Art. 5
Attivazione delle Carte
1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 provvedono a
registrarsi con le modalita' di cui al medesimo articolo 3, comma 3,
sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre
applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che e' titolare del
trattamento dei dati personali. La registrazione e' consentita,
relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30
giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo
anno di eta' e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio
al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma
finale.
2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni
d'uso, implica l'obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalita'
stabilite dal presente regolamento.
3. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario
registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto
di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e
spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato
digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di danza;
l) corsi di lingua straniera.
4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi,
i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle
lettere g), h), i), l), del comma 3, nonche' gli abbonamenti per
l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.