Art. 15 
 
        Obblighi di informazione alla persona con disabilita' 
 
  1. L'unita'  di  valutazione  di  base,  al  termine  della  visita
relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilita'
e, se presente, l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di
minore, il tutore  o  l'amministratore  di  sostegno,  se  dotato  di
poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e  i  benefici
che   direttamente   spettano   all'interessato   a   seguito   della
certificazione della condizione di disabilita', sussiste  il  diritto
ad  elaborare  ed  attivare  un   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato  e   partecipato,   quale   ulteriore   strumento   di
capacitazione. La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al
primo  periodo  della  possibilita'  di  presentare   l'istanza   per
l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del
certificato della condizione di disabilita'  da  parte  della  stessa
commissione. 
  2. A seguito dell'attivita' informativa al termine della visita,  i
soggetti di cui al comma  1  hanno  facolta'  di  richiedere  che  la
commissione, caricato il certificato che  attesta  la  condizione  di
disabilita' sul fascicolo sanitario elettronico (FSE),  trasmetta  il
medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo  23,  comma  2,  al
fine di avviare il procedimento per l'elaborazione  del  progetto  di
vita individuale, personalizzato e partecipato. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione  ha  valore,  a
tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio
del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti  unici
di accesso, nonche'  i  servizi  sociali,  sociosanitari  e  sanitari
territoriali, che entrano in  contatto  a  qualsiasi  titolo  con  la
persona con disabilita' la  informano  del  diritto  ad  attivare  un
procedimento   volto   all'elaborazione   del   progetto   di   vita,
individuale,  personalizzato  e  partecipato.  E'  fatto  obbligo  di
prestare le medesime informazioni in  capo  a  chi  opera  dimissioni
protette e ai servizi sanitari specialistici. Le  modalita'  con  cui
dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate
nell'ambito della programmazione regionale e locale. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note
          alle premesse.