Art. 9
Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi
meteorologici e per grandi eventi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata
ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione
Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali e' stato dichiarato
lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19
dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse
disponibili presso la contabilita' speciale 1778, intestata
all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma
9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e l'operativita' delle
garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi
dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le
parole: «e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo
1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di
controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali
eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il
territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di citta'
metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre
2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale
decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a
partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali
semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al
previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unita' di
personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 33, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria
delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per
l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e
turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi per i quali e' prevista l'iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entita' del contributo di cui
al suddetto comma e' fissato nella misura prevista dal comma 5 del
citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del
medesimo articolo.