Art. 18 
 
       Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF 
 
  1. Nelle more dell'emanazione di un successivo decreto ministeriale
che disciplini il sistema nazionale di certificazione per i  RFNBO  e
RCF, il rispetto delle soglie di riduzione emissive di cui  al  comma
5, lettere b) e c), dell'art. 39 del decreto legislativo  8  novembre
2021,  n.  199,  nonche'  delle  altre   condizioni   stabilite   dal
regolamento delegato (UE) 2023/1184 avviene attraverso l'adesione  ad
un sistema di certificazione volontario  di  cui  all'art.  30  della
direttiva 2001/2018.