli  articoli  24,
          25, 26, 27, 28 e 29. 
                2. Il decreto di cui al comma 1 definisce: 
                  a)  iniziative  formative  di  carattere  nazionale
          congiunte per la fase della valutazione  di  base,  nonche'
          rivolte   al   personale   dell'unita'    di    valutazione
          multidimensionale,  dei  servizi  pubblici  e   del   terzo
          settore; 
                  b)  trasferimenti  di  risorse  alle  regioni   per
          formazione    di     carattere     territoriale,     previa
          predisposizione  di  un  piano,  e  relativa  attivita'  di
          monitoraggio. 
                3.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   e'
          istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, per il  successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un fondo con una  dotazione  di  20
          milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per
          l'anno 2025.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  comma  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.» 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 24  aprile
          2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla  legge  23
          giugno  2014,  n.  89  recante  «Misure  urgenti   per   la
          competitivita' e la giustizia  sociale»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: 
                «Art. 14 (Controllo  della  spesa  per  incarichi  di
          consulenza,  studio  e  ricerca  e  per  i   contratti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa).   -   1.   Ad
          eccezione delle Universita', degli istituti di  formazione,
          degli enti di ricerca e degli enti del  servizio  sanitario
          nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle  vigenti
          disposizioni  e  in  particolare  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  e
          all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno
          2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio
          e ricerca quando la spesa complessiva  sostenuta  nell'anno
          per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il
          personale dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,
          come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per  le
          amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
          milioni di euro, e  all'1,4%  per  le  amministrazioni  con
          spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
                2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi  da
          6 a 6-quater dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e i limiti  previsti  dall'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  e  successive  modificazioni,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
          esclusione delle Universita', degli istituti di formazione,
          degli enti di ricerca e degli enti del  servizio  sanitario
          nazionale,  a  decorrere  dall'anno   2014,   non   possono
          stipulare  contratti   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti
          e'   superiore   rispetto   alla   spesa   del    personale
          dell'amministrazione   che   conferisce   l'incarico   come
          risultante dal conto annuale  del  2012,  al  4,5%  per  le
          amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
          milioni di euro, e  all'1,1%  per  le  amministrazioni  con
          spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
                3. Per le amministrazioni non tenute  alla  redazione
          del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento
          ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. 
                4. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  possono
          essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 2. 
                4-bis. All'articolo 118, comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", anche  mediante  proroghe  dei
          relativi contratti di lavoro, anche  in  deroga  ai  limiti
          quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto
          legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 
                4-ter. Alle  regioni  e  alle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  alle  province   e   alle   citta'
          metropolitane  e  ai  comuni,  e'  comunque  concessa,   in
          coerenza e  secondo  le  modalita'  previste  al  comma  10
          dell'articolo 8 e ai commi 5  e  12  dell'articolo  47,  la
          facolta' di rimodulare o  adottare  misure  alternative  di
          contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire
          risparmi,  comunque,  non  inferiori  a  quelli   derivanti
          dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.» 
              - Si riporta l'articolo 12 del  decreto  legislativo  3
          maggio 2024, n. 62, recante: «Definizione della  condizione
          di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento
          ragionevole,  della   valutazione   multidimensionale   per
          l'elaborazione  e   attuazione   del   progetto   di   vita
          individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  12.  Aggiornamento  delle   definizioni,   dei
          criteri e delle modalita' di accertamento e di  valutazione
          di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni  ICD
          e ICF. 
                1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  117
          della Costituzione e in coerenza con quanto  stabilito  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
          18 marzo 2017, con regolamento del Ministro  della  salute,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  l'Autorita'  politica
          delegata in materia di disabilita' e con  il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Ministro
          dell'istruzione e del merito,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre  2025,  si
          provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF  e  in
          conformita'  con  la  definizione  di  disabilita'  di  cui
          all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  all'aggiornamento
          delle  definizioni,  dei  criteri  e  delle  modalita'   di
          accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile,
          della sordita' civile e della sordocecita' civile  previsti
          dal decreto del Ministro della  sanita'  5  febbraio  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26  febbraio
          1992. 
                2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il  decreto  di
          cui al comma  1,  sono  individuati,  tenendo  conto  delle
          differenze di sesso e di eta': 
                  a)  i  criteri  per  accertare  l'esistenza  e   la
          significativita' delle  compromissioni  delle  strutture  e
          delle funzioni corporee  in  base  all'ICF,  tenendo  conto
          dell'ICD; 
                  b) i criteri per  accertare  se  le  compromissioni
          sono di lunga durata; 
                  c) fermi restanti i casi di esonero gia'  stabiliti
          dalla  normativa  vigente,   l'elenco   delle   particolari
          condizioni patologiche, non reversibili, per le quali  sono
          esclusi i controlli nel tempo; 
                  d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei
          quali la  revisione  della  condizione  di  disabilita'  e'
          ammessa al termine della scadenza indicata nel  certificato
          di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due  anni  e
          secondo    procedimenti    semplificati    fondati    anche
          sull'impiego della telemedicina  o  sull'accertamento  agli
          atti; 
                  e) le tabelle che portano ad individuare,  ai  soli
          fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una  percentuale
          correlata alle limitazioni  nel  funzionamento  determinate
          dalla duratura compromissione; 
                  f) i criteri, secondo l'ICF,  per  l'individuazione
          del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d); 
                  g) i criteri per la definizione della condizione di
          non  autosufficienza,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 5, comma 2; 
                  h) il complesso di codici ICF con cui verificare in
          che  misura  le  compromissioni  strutturali  e  funzionali
          ostacolano, in  termini  di  capacita',  l'attivita'  e  la
          partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e  alla
          formazione superiore per gli  adulti  e  all'apprendimento,
          anche scolastico, per i minori; 
                  i)  un  sistema  delineato  per  fasce,  volto   ad
          individuare  l'intensita'  di  sostegno   e   di   sostegno
          intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve,  media,
          elevata e molto elevata intensita'; 
                  l) i  criteri  per  individuare  le  compromissioni
          funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria
          alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7; 
                  m) gli eccezionali casi in cui il richiedente  puo'
          chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti. 
                3. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma  1,  in
          relazione a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
          lettera e), sono  stabilite  le  modalita'  per  ricondurre
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva ai fini scolastici  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno  del
          procedimento per la valutazione di base.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 31 e 33  del  decreto
          legislativo 3 maggio  2024,  n.  62  recante:  «Definizione
          della condizione di disabilita', della valutazione di base,
          di    accomodamento    ragionevole,    della    valutazione
          multidimensionale  per  l'elaborazione  e  attuazione   del
          progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31 (Fondo per l'implementazione dei progetti di
          vita). - 1. Per l'implementazione dei progetti di vita  che
          prevedono  l'attivazione  di  interventi,   prestazioni   e
          sostegni  non  rientranti  nelle  unita'  di  offerta   del
          territorio di riferimento,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          il successivo  trasferimento  al  bilancio  autonomo  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo   per
          l'implementazione  dei  progetti  di   vita,   di   seguito
          denominato «Fondo». La dotazione del Fondo  e'  determinata
          in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
          disabilita', di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, della salute e del lavoro e delle  politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  sono  annualmente  ripartite  tra  le  regioni  le
          risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata
          entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni  inerenti
          all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di  vita
          del territorio. Nel periodo della  sperimentazione  di  cui
          all'articolo  33,  le  risorse  sono  ripartite  a  livello
          nazionale, in proporzione alla popolazione  residente.  Con
          il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le   priorita'   di
          intervento, le modalita' di erogazione e  le  modalita'  di
          monitoraggio  e   di   controllo   dell'adeguatezza   delle
          prestazioni rese. 
                3. Le risorse del Fondo, che  costituiscono  comunque
          un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di  cui
          al  presente  articolo,  sono  integrative   e   aggiuntive
          rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
          per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con
          disabilita' che confluiscono nel budget di progetto». 
                «Art. 33 (Fase  di  sperimentazione).  -  1.  Dal  1°
          gennaio 2025, anche al fine di  assicurare  il  progressivo
          aggiornamento  delle  definizioni,  dei  criteri  e   delle
          modalita' di accertamento,  e'  avviata  una  procedura  di
          sperimentazione  della  durata  di   dodici   mesi,   volta
          all'applicazione  provvisoria  e  a  campione,  secondo  il
          principio di differenziazione geografica tra  Nord,  Sud  e
          centro  Italia  e   di   differenziazione   di   dimensioni
          territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione
          di base disciplinata dal  Capo  II  del  presente  decreto.
          All'attuazione del presente comma,  per  gli  anni  2024  e
          2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo  9,
          comma 7. 
                2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata  una  procedura  di
          sperimentazione  della  durata  di   dodici   mesi,   volta
          all'applicazione  provvisoria  e  a  campione,  secondo  il
          principio di differenziazione geografica tra  Nord,  Sud  e
          centro  Italia  e   di   differenziazione   di   dimensioni
          territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione
          multidimensionale e al progetto di vita previste  dal  Capo
          III del presente decreto. Allo svolgimento delle  attivita'
          di cui al presente comma sono destinate le risorse  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
          rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
          per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati,  che
          confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28. 
                3. Le modalita' (e i territori coinvolti:  soppresse)
          per la procedura di sperimentazione  di  cui  al  comma  1,
          nonche' la verifica dei  suoi  esiti,  sono  stabiliti  con
          regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  30  novembre
          2024, su iniziativa del Ministro della salute, di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con
          l'Autorita' politica delegata in  materia  di  disabilita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 
                4. Le modalita' per la procedura  di  sperimentazione
          di cui al  comma  2,  l'assegnazione  delle  risorse  e  il
          relativo monitoraggio sono  stabiliti  con  regolamento  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  entro  cinque  mesi  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  su  iniziativa
          dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
          di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                5. Alle istanze di accertamento della  condizione  di
          disabilita',  presentate  nei  territori  coinvolti   dalla
          sperimentazione entro la data  del  31  dicembre  2024,  si
          applicano le previgenti disposizioni.»