Art. 12 
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento  di   lavori   ovvero   di   affidamento   congiunto   di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti. 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del  PNC,  restano  confermate  le  assegnazioni  per
l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio  di
opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo  periodo,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni». 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, previste dal  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  108  del  2021,  dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle   specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare  e  agevolare  la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77  del  2021  si  applicano  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
ovvero al libro III del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  esclusivamente  a  quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della  concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi  di  cui
al  primo  periodo  abbiano  gia'  beneficiato  di  contributi  o  di
finanziamenti  diversi  dal  PNRR,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  le  disposizioni  di
cui al  primo  periodo  si  applicano  alle  sole  procedure  avviate
successivamente alla data  di  comunicazione  della  concessione  del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  adottano  i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione   dei   provvedimenti   da   aggiornare,   ferma    restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  alle  allegate  tabelle  B.I  e  B.II,  che
formano parte integrante del presente decreto, non  sono  soggette  a
titoli abilitativi, segnalazione o  comunicazione.  Restano  fermi  i
regimi  amministrativi  previsti  dalla  normativa  di  settore   per
l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti  previsti  dalla
legge 8 agosto 1985,  n.  443,  e  quelli  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea. 
      2. Ai fini e agli effetti del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
      3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nelle
tabelle  B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro  specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
    c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I  e  B.II
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.». 
  15.  Fuori  dai  casi  previsti  dagli  articoli  12   e   13   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il  PNRR  ovvero  del  Ministro  competente  in  relazione
all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti  delle  province  e  ai  sindaci  metropolitani  i  poteri
previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo,  si  applicano,
ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020,  nonche'
quelle di cui all'articolo 24, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024.