Art. 8 
 
       Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria 
 
  1. All'articolo 51 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente: 
    «2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati  al
comma 1, il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria,  al
fine di assicurare la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del
sistema  informatico  del   governo   autonomo   della   magistratura
tributaria si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  presenza  di
richiesta da parte di una regione al riversamento diretto,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita
ai tributi propri derivati e alle addizionali  alle  basi  imponibili
dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto  legislativo  n.  68
del 2011, puo' procedere,  unitamente  all'Agenzia  delle  entrate  e
previo parere  dell'Avvocatura  dello  Stato,  alla  stipulazione  di
un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da  parte
dello Stato della misura del 90 per cento del  capitale  dovuto,  con
rinunzia della regione ad ogni pretesa in  ordine  agli  accessori  e
alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai
sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197. 
  3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei  rilevanti
impegni derivanti dall'attuazione della riforma  dell'amministrazione
fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e  dalla
legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse  variabili  dei  fondi
risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia  delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate,
rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13  milioni  di  euro  per
ciascun anno, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  23,
comma  2,  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 51 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri,  pari
a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27  dicembre  2023,
n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata  del  bilancio
dello Stato, le somme accantonate nei propri  bilanci,  destinate  al
trattamento economico accessorio,  in  eccedenza  rispetto  a  quanto
previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 75.