Art. 12 
 
Aggiornamento delle definizioni, dei criteri  e  delle  modalita'  di
  accertamento e di valutazione  di  base,  a  seguito  dell'adozione
  delle classificazioni ICD e ICF 
 
  1.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  117   della
Costituzione e in coerenza  con  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica  delegata  in
materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'istruzione  e  del  merito,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sentito
l'INPS, da adottare entro il 30 novembre  2024,  si  provvede,  sulla
base delle  classificazioni  ICD  e  ICF  e  in  conformita'  con  la
definizione di disabilita' di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a),  all'aggiornamento  delle  definizioni,  dei  criteri   e   delle
modalita' di  accertamento  dell'invalidita'  civile,  della  cecita'
civile, della sordita' civile e della  sordocecita'  civile  previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5  febbraio  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. 
  2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1,
sono individuati, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta': 
    a) i criteri per  accertare  l'esistenza  e  la  significativita'
delle compromissioni delle strutture e  delle  funzioni  corporee  in
base all'ICF, tenendo conto dell'ICD; 
    b) i criteri per accertare se le  compromissioni  sono  di  lunga
durata; 
    c)  fermi  restanti  i  casi  di  esonero  gia'  stabiliti  dalla
normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche,
non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo; 
    d) i criteri per stabilire gli  eccezionali  casi  nei  quali  la
revisione della condizione di disabilita' e' ammessa al termine della
scadenza indicata nel certificato di cui all'articolo 6, comma 7,  di
regola dopo due anni  e  secondo  procedimenti  semplificati  fondati
anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti; 
    e)  le  tabelle  che  portano  ad  individuare,  ai   soli   fini
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale correlata  alle
limitazioni   nel   funzionamento    determinate    dalla    duratura
compromissione; 
    f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo  di
funzionamento limitatamente ai domini di cui all'articolo  10,  comma
1, lettera d); 
    g)  i  criteri  per  la  definizione  della  condizione  di   non
autosufficienza, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2; 
    h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le
compromissioni strutturali e funzionali  ostacolano,  in  termini  di
capacita', l'attivita' e la partecipazione, inclusi i domini relativi
al  lavoro  e  alla   formazione   superiore   per   gli   adulti   e
all'apprendimento, anche scolastico, per i minori; 
    i)  un  sistema  delineato  per  fasce,  volto   ad   individuare
l'intensita' di sostegno e di  sostegno  intensivo,  differenziandoli
tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensita'; 
    l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per  le
quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche
di cui all'articolo 7; 
    m) gli eccezionali casi  in  cui  il  richiedente  puo'  chiedere
l'accertamento sulla sola base degli atti. 
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  sono  stabilite  le
modalita'  per  ricondurre   l'accertamento   della   condizione   di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini scolastici di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,  all'interno  del
procedimento per la valutazione di base. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  D.P.C.M.  12/01/2017,  recante:  «Definizione  e
          aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui
          all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre  1992,  n.  502»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O. 
              -  Il  decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          sanita', di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro del tesoro,  recante:  «Approvazione  della  nuova
          tabella indicativa delle percentuali d' invalidita' per  le
          minorazioni e malattie  invalidanti»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. 
              - Per l'articolo 5 del decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse.