Art. 5 
 
                       Attivazione delle Carte 
 
  1. I soggetti  beneficiari  di  cui  all'articolo  3  provvedono  a
registrarsi con le modalita' di cui al medesimo articolo 3, comma  3,
sulla piattaforma informatica dedicata,  oppure  su  eventuali  altre
applicazioni riconosciute allo scopo dal  MIC  che  e'  titolare  del
trattamento dei  dati  personali.  La  registrazione  e'  consentita,
relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al  30
giugno dell'anno successivo a quello del compimento del  diciottesimo
anno di eta' e, relativamente alla Carta del merito, dal  31  gennaio
al 30  giugno  dell'anno  successivo  al  conseguimento  del  diploma
finale. 
  2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione  delle  condizioni
d'uso, implica l'obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalita'
stabilite dal presente regolamento. 
  3.  Le  Carte  sono  attribuite  a  ciascun  soggetto  beneficiario
registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna,  per  l'acquisto
di: 
    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e
spettacoli dal vivo; 
    b) libri; 
    c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato
digitale; 
    d) musica registrata; 
    e) prodotti dell'editoria audiovisiva; 
    f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; 
    g) corsi di musica; 
    h) corsi di teatro; 
    i) corsi di danza; 
    l) corsi di lingua straniera. 
  4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi,
i video-corsi  aventi  contenuto  diverso  da  quelli  indicati  alle
lettere g), h), i), l), del comma  3,  nonche'  gli  abbonamenti  per
l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.