Art. 13 
 
Valore polifunzionale del certificato che attesta  la  condizione  di
  disabilita' e semplificazione delle procedure di erogazione 
 
  1. Il certificato che riconosce la condizione  di  disabilita',  di
cui all'articolo 6, comma 7,  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
relative   certificazioni.   La    trasmissione    del    certificato
nell'interesse della persona integra la presentazione dell'istanza ai
fini del conseguimento di prestazioni sociali,  socioassistenziali  e
sociosanitarie, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
comma 2. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.