Art. 7 
 
          Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza 
 
  1. Le misure di assistenza di  cui  all'articolo  6  sono  revocate
quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a)  la  condanna   per   un   delitto   non   colposo,   commesso
successivamente all'ammissione ((al programma)) di  cui  al  medesimo
articolo 6; 
    b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) la rinuncia espressa alle misure. 
  2. Le misure di assistenza di cui  all'articolo  6  possono  essere
revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di  adeguate  offerte  di
lavoro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2011 n. 159 si vedano i riferimenti normativi  all'articolo
          6.