Art. 15
Obblighi di informazione alla persona con disabilita'
1. L'unita' di valutazione di base, al termine della visita
relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilita'
e, se presente, l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di
minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di
poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici
che direttamente spettano all'interessato a seguito della
certificazione della condizione di disabilita', sussiste il diritto
ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di
capacitazione. La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al
primo periodo della possibilita' di presentare l'istanza per
l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del
certificato della condizione di disabilita' da parte della stessa
commissione.
2. A seguito dell'attivita' informativa al termine della visita, i
soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere che la
commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di
disabilita' sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il
medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 2, al
fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a
tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio
del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti unici
di accesso, nonche' i servizi sociali, sociosanitari e sanitari
territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la
persona con disabilita' la informano del diritto ad attivare un
procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita,
individuale, personalizzato e partecipato. E' fatto obbligo di
prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni
protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalita' con cui
dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate
nell'ambito della programmazione regionale e locale.
Note all'art. 15:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note
alle premesse.