Art. 16
Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance
1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
n. 150 del 2009, presso l'OIV e' costituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata
delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro
con proprio decreto, su proposta dell'unico componente dell'OIV
ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di
cui al successivo comma 3, in possesso di specifica professionalita'
ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di
personale non superiore a sei unita', incluso il responsabile, che
rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di cui
alla tabella A.
4. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio
previsto dall'articolo 13, comma 7, in quanto l'OIV non rientra tra
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
5. Agli oneri derivanti alla costituzione e dal funzionamento
dell'OIV e della Struttura tecnica si provvede nei limiti delle
risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.
Note all'art. 16:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 si veda nelle note all'articolo 15.