Art. 7
Tracciabilita' dei flussi
1. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di
denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla
raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare
tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle
giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria
rete. Tale obbligo non comprende i pagamenti dei rimborsi ai
giocatori ne' i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per
pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.