Art. 19 
 
        Disposizioni relative all'idrogeno da fonte biologica 
 
  1.  La  certificazione  dell'idrogeno   da   fonte   biologica   e'
assimilabile alla certificazione dei biocombustibili di cui al Capo I
del presente decreto ad eccezione di quanto disciplinato al comma 2. 
  2. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad  effetto
serra e altre disposizioni specifiche relative all'idrogeno da  fonte
biologica sono oggetto di una specifica normativa  tecnica  ai  sensi
dell'art. 21, comma 8. Nelle more dell'emanazione  della  stessa,  la
certificazione e'  consentita  unicamente  all'idrogeno  prodotto  da
steam reforming del biometano, dove alle  emissioni  derivanti  dalla
produzione  del  biometano  si  dovranno  aggiungere   le   emissioni
derivanti  dalla  fase  di  steam  reforming  calcolate  secondo  una
metodologia approvata dal MASE, sentito il comitato.