Art. 8
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento
dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e'
riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e
inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono
di spesa medesimo. Il credito maturato e' registrato nell'apposita
area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in
conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla
piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo
pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante
acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla
piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione
elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro
delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5 e
alla liquidazione delle stesse.
3. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto con le
modalita' di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal
termine di cui all'articolo 6, comma 1.