Art. 11 Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR 1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. 2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operativita' dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita'. 3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria e' effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.