Art. 9 
 
Misure in favore dei  territori  interessati  da  eccezionali  eventi
                  meteorologici e per grandi eventi 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata
ai  territori  colpiti  dall'emergenza  derivante  dagli  eccezionali
eventi  meteorologici  verificatisi  sul  territorio  della   Regione
Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali e'  stato  dichiarato
lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri  del  3
novembre 2023 e del 5  dicembre  2023,  pubblicate,  rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del  19
dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari  a  66  milioni  di  euro  per
l'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  a  valere  sulle   risorse
disponibili  presso  la   contabilita'   speciale   1778,   intestata
all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a  5,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4,  comma
9,  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  2. Al fine di assicurare  la  concessione  e  l'operativita'  delle
garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi
dell'articolo 1, comma 437, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,
all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  le
parole: «e all'articolo 5, comma  4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5,  comma
4, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  all'articolo
1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213». 
  3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza  urbana  e  di
controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali
eventi meteorologici che nel mese di luglio  2023  hanno  colpito  il
territorio della Regione siciliana,  i  comuni  capoluogo  di  citta'
metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31  dicembre
2023  hanno  terminato  il  periodo   di   risanamento   quinquennale
decorrente  dalla  redazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato,  a
partire  dal  1°  aprile   2024,   mediante   procedure   concorsuali
semplificate ai  sensi  dell'articolo  35-quater,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e  34-bis
del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001,  100  unita'  di
personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo  33,  comma  2,
del  decreto-legge  30   aprile   2019   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  5. Ai concorsi per le assunzioni di cui  al  comma  3  provvede  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con  propria
delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3,  pari  a  euro  2.925.000  per
l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere  dall'anno  2025,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le  esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  7. In considerazione  dell'eccezionale  afflusso  di  pellegrini  e
turisti previsto  per  le  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica, per  i  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per  motivi
religiosi per i quali e' prevista l'iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entita' del contributo  di  cui
al suddetto comma e' fissato nella misura prevista dal  comma  5  del
citato articolo 34 per i casi di cui al  comma  4,  lettera  a),  del
medesimo articolo.