Art. 7 
 
               Disposizioni urgenti in materia fiscale 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio  2000,
n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024  e
a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 
  2. Agli atti di cui al comma 1 si  applica  la  disciplina  vigente
prima del 30 aprile 2024. 
  3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto della  presente  disposizione,
comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con  riferimento
alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei  termini  di
decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo. 
  4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita'  di
alimentazione  degli  archivi  relativi  agli  aiuti  di  Stato,  con
riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto  alla
pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35,  comma  1,  lettere  b),
b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i  termini  del
31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024. 
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente «1-ter. La  sanzione
prevista al comma  1  si  applica  agli  operatori  che  violano  gli
obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22,  comma  5,  terzo
periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La  sanzione  di
cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo  o  errato
invio  dei  dati,  e  non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». 
  6. All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre
2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2024, n. 18, le parole: «31  marzo  2024»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole:  «1°  aprile
2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024». 
  7. I soggetti che, entro il termine  del  30  settembre  2023,  non
hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle  violazioni
di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, riguardanti  le  dichiarazioni  validamente  presentate
relative al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2021  e  ai
periodi  d'imposta  precedenti,  possono  comunque   procedere   alla
predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre
condizioni e modalita' ivi previste,  se  entro  il  31  maggio  2024
versano  le  somme  dovute  in  un'unica  soluzione  e  rimuovono  le
irregolarita' od omissioni. In alternativa al pagamento  in  un'unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare,  entro
il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate  previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e
le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli  interessi  nella
misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro  i
termini  previsti  dal  medesimo  comma  174.   In   tal   caso,   la
regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle  somme  dovute
entro il 31  maggio  2024  e  la  rimozione  delle  irregolarita'  od
omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in
parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio
2024, entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
la decadenza dal beneficio della rateazione e  l'iscrizione  a  ruolo
degli  importi  ancora  dovuti,  nonche'  della   sanzione   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e  degli  interessi
nella misura prevista all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data
del 1° giugno 2024. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.