Art. 19
Disposizioni relative all'idrogeno da fonte biologica
1. La certificazione dell'idrogeno da fonte biologica e'
assimilabile alla certificazione dei biocombustibili di cui al Capo I
del presente decreto ad eccezione di quanto disciplinato al comma 2.
2. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra e altre disposizioni specifiche relative all'idrogeno da fonte
biologica sono oggetto di una specifica normativa tecnica ai sensi
dell'art. 21, comma 8. Nelle more dell'emanazione della stessa, la
certificazione e' consentita unicamente all'idrogeno prodotto da
steam reforming del biometano, dove alle emissioni derivanti dalla
produzione del biometano si dovranno aggiungere le emissioni
derivanti dalla fase di steam reforming calcolate secondo una
metodologia approvata dal MASE, sentito il comitato.