Art. 5 
 
Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti  la
  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello
  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) ((all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: «articoli  18,
18-bis,» e' inserita la seguente: «18-ter,» e le parole: «, 22, comma
12-quater,» sono sostituite dalla seguente: «e»;)) 
    b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole:  «articoli  600  e
601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»; 
    c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli  stranieri  vittime
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). -  1.  Quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un  procedimento
per il delitto  previsto  dall'articolo  603-bis  del  codice  penale
commesso in danno  di  un  lavoratore  straniero  ((nel  territorio))
nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso  o  comunque
di sfruttamento del lavoro nei confronti di un  lavoratore  straniero
((nel  territorio))  nazionale  e   questi   contribuisca   utilmente
all'emersione dei fatti e  all'individuazione  dei  responsabili,  il
questore, su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia
((con immediatezza un)) permesso di  soggiorno  per  consentire  alla
vittima e ai membri  del  suo  nucleo  familiare  di  sottrarsi  alla
violenza((, all'abuso)) o allo sfruttamento. 
      2. Quando le situazioni di  violenza  o  abuso  o  comunque  di
sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono  segnalate
all'autorita' giudiziaria o al  questore  dall'Ispettorato  nazionale
del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere  anche  in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. 
      3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  del  presente
articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato ((per  un  anno  o))  per  il  maggior  periodo
occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  7  luglio  2000,  n.  442,  o  lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso  di  soggiorno  di  cui  al
comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
      4. Alla scadenza, il permesso ((di cui al  presente  articolo))
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di  lavoro
subordinato o autonomo,  secondo  le  modalita'  stabilite  per  tale
permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di  cui  all'articolo
3, comma 4, ovvero in permesso di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di  studi.  ((Il
permesso di cui  al  presente  articolo))  e'  revocato  in  caso  di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,  segnalata  dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque  accertata
dal questore, o quando  vengono  meno  le  condizioni  che  ne  hanno
giustificato il rilascio. 
      5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per il delitto  di  cui  all'articolo  603-bis  del
codice penale, possono essere disposte  la  revoca  del  permesso  di
soggiorno ((di cui al presente articolo))  e  l'espulsione  ai  sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico. 
      6. In  attesa  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  il
lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente  ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione
da  parte  dell'autorita'  di   pubblica   sicurezza,   che   attesta
l'esistenza  dei  motivi  ostativi  al  rilascio  del   permesso   di
soggiorno.»; 
    d) all'articolo 22: 
      1) al comma 12-bis, lettera  c),  le  parole:  «di  particolare
sfruttamento» sono soppresse; 
      2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies  sono  abrogati.
Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in  leggi,  regolamenti  o
decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo  unico  di
cui al decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  ((introdotto  dalla
lettera c) del presente comma)). 
  2. Il permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo
18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato nei casi  di
cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-bis  e  18  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati
          dalla presente legge: 
              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel
          territorio  dello  Stato)-  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso
          ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico
          nonche' di quelle di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          maggio 2007, n. 68, e' punito  con  l'ammenda  da  5.000  a
          10.000 euro. Al reato di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'articolo 162 del codice penale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di
          respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  1  ovvero
          allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della
          polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 
              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma
          1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
          20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
          274. 
              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello
          straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto
          il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del
          respingimento   di   cui   all'articolo   10,   comma    2,
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione
          dell'espulsione o del respingimento ai sensi  dell'articolo
          10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.
          Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello
          Stato prima del termine previsto  dall'articolo  13,  comma
          14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura
          penale. 
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.
          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di
          soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  nonche'
          nelle ipotesi di cui  agli  articoli  18,  18-bis,  18-ter,
          20-bis e 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di
          cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017,  n.  47,  il
          giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.» 
              «Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          - 1.  Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75,  o  di
          quelli previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura
          penale, ovvero nel corso di  interventi  assistenziali  dei
          servizi  sociali  degli  enti   locali,   siano   accertate
          situazioni  di  violenza  o  di  grave   sfruttamento   nei
          confronti di uno straniero ed  emergano  concreti  pericoli
          per la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi  di
          sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione  dedita  ad
          uno dei predetti delitti o  delle  dichiarazioni  rese  nel
          corso  delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,   il
          questore,  anche  su   proposta   del   Procuratore   della
          Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della   stessa
          autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno  per
          consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza  e  ai
          condizionamenti   dell'organizzazione   criminale   e    di
          partecipare ad un programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale. 
              2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono
          comunicati al questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la
          sussistenza delle condizioni ivi indicate, con  particolare
          riferimento alla gravita' ed  attualita'  del  pericolo  ed
          alla rilevanza del contributo offerto dallo  straniero  per
          l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale,  ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione al programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco. 
              3. Con il regolamento di attuazione sono  stabilite  le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione del programma a soggetti  diversi  da  quelli
          istituzionalmente preposti  ai  servizi  sociali  dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso regolamento sono individuati i  requisiti  idonei  a
          garantire  la  competenza  e  la  capacita'   di   favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti. 
              3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini  di  cui  al
          comma  6-bis  del  presente  articolo,  vittime  dei  reati
          previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o
          che versano nelle ipotesi di cui al comma  1  del  presente
          articolo  si  applica,  sulla  base  del  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani, di cui all'articolo 13,  comma  2-bis,  della
          legge 11  agosto  2003,  n.  228,  un  programma  unico  di
          emersione,   assistenza   e   integrazione   sociale    che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e  di  assistenza  sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo  13  della  legge  n.   228   del   2003   e,
          successivamente,   la   prosecuzione   dell'assistenza    e
          l'integrazione sociale, ai sensi del  comma  1  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  e'   definito   il
          programma di emersione, assistenza e di protezione  sociale
          di cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
          attuazione e finanziamento. 
              4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente articolo reca la dicitura  casi  speciali,  ha  la
          durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un  anno,  o
          per il maggior periodo occorrente per motivi di  giustizia.
          Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di
          condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
          segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
          competenza,  dal  servizio  sociale  dell'ente  locale,   o
          comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
          le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              5. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento  e
          lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi   i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un  rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'   essere
          ulteriormente prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del
          rapporto medesimo o, se questo e'  a  tempo  indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso di soggiorno previsto dal presente  articolo  puo'
          essere altresi' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio qualora il titolare  sia  iscritto  ad  un
          corso regolare di studi. 
              6. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo puo' essere altresi'  rilasciato,  all'atto  delle
          dimissioni dall'istituto di pena,  anche  su  proposta  del
          procuratore della Repubblica o del giudice di  sorveglianza
          presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che  ha
          terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta  per
          reati commessi durante la minore  eta',  e  ha  dato  prova
          concreta di partecipazione a un programma di  assistenza  e
          integrazione sociale. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  cittadini  di
          Stati membri dell'Unione europea  che  si  trovano  in  una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 
              7. L'onere derivante dal presente articolo e'  valutato
          in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in  lire  10  miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.". 
              - Per l'articolo 22 del decreto legislativo  25  luglio
          1998,  n.  286,   si   vedano   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 1.