Art. 6 
 
          Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio 
 
  1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro,  riservate
allo Stato, di cui sono  consentiti,  in  forza  di  apposito  titolo
concessorio rilasciato dall'Agenzia,  l'esercizio  e  la  raccolta  a
distanza sono le seguenti: 
    a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su  eventi,  anche
simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse  dei  cavalli,
nonche' su altri eventi; 
    b) concorsi pronostici sportivi e ippici; 
    c) giochi di ippica nazionale; 
    d) giochi di abilita', inclusi i giochi  di  carte  in  modalita'
torneo e in modalita' diversa dal torneo, nonche' giochi di  sorte  a
quota fissa; 
    e)  scommesse  a  quota  fissa  con  interazione  diretta  tra  i
giocatori; 
    f) bingo; 
    g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    h) giochi numerici a quota fissa; 
    i) lotterie a estrazione istantanea o differita; 
    l) ulteriori giochi svolti  in  modalita'  virtuale  o  digitale,
anche  attraverso  il  metaverso,  istituiti   e   disciplinati   con
regolamento. 
  2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta  ovvero
adeguata con appositi regolamenti.  Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente  decreto
restano  ferme  le  discipline   di   gioco   vigenti   anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'  dei  giochi
pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f),  sono  consentiti  ai
soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui
al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di  apposite  procedure  di
gara pubblica bandite nel rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e
unionali, attribuisce la concessione per la durata  massima  di  nove
anni, con esclusione del rinnovo. 
  4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al  comma
1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di
concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta  a  distanza
dei giochi di cui al primo periodo  e'  altresi'  consentita,  previa
autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma  3,  ai
quali  i   titolari   unici   di   concessione   ne   diano   licenza
contrattualizzandone  altresi'  il  relativo  aggio,   comunque   non
inferiore all'8 per cento  ovvero  a  quello  riconosciuto  ai  punti
fisici di vendita dei medesimi giochi. 
  5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo,
e' rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui  si  puo'
partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara,  dei
seguenti requisiti e condizioni, da prevedere nel  bando  di  gara  e
valevoli per l'intera durata della concessione: 
    a) costituzione in forma giuridica di societa' di  capitali,  con
sede legale in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico  europeo,
anteriormente al rilascio della  concessione  e  alla  sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva; 
    b)  possesso  di  adeguata  pregressa  esperienza   e   moralita'
esplicantesi nell'esercizio dell'attivita' di gestione e di  raccolta
di giochi,  anche  a  distanza,  in  uno  degli  Stati  dello  Spazio
economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla  base
di valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato  secondo  le
disposizioni vigenti  nell'ordinamento  di  tale  Stato,  con  ricavi
complessivi, rivenienti da tale attivita', non inferiori  alla  somma
di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi  due  esercizi
chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
    c)  possesso  di  una  capacita'   tecnico-infrastrutturale   non
inferiore a quella richiesta dall'Agenzia con il bando  di  gara  che
prevede, tra gli altri,  requisiti  minimi  ambientali,  sociali,  di
innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte
del    partecipante,    anche    mediante    ricorso     all'istituto
dell'avvalimento, e' comprovato da relazione  tecnica  asseverata  da
soggetto terzo indipendente, nonche' parametri minimi ai  fini  della
adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti  e
parametri questi che sono oggetto di valutazione e  di  punteggio  in
sede di procedura di affidamento della concessione; 
    d) possesso di  adeguati  requisiti  di  solidita'  patrimoniale,
individuati dall'Agenzia con il bando di gara; 
    e) possesso degli ulteriori  requisiti  individuati  dall'Agenzia
con  il  bando  di  gara,  secondo  principi  di   ragionevolezza   e
proporzionalita' e tutela  della  concorrenza,  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto  legislativo  n.  36
del 2023, tra i quali, in particolare, il possesso di  certificazioni
di sistemi di qualita' conformi alle norme  europee  e  alla  vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati e il possesso
di certificazioni in materia di responsabilita' sociale di impresa  e
di sistemi di sicurezza e gioco responsabile; 
    f)  comunicazione  all'Agenzia  dei  dati  identificativi   delle
persone  fisiche  o  giuridiche   che   detengono,   direttamente   o
indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio
superiore al 2 per cento; 
    g) presentazione  di  un  piano  degli  investimenti  individuato
dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita' e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto
terzo  con  specifica  relazione  circa  la  relativa  sostenibilita'
commisurata alla durata e alle condizioni che  regolano  il  rapporto
concessorio; 
    h)  impegno  all'osservanza  dei  limiti  di   deposito   fissati
dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita' e tutela della concorrenza; 
    i) impegno ad adottare azioni e misure da  porre  in  essere  per
contrastare  il  gioco  patologico  preventivamente  sottoposte  alla
valutazione dell'Agenzia; 
    l) impegno, condizionato all'affidamento della concessione,  alla
costituzione e al rilascio a  favore  dell'Agenzia  di  una  garanzia
nelle forme e alle condizioni definite  nella  procedura  competitiva
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  117   del   decreto
legislativo n. 36 del 2023; 
    m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli
articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
    n)  residenza  delle  infrastrutture  tecnologiche,  hardware   e
software, e in specie dei server, dedicati alle attivita' oggetto  di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; 
    o) attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione
dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole  tecniche  da
essa stabilite, di un sito internet  con  dominio  di  primo  livello
nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato  alla  propria
concessione e di sua proprieta' con esclusione della possibilita' per
il medesimo  concessionario  di  mettere  il  riferito  sito  nonche'
qualsiasi elemento di offerta di gioco  a  disposizione  di  soggetti
terzi, anche se  appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,  con
qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e
di riconducibilita' al concessionario del sito e delle app di cui  al
comma 6, lettera d), sul sito internet e' obbligatoriamente  presente
il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del  logo
o del marchio del concessionario l'Agenzia procede  alla  sospensione
della concessione e, in caso di plurime  violazioni,  puo'  procedere
alla decadenza della concessione; 
    p) versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a 7
milioni di euro per ogni concessione richiesta,  nella  misura  di  4
milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione  e  3  milioni  di  euro
all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco  da  parte
dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei  mesi  dal
rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo
di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo
societario; 
    q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6. 
  6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara,  il
cui modello e' reso disponibile dall'Agenzia sul  proprio  sito  web,
implica altresi' l'assunzione da parte  del  soggetto  aggiudicatario
dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: 
    a) dimostrazione, su richiesta  dell'Agenzia,  della  persistenza
dei requisiti e delle condizioni di cui al comma  5  e  comunicazione
all'Agenzia di ogni  variazione  relativa  ai  predetti  requisiti  e
condizioni; 
    b) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale  nei
casi di sua riduzione; 
    c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito  internet  o
delle app di gioco del concessionario dedicati all'offerta dei giochi
di cui al comma 1, lettere da a) a f), nonche' a quelli di  cui  alle
lettere g), h), i) nei casi di cui al comma 4; 
    d) in caso di accesso  a  ogni  tipologia  di  gioco  oggetto  di
concessione, tramite una specifica app, sottoposta a  certificazione,
le relative caratteristiche tecniche, sono definite dall'Agenzia; 
    e) adozione e messa a disposizione dei  meccanismi  di  tutela  e
protezione del giocatore di cui all'articolo 15; 
    f) esclusione  dall'accesso  al  gioco  da  parte  di  minori  ed
esplicitazione del relativo divieto in modo visibile  negli  ambienti
virtuali di gioco gestiti dal concessionario; 
    g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e  sulle  app
di  gioco  del  concessionario  del   numero   identificativo   della
concessione in titolarita' e del marchio istituzionale dell'Agenzia; 
    h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei
giocatori e vigilanza sulla loro adozione; 
    i) svolgimento dell'eventuale  attivita'  di  commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto  dei  giochi  oggetto  di
concessione; 
    l) impegno a collaborare con l'Agenzia, anche  mediante  messa  a
disposizione, su richiesta, di atti e documenti,  per  l'espletamento
delle sue attivita' di vigilanza e controllo; 
    m) utilizzo di conti correnti bancari  o  postali  esclusivamente
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco  dei
giocatori; 
    n) pagamento, a decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  della
convenzione  accessiva  alla  concessione,  di  un  canone  annuo  di
concessione determinato nella misura del  3  per  cento  del  margine
netto  del  concessionario  calcolato  sottraendo  all'importo  della
raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle  relative
imposte e quote di prelievo ovvero del  compenso  del  concessionario
per i giochi in concessione non soggetti  a  un  prelievo  tributario
calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in
due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio  di  ogni
anno di concessione. 
  7. L'istruttoria delle  domande  di  partecipazione  alla  gara  e'
effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla  data  del  loro
ricevimento complete di tutta la  documentazione  occorrente  per  il
riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso
di incompletezza della domanda ovvero della relativa  documentazione,
il termine e' sospeso fino alla data stabilita  dall'Agenzia  per  la
sua regolarizzazione. Il termine e'  altresi'  sospeso,  in  caso  di
richiesta  dell'Agenzia  di  integrazioni   documentali   ovvero   di
chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla  loro  ricezione.
In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione  di
un  provvedimento  conclusivo  espresso  da  parte  dell'Agenzia,  la
domanda di concessione si intende respinta. 
  8. La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui al comma 1  e'
subordinata alla stipula, anche per via telematica, di  un  contratto
di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore. Lo schema del
contratto  di  conto  di   gioco   e'   trasmesso   all'Agenzia   dal
concessionario in occasione della partecipazione alla gara  pubblica,
e successivamente in occasione  di  ogni  sua  modificazione,  ed  e'
predisposto dal concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni
minime: 
    a)  regolazione  del  contratto  secondo  la  legge  dello  Stato
italiano e previsione che e'  italiano  il  foro  competente  per  le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme  vigenti,  anche  di
fonte europea, e con esclusione espressa della risoluzione  arbitrale
delle controversie; 
    b) per la certezza della identificazione del giocatore,  apertura
del conto  di  gioco  esclusivamente  con  l'utilizzo  di  un  valido
documento di  identita'  o  di  altro  strumento  di  identificazione
digitale anche con sicurezza  di  secondo  livello,  riconosciuto  in
Italia, indicato con provvedimento del direttore dell'Agenzia; 
    c) utilizzo del conto di gioco in osservanza  delle  disposizioni
vigenti,  anche  di  fonte  unionale,  in  materia   di   prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    d)  unicita'  del  contratto  di  conto  di  gioco  con   ciascun
giocatore,  divieto  di  utilizzazione  del  conto  di  gioco  di  un
giocatore per la raccolta  o  l'intermediazione  di  giocate  altrui,
improduttivita' di frutti  del  conto  di  gioco  per  il  giocatore,
nonche' gratuita' della  relativa  utilizzazione  per  il  giocatore,
divieto di frazionamento  del  conto  di  gioco  nella  gestione  dei
singoli prodotti o app di  gioco  e  nella  relativa  rendicontazione
contabile; 
    e) indisponibilita'  da  parte  del  concessionario  delle  somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di  addebito
e di accredito, sempre  mediante  strumenti  di  pagamento  idonei  a
garantire  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  direttamente
connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; 
    f)  tempestiva  contabilizzazione  e  messa  a  disposizione  del
giocatore delle vincite  e  delle  relative  somme,  sempre  mediante
strumenti di pagamento  idonei  a  garantire  la  tracciabilita'  dei
flussi finanziari, comunque non  oltre  un'ora  dalla  certificazione
ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo
specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo
gioco; 
    g) accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento
idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari,  entro  e
non oltre sette giorni dalla richiesta,  delle  somme  rivenienti  da
vincite dal medesimo conseguite ed accreditate sul conto di gioco  di
cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; 
    h) in caso di prelievi di parte delle somme giacenti sul conto di
gioco, effettuati su richiesta del  relativo  titolare,  accredito  a
quest'ultimo dell'importo  prelevato  sempre  mediante  strumenti  di
pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari; 
    i)  informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati   personali
rispettosa della normativa vigente in materia; 
    l) restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante strumenti
di  pagamento,  idonei  a  garantire  la  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, delle somme costituenti il saldo dei loro conti di  gioco
nel  caso  in  cui,  alla  scadenza  a  qualsiasi  titolo  della  sua
concessione,  il   concessionario   non   ne   consegua   una   nuova
attribuzione; 
    m) devoluzione all'erario delle somme costituenti  il  saldo  dei
conti di gioco decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo degli articoli 94, 95, 100 e 117 del decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O., e' il seguente: 
                «Art. 94 (Cause di esclusione automatica).  -  1.  E'
          causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con
          sentenza definitiva o decreto penale di  condanna  divenuto
          irrevocabile per uno dei seguenti reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  oppure  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis oppure al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti, consumati o tentati, previsti  dall'articolo
          74 del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309,  dall'articolo  291-quater  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del  codice  penale,
          in   quanto    riconducibili    alla    partecipazione    a
          un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  2
          della   decisione   quadro   2008/841/GAI   del   Consiglio
          dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
                  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee, del 26 luglio 1995; 
                  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109; 
                  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  h) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2. E' altresi' causa di  esclusione  la  sussistenza,
          con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
          di  decadenza,  di  sospensione  o  di   divieto   previste
          dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          codice. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2  e  3,  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  con  riferimento
          rispettivamente  alle  comunicazioni   antimafia   e   alle
          informazioni antimafia.  La  causa  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011 non opera  se,  entro  la  data
          dell'aggiudicazione,  l'impresa  sia   stata   ammessa   al
          controllo giudiziario ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
          medesimo  codice.  In  nessun  caso  l'aggiudicazione  puo'
          subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
          suindicato. 
                3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta  se
          la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva  ivi
          indicati sono stati emessi nei confronti: 
                  a) dell'operatore economico ai sensi e nei  termini
          di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                  b) del titolare o  del  direttore  tecnico,  se  si
          tratta di impresa individuale; 
                  c) di  un  socio  amministratore  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
                  d) dei soci accomandatari o del direttore  tecnico,
          se si tratta di societa' in accomandita semplice; 
                  e) dei membri del consiglio di amministrazione  cui
          sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi
          gli institori e i procuratori generali; 
                  f)  dei  componenti  degli  organi  con  poteri  di
          direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
          rappresentanza, di direzione o di controllo; 
                  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
                  h) dell'amministratore di fatto  nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere precedenti. 
                4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
          l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
          la misura interdittiva  sono  stati  emessi  nei  confronti
          degli amministratori di quest'ultima. 
                5. Sono altresi' esclusi: 
                  a)   l'operatore   economico   destinatario   della
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
          o di altra sanzione che comporta il  divieto  di  contrarre
          con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                  b) l'operatore economico che non  abbia  presentato
          la certificazione di cui all'articolo  17  della  legge  12
          marzo  1999,   n.   68,   ovvero   non   abbia   presentato
          dichiarazione sostitutiva della  sussistenza  del  medesimo
          requisito; 
                  c)  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal regolamento (UE)  n.  240/2021  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021  e
          dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   gli   operatori
          economici  tenuti  alla  redazione   del   rapporto   sulla
          situazione del personale, ai  sensi  dell'articolo  46  del
          codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui  al
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
          prodotto, al momento della presentazione della  domanda  di
          partecipazione o dell'offerta, copia  dell'ultimo  rapporto
          redatto, con attestazione della sua  conformita'  a  quello
          trasmesso alle rappresentanze sindacali  aziendali  e  alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita' ai  sensi
          del comma 2 del citato articolo  46,  oppure,  in  caso  di
          inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del  medesimo
          articolo  46,  con  attestazione  della   sua   contestuale
          trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
                  d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o nei cui  confronti  sia
          in corso un  procedimento  per  l'accesso  a  una  di  tali
          procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo  95
          del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
          al  decreto   legislativo   12   gennaio   2019,   n.   14,
          dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267  e  dall'articolo  124  del  presente  codice.
          L'esclusione    non    opera    se,    entro    la     data
          dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
          cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
          del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di  cui
          al decreto legislativo n. 14  del  2019,  a  meno  che  non
          intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
          procedure concorsuali; 
                  e) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa  documentazione  nelle  procedure  di
          gara  e  negli  affidamenti  di  subappalti;  la  causa  di
          esclusione perdura fino a  quando  opera  l'iscrizione  nel
          casellario informatico; 
                  f) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa documentazione ai fini  del  rilascio
          dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
          il quale perdura l'iscrizione. 
                6. E' inoltre escluso l'operatore  economico  che  ha
          commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni definitivamente accertate quelle  indicate
          nell'allegato II.10.  Il  presente  comma  non  si  applica
          quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato   ai   suoi
          obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
          le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali interessi o sanzioni,  oppure  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          di presentazione dell'offerta. 
                7. L'esclusione non  e'  disposta  e  il  divieto  di
          aggiudicare  non  si  applica  quando  il  reato  e'  stato
          depenalizzato   oppure    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione oppure, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale, oppure quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna oppure in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima.». 
                «Art. 95 (Cause di esclusione non automatica).  -  1.
          La stazione appaltante esclude  dalla  partecipazione  alla
          procedura un operatore economico qualora accerti: 
                  a)   sussistere   gravi   infrazioni,   debitamente
          accertate con  qualunque  mezzo  adeguato,  alle  norme  in
          materia di salute e di sicurezza sul  lavoro  nonche'  agli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato  X  alla  direttiva  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 
                  b) che la partecipazione  dell'operatore  economico
          determini una situazione di conflitto di interesse  di  cui
          all'articolo 16 non diversamente risolvibile; 
                  c) sussistere  una  distorsione  della  concorrenza
          derivante dal  precedente  coinvolgimento  degli  operatori
          economici nella preparazione della procedura d'appalto  che
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                  d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
          che le offerte degli operatori economici  siano  imputabili
          ad  un  unico  centro  decisionale  a  cagione  di  accordi
          intercorsi con altri operatori economici partecipanti  alla
          stessa gara; 
                  e)  che  l'offerente  abbia  commesso  un  illecito
          professionale  grave,  tale  da  rendere  dubbia   la   sua
          integrita'  o  affidabilita',  dimostrato  dalla   stazione
          appaltante  con  mezzi  adeguati.  All'articolo   98   sono
          indicati,   in   modo   tassativo,   i    gravi    illeciti
          professionali, nonche' i  mezzi  adeguati  a  dimostrare  i
          medesimi. 
                2.  La  stazione  appaltante  esclude   altresi'   un
          operatore  economico  qualora  ritenga  che  lo  stesso  ha
          commesso gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate
          agli obblighi relativi al pagamento di imposte  e  tasse  o
          contributi previdenziali.  Costituiscono  gravi  violazioni
          non definitivamente accertate  in  materia  fiscale  quelle
          indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in  ogni  caso
          valutata anche tenendo conto del  valore  dell'appalto.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali   interessi   o
          sanzioni,   oppure   quando   il   debito   tributario    o
          previdenziale sia comunque integralmente  estinto,  purche'
          l'estinzione,   il   pagamento   o   l'impegno   si   siano
          perfezionati anteriormente alla  scadenza  del  termine  di
          presentazione  dell'offerta,  oppure  nel   caso   in   cui
          l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
          con  crediti  certificati  vantati  nei   confronti   della
          pubblica amministrazione. 
                3. Con riferimento alle fattispecie di cui  al  comma
          3,  lettera  h),  dell'articolo  98,  l'esclusione  non  e'
          disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: 
                  a) il reato e' stato depenalizzato; 
                  b) e' intervenuta la riabilitazione; 
                  c) nei casi  di  condanna  a  una  pena  accessoria
          perpetua, questa  e'  stata  dichiarata  estinta  ai  sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                  d) il reato e' stato  dichiarato  estinto  dopo  la
          condanna; 
                  e) la condanna e' stata revocata. 
                Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 
                1. Sono requisiti di ordine speciale: 
                  a) l'idoneita' professionale; 
                  b) la capacita' economica e finanziaria; 
                  c) le capacita' tecniche e professionali. 
                2. Le stazioni  appaltanti  richiedono  requisiti  di
          partecipazione  proporzionati   e   attinenti   all'oggetto
          dell'appalto. 
                3. Per le procedure di aggiudicazione di  appalti  di
          servizi  e  forniture  le  stazioni  appaltanti  richiedono
          l'iscrizione  nel  registro  della  camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o nel  registro  delle
          commissioni  provinciali  per  l'artigianato  o  presso   i
          competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
          anche  se  non  coincidente  con  l'oggetto   dell'appalto.
          All'operatore economico di altro Stato membro non residente
          in Italia e' richiesto di dichiarare  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.
          445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
          commerciali di cui all'allegato II.11.  In  sede  di  prima
          applicazione del codice, l'allegato  II.11  e'  abrogato  a
          decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   di   un
          corrispondente regolamento adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato,
          che lo  sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
          allegato al codice. 
                4. Per le procedure di aggiudicazione di  appalti  di
          lavori di importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  le
          stazioni appaltanti richiedono che gli operatori  economici
          siano  qualificati.  L'attestazione  di  qualificazione  e'
          rilasciata da  organismi  di  diritto  privato  autorizzati
          dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per  gli  esecutori
          di lavori pubblici, articolato in rapporto  alle  categorie
          di  opere  ed  all'importo  delle  stesse  e'  disciplinato
          dall'allegato II.12. Le categorie di opere  si  distinguono
          in  categorie  di  opere  generali  e  categorie  di  opere
          specializzate.   Il    possesso    di    attestazione    di
          qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate  ai
          lavori da appaltare  rappresenta  condizione  necessaria  e
          sufficiente  per  la   dimostrazione   dei   requisiti   di
          partecipazione di cui  al  presente  articolo  nonche'  per
          l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede  di
          prima applicazione del codice l'allegato II.12 e'  abrogato
          a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
          corrispondente regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente  anche  in
          qualita' di allegato al codice. 
                5.  Per  ottenere  o  rinnovare   l'attestazione   di
          qualificazione gli operatori economici devono: 
                  a) essere iscritti nel  registro  della  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato  o
          presso i competenti ordini professionali per  un'attivita',
          prevista dall'oggetto sociale e  compresa  nella  categoria
          per la quale e' richiesta l'attestazione; 
                  b) non essere incorsi nelle cause di esclusione  di
          cui al Capo II del presente Titolo nel triennio  precedente
          alla  data  della  domanda  di  rilascio   o   di   rinnovo
          dell'attestazione di qualificazione; 
                  c) essere in possesso di certificazioni di  sistemi
          di qualita' conformi alle  norme  europee  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati. 
                6.    L'organismo    di     attestazione     rilascia
          l'attestazione di qualificazione per la categoria di  opere
          generali  o  specializzate  per  l'esecuzione  delle  quali
          l'operatore  economico  risulti  essere  in   possesso   di
          adeguata capacita' economica  e  finanziaria,  di  adeguata
          dotazione di  attrezzature  tecniche  e  risorse  umane,  e
          dispone la classificazione per  importi  in  ragione  della
          documentata pregressa esperienza professionale. 
                7. Fino alla emanazione del  regolamento  di  cui  al
          sesto  periodo  del  comma  4,  il  periodo  di   attivita'
          documentabile  e'  quello   relativo   ai   quindici   anni
          antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con  la
          societa'   organismo   di   attestazione   (SOA)    e    la
          qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
          il terzo anno del mantenimento dei requisiti. 
                8. Con il regolamento di cui  al  sesto  periodo  del
          comma 4 sono in ogni caso disciplinati: 
                  a) la  procedura  per  ottenere  l'attestazione  di
          qualificazione  e  per  il  suo  rinnovo,  prevedendo   che
          l'operatore     economico     richieda     la      conferma
          dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
          dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; 
                  b) i requisiti per la  dimostrazione  dell'adeguata
          capacita' economica e finanziaria e  per  la  dimostrazione
          del  possesso  di  adeguate  attrezzature  tecniche  e   di
          adeguato organico; 
                  c) le modalita' di qualificazione  degli  operatori
          economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla  base  del
          criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
          all'articolo 67, comma 6; 
                  d) le modalita' di documentazione  delle  pregresse
          esperienze  professionali,  considerando  anche  i   lavori
          eseguiti a favore di soggetti privati che siano  comprovati
          da idonea documentazione; 
                  e) le modalita' di  verifica  a  campione  compiute
          dagli organismi di attestazione; 
                  f)  il  periodo  di  durata  dell'attestazione   di
          qualificazione  e  i  periodi  intermedi  di  verifica  del
          mantenimento dei requisiti; 
                  g)  i  casi   di   sospensione   e   di   decadenza
          dall'attestazione  di   qualificazione   gia'   rilasciata,
          prevedendo sanzioni interdittive nel caso di  presentazione
          di falsa documentazione agli organismi di attestazione. 
                9. Relativamente agli organismi di attestazione,  con
          il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono  in
          ogni caso disciplinati: 
                  a)   i   requisiti    soggettivi,    organizzativi,
          finanziari    e    tecnici     per     il     conseguimento
          dell'autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    di
          qualificazione  degli  operatori   economici   nonche'   la
          procedura per ottenere l'autorizzazione; 
                  b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
          decadenza dell'autorizzazione, per le  violazioni  commesse
          dagli organismi di attestazione, anche  alle  richieste  di
          informazioni   e   di   atti   loro    rivolte    dall'ANAC
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza,  secondo  un
          criterio   di   proporzionalita'   e   nel   rispetto   del
          contraddittorio; 
                  c) le modalita'  dell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza da parte dell'ANAC; 
                  d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
          della   documentazione   in   capo   agli   organismi    di
          attestazione; 
                  e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC  in  capo
          agli organismi di attestazione. 
                10. Con il regolamento di cui al  sesto  periodo  del
          comma  4  e'  altresi'   definita   la   disciplina   della
          qualificazione degli operatori economici per gli appalti di
          servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra  l'altro:
          la definizione delle tipologie per le  quali  e'  possibile
          una classificazione per valore, la competenza a  rilasciare
          la relativa attestazione, la procedura e le condizioni  per
          la relativa richiesta, il regime sanzionatorio. 
                11.  Fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          regolamento di cui al sesto periodo del  comma  4,  per  le
          procedure  di  aggiudicazione  di  appalti  di  servizi   e
          forniture, le stazioni appaltanti possono  richiedere  agli
          operatori economici quale requisito di capacita'  economica
          e finanziaria un fatturato globale non superiore al  doppio
          del valore  stimato  dell'appalto,  maturato  nel  triennio
          precedente a quello di indizione della procedura.  In  caso
          di procedure di aggiudicazione suddivise in  pluralita'  di
          lotti,  salvo  diversa  motivata  scelta   della   stazione
          appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
          stazioni  appaltanti  possono,  altresi',  richiedere  agli
          operatori economici quale requisito di capacita' tecnica  e
          professionale di  aver  eseguito  nel  precedente  triennio
          dalla data di indizione della procedura di  gara  contratti
          analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
          privati. 
                12. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  102  o  da
          leggi   speciali,   le   stazioni   appaltanti   richiedono
          esclusivamente i requisiti di partecipazione  previsti  dal
          presente articolo. 
                13.  Gli  organismi  di  cui  al  comma  4  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.». 
                «Art.  117  (Garanzie  definitive).  -  1.   Per   la
          sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce  una
          garanzia, denominata "garanzia definitiva",  a  sua  scelta
          sotto forma di cauzione o  fideiussione  con  le  modalita'
          previste  dall'articolo  106,  pari   al   10   per   cento
          dell'importo contrattuale; tale obbligo e'  indicato  negli
          atti e documenti di gara. Nel caso di procedure  realizzate
          in forma aggregata da centrali  di  committenza,  l'importo
          della garanzia e' indicato nella misura massima del 10  per
          cento dell'importo  contrattuale.  Nel  caso  di  procedure
          aventi ad oggetto accordi quadro di  cui  all'articolo  59,
          l'importo della garanzia per tutti gli operatori  economici
          aggiudicatari e' indicato nella misura massima  del  2  per
          cento dell'importo  dell'accordo  quadro;  l'importo  della
          garanzia per i  contratti  attuativi  puo'  essere  fissato
          nella documentazione di gara dell'accordo quadro in  misura
          anche inferiore al 10 per cento del  valore  dei  contratti
          stessi con l'indicazione delle modalita' di  calcolo  della
          maggiorazione prevista dal comma 2. 
                2.  Per  salvaguardare  l'interesse   pubblico   alla
          conclusione  del  contratto  nei   termini   e   nei   modi
          programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
          al 10 per cento, la garanzia e' aumentata  di  tanti  punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento.
          Se il ribasso e' superiore al 20 per cento, l'aumento e' di
          due punti percentuali per ogni punto di  ribasso  superiore
          al 20 per cento.  Nel  caso  di  accordi  quadro  con  piu'
          operatori che prevedono una  riapertura  del  rilancio,  la
          maggiorazione di cui al presente periodo e' stabilita dalla
          stazione   appaltante   nella   documentazione   di    gara
          dell'accordo quadro. 
                3. La garanzia e' prestata per l'adempimento di tutte
          le obbligazioni del contratto e  per  il  risarcimento  dei
          danni   derivanti   dall'eventuale   inadempimento    delle
          obbligazioni stesse, nonche' per il  rimborso  delle  somme
          pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della
          liquidazione finale, salva comunque la  risarcibilita'  del
          maggior danno verso l'appaltatore.  La  garanzia  cessa  di
          avere effetto solo alla data di emissione  del  certificato
          di collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione e secondo le modalita' previste dal comma 8.  La
          stazione appaltante puo' richiedere  all'aggiudicatario  la
          reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
          tutto  o  in  parte;  in   caso   di   inottemperanza,   la
          reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo  da
          corrispondere. Alla garanzia  definitiva  si  applicano  le
          riduzioni previste  dall'articolo  106,  comma  8,  per  la
          garanzia provvisoria. 
                4.  Negli  appalti  di  lavori   l'appaltatore   puo'
          richiedere  prima  della  stipulazione  del  contratto   di
          sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una
          ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per
          cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria
          costituita  per  l'erogazione   dell'anticipazione   e   la
          garanzia da costituire  per  il  pagamento  della  rata  di
          saldo, ai sensi  del  comma  9.  Per  motivate  ragioni  di
          rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o
          a  specifiche  situazioni  soggettive  dell'esecutore   dei
          lavori,  la   stazione   appaltante   puo'   opporsi   alla
          sostituzione della garanzia. Le  ritenute  sono  svincolate
          dalla stazione appaltante all'emissione del certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
                5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
          della garanzia, nei limiti dell'importo massimo  garantito,
          per   l'eventuale   maggiore   spesa   sostenuta   per   il
          completamento dei lavori, servizi o forniture nel  caso  di
          risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
          Possono altresi' incamerare la garanzia per il pagamento di
          quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze  derivanti
          dalla inosservanza di norme e  prescrizioni  dei  contratti
          collettivi, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
          protezione, assicurazione, assistenza  e  sicurezza  fisica
          dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
                6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  la
          mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al  comma  1
          determina la decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione
          della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da
          parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
          concorrente che segue nella graduatoria. 
                7. La garanzia fideiussoria di cui al  comma  1  puo'
          essere rilasciata dai soggetti  di  cui  all'articolo  106,
          comma 3, con le  modalita'  previste  dal  secondo  periodo
          dello stesso comma. La garanzia  prevede  espressamente  la
          rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
          debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui
          all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice   civile,
          nonche'  l'operativita'  della  garanzia   medesima   entro
          quindici  giorni,  a  semplice  richiesta   scritta   della
          stazione appaltante. 
                8. La garanzia di cui al comma 1 e'  progressivamente
          svincolata a misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
          limite massimo  dell'80  per  cento  dell'iniziale  importo
          garantito. L'ammontare residuo  della  garanzia  definitiva
          permane fino alla data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
          Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di  nulla  osta
          del committente, con la sola  condizione  della  preventiva
          consegna all'istituto garante, da  parte  dell'appaltatore,
          degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di   analogo
          documento, in originale o in  copia  autentica,  attestanti
          l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo  si  applica  anche
          agli  appalti  di  forniture  e  servizi.  Sono  nulle   le
          pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo  nei
          quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
          della documentazione analoga costituisce inadempimento  del
          garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
          e' prestata. 
                9. Il pagamento della rata di  saldo  e'  subordinato
          alla  costituzione  di  una  cauzione  o  di  una  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
          medesima rata di saldo maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale applicato per il periodo intercorrente tra  la  data
          di emissione del certificato di collaudo o  della  verifica
          di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
          l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
                10. L'esecutore dei  lavori  costituisce  e  consegna
          alla stazione appaltante almeno dieci  giorni  prima  della
          consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione  che
          copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa  del
          danneggiamento o della distruzione  totale  o  parziale  di
          impianti ed opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel
          corso dell'esecuzione dei lavori.  Nei  documenti  e  negli
          atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo
          della  somma  da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde
          all'importo del contratto  stesso  qualora  non  sussistano
          motivate particolari circostanze che impongano  un  importo
          da assicurare superiore.  La  polizza  del  presente  comma
          assicura la stazione appaltante contro  la  responsabilita'
          civile per danni causati a terzi nel corso  dell'esecuzione
          dei lavori il cui massimale e' pari al 5  per  cento  della
          somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro
          ed  un  massimo  di  5.000.000  di   euro.   La   copertura
          assicurativa decorre dalla data di consegna  dei  lavori  e
          cessa alla data di emissione del  certificato  di  collaudo
          provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione  o
          comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione  dei
          lavori risultante dal  relativo  certificato.  Qualora  sia
          previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e'
          sostituita da una polizza che  tenga  indenni  le  stazioni
          appaltanti da tutti i rischi  connessi  all'utilizzo  delle
          lavorazioni in garanzia  o  agli  interventi  per  la  loro
          eventuale  sostituzione  o  rifacimento.  L'omesso   o   il
          ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o
          di  commissione  da  parte  dell'esecutore   non   comporta
          l'inefficacia della garanzia nei confronti  della  stazione
          appaltante. 
                11. Per i lavori di importo superiore al doppio della
          soglia di cui all'articolo 14, il  titolare  del  contratto
          per la  liquidazione  della  rata  di  saldo  stipula,  con
          decorrenza dalla  data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione o comunque decorsi dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
          una polizza indennitaria decennale a copertura  dei  rischi
          di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero  dei  rischi
          derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene
          la     previsione     del     pagamento     dell'indennizzo
          contrattualmente  dovuto  in  favore  del  committente  non
          appena   questi   lo   richieda,    anche    in    pendenza
          dell'accertamento  della  responsabilita'   e   senza   che
          occorrano consensi ed autorizzazioni di  qualunque  specie.
          Il limite di indennizzo  della  polizza  decennale  e'  non
          inferiore al 20 per cento del valore dell'opera  realizzata
          e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
          di proporzionalita' avuto riguardo alla natura  dell'opera.
          L'esecutore dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui
          al  presente  comma  una  polizza  di  assicurazione  della
          responsabilita' civile per danni  cagionati  a  terzi,  con
          decorrenza dalla  data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione  e  per  la  durata  di  dieci  anni  e  con  un
          indennizzo pari  al  5  per  cento  del  valore  dell'opera
          realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un  massimo  di
          5.000.000 di euro. 
                12.   Le   garanzie   fideiussorie   e   le   polizze
          assicurative previste dal codice sono conformi agli  schemi
          tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
          made  in  Italy  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Le  garanzie  fideiussorie
          prevedono la rivalsa verso il contraente e  il  diritto  di
          regresso  verso  la  stazione  appaltante  per  l'eventuale
          indebito  arricchimento   e   possono   essere   rilasciate
          congiuntamente da piu'  garanti.  I  garanti  designano  un
          mandatario o un delegatario per i rapporti con la  stazione
          appaltante. 
                13. In caso di raggruppamenti temporanei le  garanzie
          fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
          mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per  conto
          di tutti i concorrenti, ferma restando  la  responsabilita'
          solidale tra le imprese. 
                14.  Per  gli  appalti  da  eseguirsi  da   operatori
          economici di comprovata solidita' nonche' per le  forniture
          di beni che per la loro natura, o per  l'uso  speciale  cui
          sono destinati, debbano  essere  acquistati  nel  luogo  di
          produzione o forniti direttamente dai produttori, o per  le
          forniture  di  prodotti  d'arte,  macchinari,  strumenti  e
          lavori di precisione l'esecuzione  dei  quali  deve  essere
          affidata  a  operatori   specializzati,   l'esonero   dalla
          prestazione della garanzia  e'  possibile  previa  adeguata
          motivazione ed  e'  subordinato  ad  un  miglioramento  del
          prezzo  di  aggiudicazione  ovvero  delle   condizioni   di
          esecuzione.».