Art. 8
Penali convenzionali
1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la
raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto contengono clausole
relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto
dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita',
nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento,
tenendo conto delle seguenti condizioni minime:
a) misura della penale non superiore complessivamente al 7 per
cento delle somme dovute, rispettivamente, all'Agenzia in caso di
mancato o ritardato versamento delle stesse, nonche' degli interessi
nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno successivo alla
scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salva
l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile;
b) misura della penale non superiore a euro 5.000 in caso di
ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di
documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla
registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale, sulla base di
quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni;
c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per
cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o
l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento,
qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa grave,
agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonche' a fronte del
mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione
di concessione.
2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale
convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua il
versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale
stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di
accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali,
di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento,
nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati
nella determinazione del valore complessivo della penale.
Note all'art. 8:
- La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni
in materia di usura» e' stata pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O.
- Il testo dell'art. 1384 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1384 - La penale puo' essere diminuita
equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e'
stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale
e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.».