Art. 11 
 
      Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR 
 
  1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli  interventi
del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro
i  termini  di  scadenza  previsti,  la  misura  delle  anticipazioni
iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma  pari
al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali
maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. 
  2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il
PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  in
favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  un'anticipazione
pari di norma al 30 per cento dell'importo  assegnato  all'intervento
e, comunque, nel limite  della  disponibilita'  di  cassa  esistente.
Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai
fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al  primo  periodo,
l'avvio  dell'operativita'  dell'intervento  ovvero   l'avvio   delle
procedure propedeutiche alla fase di operativita'. 
  3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu' finanziati  a
valere  sulle  risorse  del  PNRR,  come  modificato  in  esito  alla
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023  provvedono  al
recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi
interventi e a versarle, tempestivamente,  negli  appositi  conti  di
tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre
2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato puo' autorizzare le  operazioni
di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie  con
le corrispondenti risorse nazionali  individuate  a  copertura  degli
interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione.  Per  le
misure di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  presente  decreto,  il
versamento  ai  suddetti  conti  di  tesoreria  e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari  a  valere  sulle  risorse  autorizzate  dal
medesimo articolo 1, comma 5.