Art. 4 
 
          Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti 
 
  1. Al fine  di  far  fronte  agli  impegni  urgenti  connessi  alla
partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo  1,  comma  388,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1
milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  6.650.000  euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa.