Art. 5 
 
              Agevolazioni in materia di compravendita 
                          di fondi rustici 
 
  1.  In  caso  di  contratti  di  compravendita  aventi  ad  oggetto
l'acquisto  di  terreni  agricoli  e  relative  pertinenze   per   un
corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di
cui  all'articolo  2,  il  compenso  per  l'attivita'   notarile   e'
determinato in misura non superiore a quello previsto  dalla  tabella
A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della meta'.