Art. 7
Registrazione di strutture, imprese ed esercizi
commerciali e accettazione dei buoni
1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche,
da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i
parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali
o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare le
Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in un
apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata,
di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un
biglietto di ingresso, e' curato dal MIC.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di
esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi
interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma
informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione del
numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per
legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i
servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita',
dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che
i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti
consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge n. 234
del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a),
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' l'accettazione delle
condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le
modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e
alle transazioni realizzate con le Carte, secondo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2.
Note all'art. 7:
- Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.