Art. 6 
 
                        Misure di assistenza 
 
  1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter,  comma
3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
introdotto  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, il lavoratore in favore del quale sia  stato  rilasciato  il
permesso di soggiorno per  «casi  speciali»  ai  sensi  del  medesimo
articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui
al presente articolo, di durata non superiore a quella ((del medesimo
permesso di soggiorno)). Conseguentemente il Fondo nazionale  per  le
politiche migratorie di cui all'articolo 45 ((del testo unico di  cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  286  del  1998))  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' incrementato  di  180.000  euro
per  l'anno  2024.   Ai   relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 96 del codice ((del Terzo settore, di cui  al))  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  2. Le misure  di  assistenza  di  cui  al  presente  articolo  sono
finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale  e  lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e  l'individuazione  delle  modalita'
esecutive avvengono  tramite  programmi  individuali  di  assistenza,
elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del
7  ottobre  2021,  recante  «Linee-Guida  nazionali  in  materia   di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura» (((repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre
2021))).  Il   programma   di   assistenza   contiene   un   progetto
personalizzato di formazione e avviamento al lavoro,  anche  mediante
l'iscrizione dei  soggetti  aderenti  alla  piattaforma  del  sistema
informativo per l'inclusione sociale  e  lavorativa  (SIISL)  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023,  n.  48,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, valutati in  180.000  euro  per  l'anno
2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede
a valere sul Fondo nazionale  per  le  politiche  migratorie  di  cui
all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  3. I destinatari delle misure possono beneficiare  dell'assegno  di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del  2023((.
A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo)) 2,  comma  2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. 
  4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non  possono
essere disposte: 
    a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a  quello
per cui si procede, ad  esclusione  del  reato  di  cui  all'articolo
10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a  seguito
di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni; 
    c)  in  caso  di  sottoposizione  a  misura  di   prevenzione   o
procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai  sensi  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si  desumano  la
persistente  attualita'  della  sua  pericolosita'   sociale   e   la
ragionevole  probabilita'  che  possa  commettere  delitti  di  grave
allarme sociale. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini  entro
il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art.   45.   (Fondo   nazionale   per   le   politiche
          migratorie). - 1. Presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e' istituito il Fondo nazionale per  le  politiche
          migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative  di
          cui agli articoli  20,  38,  40,  42  e  46,  inserite  nei
          programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
          delle province e dei comuni. La  dotazione  del  Fondo,  al
          netto delle somme derivanti dal contributo di cui al  comma
          3, e' stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500  milioni)
          per  l'anno  1997,  in  euro  29.954.500,14  (lire   58.000
          milioni) per l'anno 1998  e  in  euro  35.119.069,13  (lire
          68.000 milioni) per l'anno 1999.  Alla  determinazione  del
          Fondo  per  gli  anni  successivi  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge  5  agosto
          1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
          Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi
          e  donazioni  eventualmente  disposti  da  privati,   enti,
          organizzazioni,   anche   internazionali,   da    organismi
          dell'Unione  europea,  che  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  per  essere  assegnati  al  predetto
          Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri  interessati.   Il   regolamento   di   attuazione
          disciplina le  modalita'  per  la  presentazione,  l'esame,
          l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e  la  revoca
          del finanziamento del Fondo. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i   comuni
          adottano, nelle materie di  propria  competenza,  programmi
          annuali o  pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e
          attivita'  concernenti  l'immigrazione,   con   particolare
          riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa  del
          presente testo unico e del regolamento di attuazione,  alle
          attivita'    culturali,    formative,    informative,    di
          integrazione  e  di  promozione  di  pari  opportunita'.  I
          programmi sono adottati secondo i criteri  e  le  modalita'
          indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e  indicano  le
          iniziative  pubbliche  e   private   prioritarie   per   il
          finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione  di
          contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 
              3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
          in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40,  e  comunque  da
          data non successiva al 1° gennaio 1998,  il  95  per  cento
          delle somme derivanti dal gettito  del  contributo  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,  n.
          943, e' destinato  al  finanziamento  delle  politiche  del
          Fondo di cui al comma 1. Con effetto  dal  mese  successivo
          alla data di entrata in vigore  del  presente  testo  unico
          tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare  delle
          predette somme. A tal fine le medesime somme  sono  versate
          dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate  al  predetto  Fondo.  Il   contributo   di   cui
          all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,  n.
          943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  recante:  "Codice  del
          Terzo settore, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  lettera
          b), della legge 6 giugno 2016, n.  106",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, S.O., n.43: 
              «Art. 96. (Diposizioni di attuazione). -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 4, della legge  6  giugno  2016,  n.
          106, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro dell'interno e  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i  termini  e
          le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
          controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo  con  le
          altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi   delle
          relazioni annuali. Con il medesimo  decreto  sono  altresi'
          individuati i criteri,  i  requisiti  e  le  procedure  per
          l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
          da parte delle reti associative nazionali e dei  Centri  di
          servizio per il volontariato,  le  forme  di  vigilanza  da
          parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          sui soggetti autorizzati, nonche' i  criteri,  che  tengano
          anche conto delle dimensioni degli enti  da  controllare  e
          delle attivita' da porre in essere, per  l'attribuzione  ai
          soggetti autorizzati ad effettuare  i  controlli  ai  sensi
          dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
          il limite massimo di 5 milioni di euro annui,  a  decorrere
          dall'anno 2019.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  5  del
          decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  recante:  "Misure
          urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al  mondo  del
          lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103  del  4
          maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          luglio 2023, n. 85 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          153 del 3 luglio 2023: 
              «Art. 1. (Assegno di inclusione). - 1. E' istituito,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2024,  l'Assegno  di  inclusione,
          quale misura nazionale di  contrasto  alla  poverta',  alla
          fragilita' e  all'esclusione  sociale  delle  fasce  deboli
          attraverso percorsi  di  inserimento  sociale,  nonche'  di
          formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. 
              2. L'Assegno di inclusione e' una  misura  di  sostegno
          economico  e  di  inclusione   sociale   e   professionale,
          condizionata alla prova  dei  mezzi  e  all'adesione  a  un
          percorso personalizzato  di  attivazione  e  di  inclusione
          sociale e lavorativa.». 
              «Art. 2. (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione e'
          riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del  nucleo
          familiare, a garanzia delle necessita'  di  inclusione  dei
          componenti  di  nuclei  familiari  con  disabilita',   come
          definita ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159,  nonche'  dei  componenti  minorenni  o   con   almeno
          sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
          svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
          servizi  socio-sanitari  territoriali   certificati   dalla
          pubblica amministrazione. 
              2.  I  nuclei  familiari  di  cui  al  comma  1  devono
          risultare, al momento della presentazione della richiesta e
          per tutta  la  durata  dell'erogazione  del  beneficio,  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a) con riferimento ai requisiti di  cittadinanza,  di
          residenza  e  di  soggiorno,  il  richiedente  deve  essere
          cumulativamente: 
                  1) cittadino dell'Unione europea  o  suo  familiare
          che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto  di
          soggiorno permanente, ovvero cittadino di  paesi  terzi  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo, ovvero titolare dello status  di  protezione
          internazionale, di cui al decreto legislativo  19  novembre
          2007, n. 251; 
                  2) al momento della  presentazione  della  domanda,
          residente in Italia per almeno  cinque  anni,  di  cui  gli
          ultimi due anni in modo continuativo; 
                  3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai
          componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro
          della scala di equivalenza di cui al comma 4; 
                b) con  riferimento  alla  condizione  economica,  il
          nucleo familiare del richiedente deve  essere  in  possesso
          congiuntamente di: 
                  1)  un   valore   dell'indicatore   di   situazione
          economica  equivalente,  di  seguito  ISEE,  in  corso   di
          validita', non superiore a euro 9.360; nel caso  di  nuclei
          familiari con  minorenni,  l'ISEE  e'  calcolato  ai  sensi
          dell'articolo 7 del citato regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
                  2) un valore del reddito familiare inferiore ad una
          soglia  di   euro   6.000   annui   moltiplicata   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto  da  persone
          tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da  persone
          di eta' pari o superiore a 67 anni  e  da  altri  familiari
          tutti  in  condizioni  di  disabilita'  grave  o   di   non
          autosufficienza, la soglia di reddito familiare e'  fissata
          in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
          di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
          e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque  ricorra  nel
          presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  sono  detratti  i
          trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e  al  medesimo
          reddito familiare sono sommati tutti  quelli  in  corso  di
          godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da  parte  degli
          stessi componenti, fatta eccezione per le  prestazioni  non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito  familiare  di
          cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni
          dirette e indirette, in corso di  godimento  da  parte  dei
          componenti il nucleo familiare, con  decorrenza  successiva
          al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di  validita',
          fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013  in  materia  di
          ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui  al
          presente articolo non si computa quanto percepito a  titolo
          di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
          di altre misure nazionali o  regionali  di  contrasto  alla
          poverta'. I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6,  del
          decreto  legislativo  28  febbraio   2021,   n.   36,   non
          costituiscono  base  imponibile  ai   fini   fiscali   fino
          all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono  inclusi
          nel  valore  del  reddito  familiare  di  cui  al  presente
          articolo  ai  fini  della  valutazione   della   condizione
          economica del nucleo familiare; 
                  3)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  come
          definito  ai  fini  dell'ISEE,  diverso   dalla   casa   di
          abitazione  di  valore  ai  fini  dell'imposta   municipale
          propria (IMU) non superiore a euro 150.000,  non  superiore
          ad euro 30.000; 
                  4)  un  valore  del  patrimonio   mobiliare,   come
          definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una  soglia  di
          euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente
          il nucleo familiare successivo al primo, fino a un  massimo
          di euro 10.000, incrementato di ulteriori  euro  1.000  per
          ogni minorenne successivo al secondo; i predetti  massimali
          sono ulteriormente incrementati  di  euro  5.000  per  ogni
          componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
          ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE,  presente
          nel nucleo; 
                c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad
          altri indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare
          deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
                  1)  nessun  componente  il  nucleo  familiare  deve
          essere  intestatario  a  qualunque  titolo  o  avere  piena
          disponibilita' di autoveicoli  di  cilindrata  superiore  a
          1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a  250  cc.,
          immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
          la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i  motoveicoli  per
          cui e' prevista una agevolazione fiscale  in  favore  delle
          persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
                  2) nessun componente  deve  essere  intestatario  a
          qualunque titolo o avere piena  disponibilita'  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche'  di  aeromobili
          di ogni genere come definiti dal codice della navigazione; 
                d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la
          mancata sottoposizione a misura  cautelare  personale  o  a
          misura di prevenzione,  nonche'  la  mancanza  di  sentenze
          definitive di condanna o adottate ai sensi  degli  articoli
          444 e seguenti del codice di procedura  penale  intervenute
          nei dieci  anni  precedenti  la  richiesta,  come  indicate
          nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. 
              3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione  il  nucleo
          familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
          cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a  seguito
          di dimissioni volontarie, nei dodici mesi  successivi  alla
          data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
          causa nonche' la risoluzione consensuale  del  rapporto  di
          lavoro  intervenuta  nell'ambito  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
              3-bis.  Non  ha  altresi'  diritto   al   trasferimento
          dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare  per  i  cui
          componenti  minorenni  non  sia  documentato  l'adempimento
          dell'obbligo  di  istruzione  nell'ambito  del  patto   per
          l'inclusione. 
              4. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al
          comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a  una  base
          di  garanzia  di   inclusione   per   le   fragilita'   che
          caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed  e'  incrementato,
          fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
          a  2,3  in  presenza  di  componenti   in   condizione   di
          disabilita' grave o non autosufficienza: 
                a)  di  0,50  per  ciascun   altro   componente   con
          disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto  previsto
          dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri n. 159 del 2013; 
                b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari
          o superiore a 60 anni; 
                c) di 0,40 per un componente maggiorenne con  carichi
          di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; 
                d) di 0,30 per ciascun  altro  componente  adulto  in
          condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
          programmi  di  cura  e  di  assistenza  certificati   dalla
          pubblica amministrazione; 
                e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; 
                f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il
          secondo. 
              5. Non sono conteggiati nella scala  di  equivalenza  i
          componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
          risiedono in strutture a totale carico pubblico.  Non  sono
          conteggiati nella scala di  equivalenza  i  componenti  del
          nucleo  familiare  nei  periodi   di   interruzione   della
          residenza in Italia ai sensi del comma 10. 
              6.  Ai  fini   del   riconoscimento   dell'Assegno   di
          inclusione,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013, e si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo  anche  a
          seguito di separazione o divorzio,  qualora  autorizzati  a
          risiedere nella stessa abitazione; 
                b) i componenti  gia'  facenti  parte  di  un  nucleo
          familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del  medesimo
          nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
          parte anche a seguito di  variazioni  anagrafiche,  qualora
          continuino a risiedere nella medesima abitazione; 
                b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione
          relativi alla violenza di genere  costituiscono  sempre  un
          nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE. 
              7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui  al
          comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano: 
                a)  le  erogazioni  relative  all'assegno   unico   e
          universale; 
                b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
                c)  le  specifiche  e  motivate  misure  di  sostegno
          economico  di  carattere   straordinario,   aggiuntive   al
          beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
          nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
          del comune o dell'ambito territoriale; 
                d) le maggiorazioni compensative definite  a  livello
          regionale  per   le   componenti   espressamente   definite
          aggiuntive   al   beneficio   economico   dell'Assegno   di
          inclusione; 
                e) le riduzioni nella compartecipazione al costo  dei
          servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per  il
          pagamento di tributi; 
                f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese
          sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o
          altri titoli che svolgono la funzione  di  sostituzione  di
          servizi. 
              8. I redditi e i beni  patrimoniali  eventualmente  non
          compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
          del beneficio e valutati a tal fine. 
              9.  L'Assegno  di  inclusione  e'  compatibile  con  il
          godimento di ogni strumento di sostegno al reddito  per  la
          disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni  di
          cui al presente articolo. Ai fini del diritto al  beneficio
          e  della  definizione  dell'ammontare  del  medesimo,   gli
          emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
          disciplina dell'ISEE. 
              10. Ai soli fini del presente decreto,  la  continuita'
          della residenza si  intende  interrotta  nella  ipotesi  di
          assenza dal territorio  italiano  per  un  periodo  pari  o
          superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi  di
          assenza dal territorio  italiano  per  un  periodo  pari  o
          superiore a quattro mesi anche non  continuativi  nell'arco
          di diciotto  mesi.  Non  interrompono  la  continuita'  del
          periodo, anche se superiori a due  mesi  continuativi  o  a
          quattro mesi complessivi nell'arco  di  diciotto  mesi,  le
          assenze per gravi e documentati motivi di salute.». 
              «Art. 5. (Sistema informativo per l'inclusione  sociale
          e  lavorativa  -  SIISL).  -  1.  Al  fine  di   consentire
          l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
          dell'Assegno di inclusione,  assicurando  il  rispetto  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni,  e  per   favorire
          percorsi autonomi di  ricerca  di  lavoro  e  rafforzamento
          delle competenze da  parte  dei  beneficiari,  nonche'  per
          finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
          dell'Assegno  di  inclusione,  e'   istituito   presso   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il  Sistema
          informativo per l'inclusione sociale e lavorativa -  SIISL,
          realizzato  dall'INPS.  Il  Sistema  informativo   consente
          l'interoperabilita' di tutte le  piattaforme  digitali  dei
          soggetti accreditati al sistema sociale e  del  lavoro  che
          concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1. 
              2.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   opera   la
          piattaforma digitale dedicata ai  beneficiari  dell'Assegno
          di inclusione. I beneficiari  della  misura  attivabili  al
          lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4,  comma  5,
          attraverso la registrazione sulla piattaforma,  accedono  a
          informazioni e proposte su  offerte  di  lavoro,  corsi  di
          formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
          utili alla collettivita'  e  altri  strumenti  di  politica
          attiva del lavoro adeguati alle proprie  caratteristiche  e
          competenze,  nonche'  a   informazioni   sullo   stato   di
          erogazione del beneficio e  sulle  attivita'  previste  dal
          patto  di  servizio  personalizzato   e   dal   patto   per
          l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di  lavoro,
          l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
          delle competenze e la partecipazione a progetti utili  alla
          collettivita', tenendo conto da una parte delle  esperienze
          educative e  formative  e  delle  competenze  professionali
          pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
          di offerte di lavoro, di corsi di formazione,  di  progetti
          utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
          di politica attiva. 
              3. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sentiti  il  Garante   per   la
          protezione  dei  dati  personali,  l'INPS  e  l'ANPAL,   di
          concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro
          dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  predisposto  un  piano  tecnico  di
          attivazione e interoperabilita' delle  piattaforme  e  sono
          individuati misure appropriate e specifiche a tutela  degli
          interessati, nonche' modalita' di  accesso  selettivo  alle
          informazioni necessarie e adeguati tempi  di  conservazione
          dei  dati.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' con le quali, attraverso specifiche  convenzioni,
          societa' pubbliche, ovvero a controllo o  a  partecipazione
          pubblica, possono accedere al sistema  informativo  per  la
          ricerca di personale. 
              4. Per la realizzazione  delle  finalita'  indicate  ai
          commi 1, 2 e 3,  all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  dopo  la  lettera
          d-bis) e' aggiunta  la  seguente:  «d-ter)  la  piattaforma
          digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
          in carico e la ricerca attiva, implementata  attraverso  il
          sistema  di  cooperazione   applicativa   con   i   sistemi
          informativi regionali del lavoro.». 
              4-bis. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  4,
          all'articolo  24,  comma  3,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  dopo  il  numero
          2-bis) e' inserito il seguente: 
              «2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione
          dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.».20 
              5. Alle attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Per l'articolo 10-bis del citato decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si vedano i  riferimenti  normativi
          all'articolo 5. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante: "Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 226 del 28 settembre 2011, S.O. n.214.