Art. 17 
 
                      Accomodamento ragionevole 
 
  1. Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre
misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge  5  febbraio
1992, n. 104, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). - 1.  Nei  casi  in  cui
l'applicazione  delle  disposizioni  di  legge  non  garantisca  alle
persone con disabilita'  il  godimento  e  l'effettivo  e  tempestivo
esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti  i  diritti
umani e delle liberta' fondamentali, l'accomodamento ragionevole,  ai
sensi dell'articolo 2  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  fatta  a  New  York  il  13
dicembre 2006, individua  le  misure  e  gli  adattamenti  necessari,
pertinenti, appropriati  e  adeguati,  che  non  impongano  un  onere
sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 
    2. L'accomodamento ragionevole e' attivato in via  sussidiaria  e
non  sostituisce  ne'  limita  il  diritto  al  pieno  accesso   alle
prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione
vigente. 
    3. La persona con  disabilita',  l'esercente  la  responsabilita'
genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero  l'amministratore  di
sostegno se dotato dei poteri  ha  la  facolta'  di  richiedere,  con
apposita  istanza  scritta,   alla   pubblica   amministrazione,   ai
concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di
un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta. 
    4. La persona con disabilita' e il richiedente di cui al comma 3,
se diverso, partecipano al procedimento  relativo  all'individuazione
dell'accomodamento ragionevole. 
    5.  L'accomodamento  ragionevole   deve   risultare   necessario,
adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entita' della  tutela
da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonche'
compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo. 
    6. Nella valutazione dell'istanza  di  accomodamento  ragionevole
deve essere previamente verificata la  possibilita'  di  accoglimento
della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi  del
comma 3. 
    7. La pubblica amministrazione  nel  provvedimento  finale  tiene
conto delle esigenze della persona con disabilita'  anche  attraverso
gli incontri personalizzati e conclude il  procedimento  con  diniego
motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole
proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi  di
cui al comma 5. 
    8. Avverso il diniego motivato di  accomodamento  ragionevole  da
parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma
7, e' ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4  della  legge  1°
marzo 2006, n. 67. 
    9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo
5 febbraio 2024, n. 20, la facolta' dell'istante e delle associazioni
legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n.  67  del
2006, di chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei  diritti  delle
persone con disabilita' di verificare la discriminazione per  rifiuto
di accomodamento ragionevole da parte della pubblica  amministrazione
e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole. 
    10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico
servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma
3,  l'istante  e  le  associazioni  legittimate  ad  agire  ai  sensi
dell'articolo 4 della  legge  n.  67  del  2006,  ferma  restando  la
facolta' di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima
legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale  dei  diritti
delle persone con disabilita' di verificare  la  discriminazione  per
rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo  o  chiedendo,  anche
attraverso l'autorita'  di  settore  o  di  vigilanza,  accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate. 
    11.  Nel  caso  di  rifiuto  da  parte  di  un  soggetto  privato
dell'accomodamento ragionevole,  richiesto  ai  sensi  del  comma  3,
l'istante  e  le  associazioni  legittimate   ad   agire   ai   sensi
dell'articolo 4 della  legge  n.  67  del  2006,  ferma  restando  la
facolta' di agire in giudizio ai sensi della medesima legge,  possono
chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
con disabilita'  di  verificare  la  discriminazione  di  rifiuto  di
accomodamento ragionevole. 
    12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».