Art. 9
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. ((All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Il
lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto
dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente
all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e'
ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo
periodo.»
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, S.O. n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 76. (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
12.838,01.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se
l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente
decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore
straniero, persona offesa del delitto previsto
dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce
utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei
responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime
condizioni di cui al primo periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello
stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando
l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale
e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato,
compresi quelli di esecuzione forzata.».