Art. 10 
 
                   Procedimento valutativo di base 
          e riconoscimento della condizione di disabilita' 
 
  1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' costituisce il
risultato del procedimento valutativo di base, comprendente: 
    a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute  della
persona, descritta nel certificato medico introduttivo con  i  codici
ICD; 
    b) la valutazione delle durature e  significative  compromissioni
dello  stato  di  salute,   funzionali,   mentali,   intellettive   o
sensoriali, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e tenendo  conto
dell'ICD; 
    c) l'individuazione dei  deficit  funzionali  e  strutturali  che
ostacolano, in  termini  di  salute,  l'agire  della  persona  e  che
rilevano in termini di capacita' secondo l'ICF; 
    d) l'individuazione del profilo di funzionamento  della  persona,
limitatamente  ai  domini  della  mobilita'  e  dell'autonomia  nelle
attivita' di base e strumentali agli atti  di  vita  quotidiana,  con
necessita' di sostegni continuativi; 
    e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni  funzionali
e strutturali in termini di capacita' secondo la classificazione ICF,
nei domini relativi all'attivita' e alla partecipazione, considerando
anche i domini relativi al  lavoro  e  all'apprendimento  nell'ambito
della formazione superiore; 
    f) la valutazione del livello delle necessita' di sostegno, lieve
o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato,  correlate
ai domini dell'ICF sull'attivita' e sulla partecipazione. 
  2. Il riconoscimento della condizione di disabilita' per  i  minori
e' effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di
cui  alla  lettera  e)  del  medesimo  comma,   i   domini   relativi
all'apprendimento, anche scolastico.