Art. 16
Interoperabilita' tra le banche dati sugli elementi relativi al
procedimento valutativo di base
1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilita', anche con il
fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie
banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque
titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonche' dai
dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla
conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore
generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso
l'interoperabilita' delle banche dati relativi al procedimento
valutativo di base e' trasmesso dall'INPS, con una apposita
relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e al Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita'.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Note all'art. 16:
- Si riporta all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo.»