Art. 18
Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF
1. Nelle more dell'emanazione di un successivo decreto ministeriale
che disciplini il sistema nazionale di certificazione per i RFNBO e
RCF, il rispetto delle soglie di riduzione emissive di cui al comma
5, lettere b) e c), dell'art. 39 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, nonche' delle altre condizioni stabilite dal
regolamento delegato (UE) 2023/1184 avviene attraverso l'adesione ad
un sistema di certificazione volontario di cui all'art. 30 della
direttiva 2001/2018.