Art. 10
Conservazione dell'equilibrio contrattuale
e scadenza anticipata delle concessioni
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto
legislativo n. 36 del 2023, l'Agenzia inserisce nel contratto
accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a
distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede
delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario
equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio
di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia
estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica
sia al rischio di mercato.
2. In caso di eccessiva onerosita' sopravvenuta, conseguente a
significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in
caso di impossibilita' di raggiungere in buona fede l'accordo di cui
al comma 1, il concessionario puo' chiedere alla Agenzia di
concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa
risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Con
provvedimenti legislativi puo' essere previsto un indennizzo a favore
del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita', da corrispondersi in ragione del periodo residuo
di durata della concessione non goduto.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, e' il seguente:
«Art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio
contrattuale). - 1. Se sopravvengono circostanze
straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea,
all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera rilevante
l'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il
relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo
buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la
rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere
sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico
dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e,
se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso
d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1,
la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario
equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale
risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione,
senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1
rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto
a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le
regole dell'impossibilita' parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di
rinegoziazione, dandone pubblicita' nel bando o nell'avviso
di indizione della gara, specie quando il contratto risulta
particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto
economico di riferimento o per altre circostanze, al
rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione
dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 60 e 120.».