Art. 6 
 
                           Uso delle Carte 
 
  1. Le Carte sono utilizzabili entro e  non  oltre  il  31  dicembre
dell'anno  in  cui  i  beneficiari  si  sono  registrati   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, per acquisti  presso  le  strutture  e  gli
esercizi di cui all'articolo 7. 
  2. Le  Carte  sono  usate  attraverso  buoni  di  spesa,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'  individuale  e
nominativo e puo' essere  speso  esclusivamente  dal  titolare  della
Carta, previo controllo dell'identita'  da  parte  dell'esercente  da
condursi nel rispetto dei  principi  di  correttezza,  trasparenza  e
minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)  e  c),
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016. 
  3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i
dati richiesti sulla piattaforma elettronica  o  su  eventuali  altre
applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC,  e  impiegati  per  gli
acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati. 
  4.  L'accettazione  del  buono  di  spesa  da  parte  dei  soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 7  determina  la  riduzione,  pari
all'importo del buono di spesa medesimo, del credito  disponibile  in
capo al beneficiario. 
  5. I buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non  determinano
variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 
  6. I buoni di spesa possono essere  utilizzati  esclusivamente  per
l'acquisto di uno o piu'  beni  rientranti  nelle  categorie  di  cui
all'articolo 5, comma 3, e non possono essere convertiti in buoni  di
spesa sostitutivi generati dall'esercente. 
  7. Nel caso di restituzione di beni acquistati  con  le  Carte,  e'
consentito esclusivamente  effettuare  cambi  con  uno  o  piu'  beni
rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3,  ed  entro
il termine di scadenza di cui  al  comma  1.  Non  e'  in  ogni  caso
consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare  buoni
di spesa sostitutivi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del Regolamento (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  si
          veda nelle note alle premesse.