Art. 7 
 
           Registrazione di strutture, imprese ed esercizi 
                commerciali e accettazione dei buoni 
 
  1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche,
da concerto e teatrali, gli istituti e  i  luoghi  della  cultura,  i
parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali
o spettacoli dal vivo, presso i  quali  e'  possibile  utilizzare  le
Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in  un
apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata,
di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. L'elenco dei parchi  nazionali,  per  i  quali  e'  previsto  un
biglietto di ingresso, e' curato dal MIC. 
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di
esercenti  o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIC  puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria. 
  4. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e  degli  esercizi
interessati si  registrano  tramite  SPID  o  CIE  sulla  piattaforma
informatica dedicata.  La  registrazione  prevede  l'indicazione  del
numero di iscrizione al registro  delle  imprese,  ove  previsto  per
legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i
servizi  acquistabili  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  della
denominazione  e  dei   luoghi   dove   viene   svolta   l'attivita',
dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che
i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente  per  gli  acquisti
consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della  legge  n.  234
del 2021, come sostituito dall'articolo 1,  comma  630,  lettera  a),
della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nonche'  l'accettazione  delle
condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione. 
  5.  L'avvenuta  registrazione  implica  l'obbligo,  da  parte   dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa  secondo  le
modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto  nelle  condizioni  di  uso,  redatto  nel  rispetto   della
normativa vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati  riferiti  ai  beni  e
alle transazioni realizzate con le  Carte,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 2. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
          2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.