Art. 6
Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio
1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate
allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo
concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a
distanza sono le seguenti:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche
simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli,
nonche' su altri eventi;
b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita', inclusi i giochi di carte in modalita'
torneo e in modalita' diversa dal torneo, nonche' giochi di sorte a
quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) giochi numerici a quota fissa;
i) lotterie a estrazione istantanea o differita;
l) ulteriori giochi svolti in modalita' virtuale o digitale,
anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con
regolamento.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero
adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in
vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto
restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi
pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai
soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui
al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di
gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e
unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove
anni, con esclusione del rinnovo.
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di
concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza
dei giochi di cui al primo periodo e' altresi' consentita, previa
autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai
quali i titolari unici di concessione ne diano licenza
contrattualizzandone altresi' il relativo aggio, comunque non
inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti
fisici di vendita dei medesimi giochi.
5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo,
e' rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui si puo'
partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, dei
seguenti requisiti e condizioni, da prevedere nel bando di gara e
valevoli per l'intera durata della concessione:
a) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con
sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;
b) possesso di adeguata pregressa esperienza e moralita'
esplicantesi nell'esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base
di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi
complessivi, rivenienti da tale attivita', non inferiori alla somma
di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi
chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
c) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non
inferiore a quella richiesta dall'Agenzia con il bando di gara che
prevede, tra gli altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di
innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte
del partecipante, anche mediante ricorso all'istituto
dell'avvalimento, e' comprovato da relazione tecnica asseverata da
soggetto terzo indipendente, nonche' parametri minimi ai fini della
adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti e
parametri questi che sono oggetto di valutazione e di punteggio in
sede di procedura di affidamento della concessione;
d) possesso di adeguati requisiti di solidita' patrimoniale,
individuati dall'Agenzia con il bando di gara;
e) possesso degli ulteriori requisiti individuati dall'Agenzia
con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e
proporzionalita' e tutela della concorrenza, in coerenza con le
disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 36
del 2023, tra i quali, in particolare, il possesso di certificazioni
di sistemi di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati e il possesso
di certificazioni in materia di responsabilita' sociale di impresa e
di sistemi di sicurezza e gioco responsabile;
f) comunicazione all'Agenzia dei dati identificativi delle
persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento;
g) presentazione di un piano degli investimenti individuato
dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita' e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto
terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilita'
commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto
concessorio;
h) impegno all'osservanza dei limiti di deposito fissati
dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita' e tutela della concorrenza;
i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per
contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla
valutazione dell'Agenzia;
l) impegno, condizionato all'affidamento della concessione, alla
costituzione e al rilascio a favore dell'Agenzia di una garanzia
nelle forme e alle condizioni definite nella procedura competitiva
secondo le disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto
legislativo n. 36 del 2023;
m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli
articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
n) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e
software, e in specie dei server, dedicati alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
o) attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione
dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da
essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello
nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria
concessione e di sua proprieta' con esclusione della possibilita' per
il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonche'
qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti
terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con
qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e
di riconducibilita' al concessionario del sito e delle app di cui al
comma 6, lettera d), sul sito internet e' obbligatoriamente presente
il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo
o del marchio del concessionario l'Agenzia procede alla sospensione
della concessione e, in caso di plurime violazioni, puo' procedere
alla decadenza della concessione;
p) versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a 7
milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di 4
milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e 3 milioni di euro
all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte
dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal
rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo
di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo
societario;
q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6.
6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, il
cui modello e' reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto aggiudicatario
dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Agenzia, della persistenza
dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5 e comunicazione
all'Agenzia di ogni variazione relativa ai predetti requisiti e
condizioni;
b) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei
casi di sua riduzione;
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito internet o
delle app di gioco del concessionario dedicati all'offerta dei giochi
di cui al comma 1, lettere da a) a f), nonche' a quelli di cui alle
lettere g), h), i) nei casi di cui al comma 4;
d) in caso di accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di
concessione, tramite una specifica app, sottoposta a certificazione,
le relative caratteristiche tecniche, sono definite dall'Agenzia;
e) adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e
protezione del giocatore di cui all'articolo 15;
f) esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori ed
esplicitazione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti
virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle app
di gioco del concessionario del numero identificativo della
concessione in titolarita' e del marchio istituzionale dell'Agenzia;
h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei
giocatori e vigilanza sulla loro adozione;
i) svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto dei giochi oggetto di
concessione;
l) impegno a collaborare con l'Agenzia, anche mediante messa a
disposizione, su richiesta, di atti e documenti, per l'espletamento
delle sue attivita' di vigilanza e controllo;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco dei
giocatori;
n) pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di
concessione determinato nella misura del 3 per cento del margine
netto del concessionario calcolato sottraendo all'importo della
raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative
imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario
per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario
calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in
due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni
anno di concessione.
7. L'istruttoria delle domande di partecipazione alla gara e'
effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla data del loro
ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il
riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso
di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione,
il termine e' sospeso fino alla data stabilita dall'Agenzia per la
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in caso di
richiesta dell'Agenzia di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione.
In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di
un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Agenzia, la
domanda di concessione si intende respinta.
8. La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui al comma 1 e'
subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto
di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore. Lo schema del
contratto di conto di gioco e' trasmesso all'Agenzia dal
concessionario in occasione della partecipazione alla gara pubblica,
e successivamente in occasione di ogni sua modificazione, ed e'
predisposto dal concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni
minime:
a) regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e previsione che e' italiano il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti, anche di
fonte europea, e con esclusione espressa della risoluzione arbitrale
delle controversie;
b) per la certezza della identificazione del giocatore, apertura
del conto di gioco esclusivamente con l'utilizzo di un valido
documento di identita' o di altro strumento di identificazione
digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in
Italia, indicato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
c) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni
vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
d) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun
giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un
giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui,
improduttivita' di frutti del conto di gioco per il giocatore,
nonche' gratuita' della relativa utilizzazione per il giocatore,
divieto di frazionamento del conto di gioco nella gestione dei
singoli prodotti o app di gioco e nella relativa rendicontazione
contabile;
e) indisponibilita' da parte del concessionario delle somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito
e di accredito, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a
garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, direttamente
connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
f) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del
giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante
strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei
flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione
ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo
specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo
gioco;
g) accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento
idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, entro e
non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da
vincite dal medesimo conseguite ed accreditate sul conto di gioco di
cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
h) in caso di prelievi di parte delle somme giacenti sul conto di
gioco, effettuati su richiesta del relativo titolare, accredito a
quest'ultimo dell'importo prelevato sempre mediante strumenti di
pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari;
i) informativa relativa al trattamento dei dati personali
rispettosa della normativa vigente in materia;
l) restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante strumenti
di pagamento, idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi
finanziari, delle somme costituenti il saldo dei loro conti di gioco
nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della sua
concessione, il concessionario non ne consegua una nuova
attribuzione;
m) devoluzione all'erario delle somme costituenti il saldo dei
conti di gioco decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione.
Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 94, 95, 100 e 117 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O., e' il seguente:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente
accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto che
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
che le offerte degli operatori economici siano imputabili
ad un unico centro decisionale a cagione di accordi
intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla
stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito
professionale grave, tale da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti
professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresi' un
operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o
contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia fiscale quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso
valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche'
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui
l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
con crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e'
disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria
perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
e) la condanna e' stata revocata.
Articolo 100. Requisiti di ordine speciale.
1. Sono requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di
partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto
dell'appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono
l'iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia e' richiesto di dichiarare ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.11 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le
stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici
siano qualificati. L'attestazione di qualificazione e'
rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie
di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato
dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono
in categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate. Il possesso di attestazione di
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione di cui al presente articolo nonche' per
l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di
prima applicazione del codice l'allegato II.12 e' abrogato
a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in
qualita' di allegato al codice.
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di
qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti ordini professionali per un'attivita',
prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria
per la quale e' richiesta l'attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di
cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente
alla data della domanda di rilascio o di rinnovo
dell'attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi
di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia
l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere
generali o specializzate per l'esecuzione delle quali
l'operatore economico risulti essere in possesso di
adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e
dispone la classificazione per importi in ragione della
documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al
sesto periodo del comma 4, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo di attestazione (SOA) e la
qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4 sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l'attestazione di
qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che
l'operatore economico richieda la conferma
dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata
capacita' economica e finanziaria e per la dimostrazione
del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di
adeguato organico;
c) le modalita' di qualificazione degli operatori
economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del
criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
all'articolo 67, comma 6;
d) le modalita' di documentazione delle pregresse
esperienze professionali, considerando anche i lavori
eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati
da idonea documentazione;
e) le modalita' di verifica a campione compiute
dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell'attestazione di
qualificazione e i periodi intermedi di verifica del
mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza
dall'attestazione di qualificazione gia' rilasciata,
prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione
di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con
il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in
ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici per il conseguimento
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione degli operatori economici nonche' la
procedura per ottenere l'autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse
dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di
informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo un
criterio di proporzionalita' e nel rispetto del
contraddittorio;
c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza da parte dell'ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
della documentazione in capo agli organismi di
attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo
agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4 e' altresi' definita la disciplina della
qualificazione degli operatori economici per gli appalti di
servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro:
la definizione delle tipologie per le quali e' possibile
una classificazione per valore, la competenza a rilasciare
la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per
la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e
forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' economica
e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio
del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio
precedente a quello di indizione della procedura. In caso
di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita' di
lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
stazioni appaltanti possono, altresi', richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' tecnica e
professionale di aver eseguito nel precedente triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti
analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da
leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono
esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal
presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.».
«Art. 117 (Garanzie definitive). - 1. Per la
sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una
garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita'
previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; tale obbligo e' indicato negli
atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure
aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59,
l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici
aggiudicatari e' indicato nella misura massima del 2 per
cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della
garanzia per i contratti attuativi puo' essere fissato
nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura
anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti
stessi con l'indicazione delle modalita' di calcolo della
maggiorazione prevista dal comma 2.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al 10 per cento, la garanzia e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Se il ribasso e' superiore al 20 per cento, l'aumento e' di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con piu'
operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la
maggiorazione di cui al presente periodo e' stabilita dalla
stazione appaltante nella documentazione di gara
dell'accordo quadro.
3. La garanzia e' prestata per l'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonche' per il rimborso delle somme
pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita' previste dal comma 8. La
stazione appaltante puo' richiedere all'aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la
garanzia provvisoria.
4. Negli appalti di lavori l'appaltatore puo'
richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una
ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per
cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria
costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la
garanzia da costituire per il pagamento della rata di
saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di
rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o
a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei
lavori, la stazione appaltante puo' opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate
dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Possono altresi' incamerare la garanzia per il pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la
mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo'
essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106,
comma 3, con le modalita' previste dal secondo periodo
dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva
permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche
agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
e' prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo
della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un importo
da assicurare superiore. La polizza del presente comma
assicura la stazione appaltante contro la responsabilita'
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori il cui massimale e' pari al 5 per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e'
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o
di commissione da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
11. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto
per la liquidazione della rata di saldo stipula, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene
la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita' e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale e' non
inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata
e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui
al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
12. Le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di
regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu' garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita'
solidale tra le imprese.
14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui
sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le
forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla
prestazione della garanzia e' possibile previa adeguata
motivazione ed e' subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di
esecuzione.».