Art. 10 
 
    ((Modifica)) al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
 
  1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   18,   comma
          5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276  recante:  "Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 235 del 9 ottobre  2003,  S.O.N.  159,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 18. (Sanzioni). - (Omissis) 
              5-quinquies.   L'importo    delle    pene    pecuniarie
          proporzionali previste dal presente articolo,  anche  senza
          la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
          ogni caso, essere inferiore a euro 5.000  ne'  superiore  a
          euro 60.000. 
              (Omissis).».