Art. 8 
 
                   Vigilanza, tutela e protezione 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c),
del  presente  decreto,  si  applicano,  qualora   ne   ricorrano   i
presupposti, le misure  di  protezione  e  di  vigilanza  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. 
  2. Ai titolari  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  medesimo
articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286
del 1998,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  si  applicano  le
speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi
non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto-legge  6  maggio  2002,  n.  83  recante:
          "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale  ed
          ulteriori misure  per  assicurare  la  funzionalita'  degli
          uffici  dell'Amministrazione  dell'interno"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002.