Art. 7
Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza
1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate
quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
a) la condanna per un delitto non colposo, commesso
successivamente all'ammissione ((al programma)) di cui al medesimo
articolo 6;
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) la rinuncia espressa alle misure.
2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere
revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di
lavoro.
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
6.