Art. 16 
 
Interoperabilita' tra le  banche  dati  sugli  elementi  relativi  al
                   procedimento valutativo di base 
 
  1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilita',  anche  con  il
fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo  12,  comma
1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  delle  proprie
banche dati alimentate da elementi  o  risultanze  che,  a  qualunque
titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonche'  dai
dati,  dalle  comunicazioni  e  dalle  informazioni   relativi   alla
conclusione del procedimento  stesso,  con  determina  del  direttore
generale, previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
  2.   Il   quadro   sintetico   dei   dati   elaborati    attraverso
l'interoperabilita'  delle  banche  dati  relativi  al   procedimento
valutativo  di  base  e'  trasmesso  dall'INPS,  con   una   apposita
relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e  al  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
persone con disabilita'. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si   riporta   all'articolo   12,   comma   1,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245 
                «Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario e governo della  sanita'
          digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti  l'assistito,  riferiti  anche  alle
          prestazioni erogate al  di  fuori  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Ai fini del  presente  comma,  ogni  prestazione
          sanitaria   erogata   da   operatori   pubblici,    privati
          accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
          giorni dalla prestazione medesima, nel FSE  in  conformita'
          alle disposizioni del presente articolo.»