Art. 5
Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ((all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: «articoli 18,
18-bis,» e' inserita la seguente: «18-ter,» e le parole: «, 22, comma
12-quater,» sono sostituite dalla seguente: «e»;))
b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e
601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale
commesso in danno di un lavoratore straniero ((nel territorio))
nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque
di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero
((nel territorio)) nazionale e questi contribuisca utilmente
all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il
questore, su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia
((con immediatezza un)) permesso di soggiorno per consentire alla
vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla
violenza((, all'abuso)) o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di
sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate
all'autorita' giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale
del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente
articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato ((per un anno o)) per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso ((di cui al presente articolo))
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale
permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. ((Il
permesso di cui al presente articolo)) e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata
dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del
codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno ((di cui al presente articolo)) e l'espulsione ai sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il
lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione
da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che attesta
l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare
sfruttamento» sono soppresse;
2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati.
Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o
decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ((introdotto dalla
lettera c) del presente comma)).
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo
18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato nei casi di
cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 10-bis e 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato)- - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche'
nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter,
20-bis e 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di
cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.»
«Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la
durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.".
- Per l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.