Art. 7
Disposizioni urgenti in materia fiscale
1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e
a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente
prima del 30 aprile 2024.
3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione,
comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento
alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di
decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.
4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di
alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con
riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla
pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b),
b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del
31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione
prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli
obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo
periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di
cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato
invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
6. All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre
2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile
2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non
hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni
di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai
periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla
predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni e modalita' ivi previste, se entro il 31 maggio 2024
versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le
irregolarita' od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro
il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i
termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la
regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute
entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarita' od
omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in
parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio
2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta
la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo
degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi
nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data
del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.