Art. 6
Misure di assistenza
1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma
3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il
permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo
articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui
al presente articolo, di durata non superiore a quella ((del medesimo
permesso di soggiorno)). Conseguentemente il Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'articolo 45 ((del testo unico di cui
al citato decreto legislativo n. 286 del 1998)) del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' incrementato di 180.000 euro
per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 96 del codice ((del Terzo settore, di cui al)) decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono
finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalita'
esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza,
elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del
7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura» (((repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre
2021))). Il programma di assistenza contiene un progetto
personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante
l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri
derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno
2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023((.
A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo)) 2, comma 2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono
essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello
per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo
10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito
di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o
procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la
persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la
ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave
allarme sociale.
5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro
il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 45. (Fondo nazionale per le politiche
migratorie). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di
cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma
3, e' stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni)
per l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000
milioni) per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire
68.000 milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: "Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, S.O., n.43:
«Art. 96. (Diposizioni di attuazione). - 1. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 5 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: "Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4
maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 3 luglio 2023:
«Art. 1. (Assegno di inclusione). - 1. E' istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione,
quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla
fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli
attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno
economico e di inclusione sociale e professionale,
condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa.».
«Art. 2. (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione e'
riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo
familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei
componenti di nuclei familiari con disabilita', come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno
sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla
pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono
risultare, al momento della presentazione della richiesta e
per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di
residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere
cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda,
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli
ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai
componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro
della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il
nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione
economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una
soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone
tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone
di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata
in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel
presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i
trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo
reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di
godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli
stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di
cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni
dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei
componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita',
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di
ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al
presente articolo non si computa quanto percepito a titolo
di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla
poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi
nel valore del reddito familiare di cui al presente
articolo ai fini della valutazione della condizione
economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di
abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale
propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore
ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo
di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per
ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente
nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad
altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a
1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili
di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la
mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a
misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze
definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute
nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito
di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento
dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui
componenti minorenni non sia documentato l'adempimento
dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per
l'inclusione.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base
di garanzia di inclusione per le fragilita' che
caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato,
fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con
disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto
dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari
o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi
di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in
condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
programmi di cura e di assistenza certificati dalla
pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il
secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono
conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare nei periodi di interruzione della
residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di
inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti
disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a
risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo
nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un
nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e
universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno
economico di carattere straordinario, aggiuntive al
beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite
aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di
inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei
servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il
pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese
sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o
altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di
servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il
godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio
e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli
emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita'
della residenza si intende interrotta nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco
di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a
quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le
assenze per gravi e documentati motivi di salute.».
«Art. 5. (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento
delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei
soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che
concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno
di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di
formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e
competenze, nonche' a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal
patto di servizio personalizzato e dal patto per
l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro,
l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze
educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti
utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai
commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.».
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero
2-bis) e' inserito il seguente:
«2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione
dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.».20
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per l'articolo 10-bis del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 226 del 28 settembre 2011, S.O. n.214.