Art. 10
((Modifica)) al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma
5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 recante: "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 9 ottobre 2003, S.O.N. 159, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18. (Sanzioni). - (Omissis)
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie
proporzionali previste dal presente articolo, anche senza
la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a
euro 60.000.
(Omissis).».