Art. 9
Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni
1. Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi
pubblici a distanza e' nullo se non autorizzato preventivamente ed
espressamente dalla Agenzia.
2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione
di gioco e' svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i
profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono
disciplinate le modalita' con le quali, al ricorrere del presupposto
per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa,
l'Agenzia puo' assegnare al concessionario un termine per rimuovere,
nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le
cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con
lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della
concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo
21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e
limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario
proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla
data della revoca.
4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di
sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario e' comunque
obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attivita' di
raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella
gestione di tali attivita' di altro concessionario ovvero di
effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia.
5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero
di revoca della stessa e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».