Art. 8
Vigilanza, tutela e protezione
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c),
del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i
presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo
articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le
speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi
non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 recante:
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002.