Art. 15 
 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
                          della performance 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito denominato «OIV»,  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione  di
autonomia operativa e valutativa, i compiti e  le  funzioni  indicati
dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto  legislativo
n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui  agli  articoli  1,  commi  1,
lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere  agli
atti  e  ai  documenti  concernenti  le  attivita'  ministeriali   di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni necessarie.  Sugli  esiti  delle  proprie
attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  3. L'OIV e' costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  da  un
collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.  I
componenti dell'OIV, ivi incluso il  Presidente,  sono  nominati  con
decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del  decreto
legislativo n. 150  del  2009,  per  l'espletamento  di  un  incarico
triennale, rinnovabile una sola volta. 
  4. La nomina dell'OIV e'  effettuata,  previa  procedura  selettiva
pubblica, con decreto del Ministro tra gli  iscritti  nell'elenco  di
cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto legislativo n.  150  del
2009. 
  5. Al  Presidente  dell'OIV  e'  corrisposto  l'emolumento  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b),  determinato  con  decreto  del
Ministro di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
nel limite delle risorse indicate dall'articolo  14,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  6. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un  trattamento  economico
accessorio determinato, con decreto del Ministro, di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in   relazione   alla
complessita' della  struttura  organizzativa  dell'amministrazione  e
comunque nel limite delle risorse indicate  dall'articolo  14,  comma
11, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  l'art.  14  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance): commi 1, 2, 4 e 5. - 1. Ogni amministrazione,
          singolarmente o in forma associata, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  si  dota  di  un  Organismo
          indipendente   di   valutazione   della   performance.   Il
          Dipartimento della funzione pubblica assicura  la  corretta
          istituzione e composizione degli Organismi indipendenti  di
          valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riportano gli artt. 1 e 8 del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e  potenziamento
          dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio  e  valutazione
          dei costi, dei rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'
          svolta   dalle   amministrazioni   pubbliche,    a    norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59»
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18.08.1999: 
                «Art. 1 (principi generali del controllo interno).  -
          1.  Le   pubbliche   amministrazioni,   nell'ambito   della
          rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                  a)  garantire  la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
                  b)   verificare    l'efficacia,    efficienza    ed
          economicita'  dell'azione   amministrativa   al   fine   di
          ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi   interventi   di
          correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
          gestione); 
                  c)  valutare  le  prestazioni  del  personale   con
          qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
                  d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute  in
          sede di attuazione dei piani, programmi ed altri  strumenti
          di determinazione dell'indirizzo politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
                2. La progettazione d'insieme dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: 
                  a)   l'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico   supporta   l'attivita'    di    programmazione
          strategica e di indirizzo  politico-amministrativo  di  cui
          agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
          n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che  rispondono
          direttamente      agli      organi       di       indirizzo
          politico-amministrativo; 
                  b)  il  controllo  di  gestione  e  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti, fermo restando  quanto  previsto
          alla lettera a), sono svolte da strutture  e  soggetti  che
          rispondono  ai  dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'
          organizzativa interessata; 
                  c)  l'attivita'  di   valutazione   dei   dirigenti
          utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e'
          svolta da strutture o soggetti diverse  da  quelle  cui  e'
          demandato il controllo di gestione medesimo; 
                  d) le funzioni di cui alle precedenti lettere  sono
          esercitate in modo integrato; 
                  e)  e'  fatto  divieto  di  affidare  verifiche  di
          regolarita' amministrativa e contabile a strutture  addette
          al controllo di gestione, alla valutazione  dei  dirigenti,
          al controllo strategico. 
                3.  Gli  enti  locali  e  le  camere  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  possono  adeguare  le
          normative  regolamentari  alle  disposizioni  del  presente
          decreto, nel rispetto dei  propri  ordinamenti  generali  e
          delle  norme  concernenti   l'ordinamento   finanziario   e
          contabile. 
                4.  Il  presente  decreto   non   si   applica   alla
          valutazione  dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca  dei
          professori e ricercatori delle  universita',  all'attivita'
          didattica del  personale  della  scuola,  all'attivita'  di
          ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. 
                5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e  24,  comma
          6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  le
          disposizioni    relative    all'accesso    ai     documenti
          amministrativi  non  si   applicano   alle   attivita'   di
          valutazione e controllo strategico. Resta fermo il  diritto
          all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5,  comma  3,
          ultimo periodo. 
                6.» 
              «Art.  8(Direttiva  annuale  del  Ministro).  -  1.  La
          direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14,  del
          decreto  n.  29,  costituisce  il  documento  base  per  la
          programmazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  delle
          unita'  dirigenziali  di  primo  livello.  In  coerenza  ad
          eventuali  indirizzi  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di  parita'
          e pari opportunita'  previsti  dalla  legge,  la  direttiva
          identifica  i  principali  risultati  da   realizzare,   in
          relazione   anche   agli   indicatori    stabiliti    dalla
          documentazione di bilancio per centri di responsabilita'  e
          per funzioni obiettivo,  e  determina,  in  relazione  alle
          risorse  assegnate,   gli   obiettivi   di   miglioramento,
          eventualmente  indicando  progetti  speciali   e   scadenze
          intermedie. La  direttiva,  avvalendosi  del  supporto  dei
          servizi  di  controllo  interno  di  cui  all'articolo   6,
          definisce  altresi'  i  meccanismi  e  gli   strumenti   di
          monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 
              2. Il personale che svolge  incarichi  dirigenziali  ai
          sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,  del  decreto  n.  29,
          eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce
          elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.». 
              - Si riportano gli articoli 14  e  14-bis  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  ((Il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.)) 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato  dello  stesso  ((,  anche  formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri utenti finali))  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
          degli OIV). - 1. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          tiene e aggiorna l'Elenco nazionale  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
          indicate nel decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
              2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
          del Portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
          7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
              3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa
          procedura selettiva pubblica. 
              4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
              5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
              6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.»