Art. 12
Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione
delle classificazioni ICD e ICF
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della
Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito
l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2024, si provvede, sulla
base delle classificazioni ICD e ICF e in conformita' con la
definizione di disabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento dell'invalidita' civile, della cecita'
civile, della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1,
sono individuati, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta':
a) i criteri per accertare l'esistenza e la significativita'
delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in
base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
b) i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga
durata;
c) fermi restanti i casi di esonero gia' stabiliti dalla
normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche,
non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la
revisione della condizione di disabilita' e' ammessa al termine della
scadenza indicata nel certificato di cui all'articolo 6, comma 7, di
regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati
anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti;
e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli fini
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale correlata alle
limitazioni nel funzionamento determinate dalla duratura
compromissione;
f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo di
funzionamento limitatamente ai domini di cui all'articolo 10, comma
1, lettera d);
g) i criteri per la definizione della condizione di non
autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2;
h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le
compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di
capacita', l'attivita' e la partecipazione, inclusi i domini relativi
al lavoro e alla formazione superiore per gli adulti e
all'apprendimento, anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare
l'intensita' di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli
tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensita';
l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le
quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche
di cui all'articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente puo' chiedere
l'accertamento sulla sola base degli atti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), sono stabilite le
modalita' per ricondurre l'accertamento della condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del
procedimento per la valutazione di base.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione si
veda nelle note alle premesse.
- Il D.P.C.M. 12/01/2017, recante: «Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- Il decreto interministeriale del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'interno e del
Ministro del tesoro, recante: «Approvazione della nuova
tabella indicativa delle percentuali d' invalidita' per le
minorazioni e malattie invalidanti» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse.