Art. 8
Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente:
«2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al
fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del
sistema informatico del governo autonomo della magistratura
tributaria si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di
richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita
ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili
dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68
del 2011, puo' procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e
previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di
un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte
dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con
rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e
alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai
sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti
impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione
fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla
legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi
risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate,
rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per
ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 51 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari
a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio
dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al
trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto
previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.