Art. 17
Accomodamento ragionevole
1. Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre
misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). - 1. Nei casi in cui
l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle
persone con disabilita' il godimento e l'effettivo e tempestivo
esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle liberta' fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai
sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13
dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari,
pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere
sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
2. L'accomodamento ragionevole e' attivato in via sussidiaria e
non sostituisce ne' limita il diritto al pieno accesso alle
prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione
vigente.
3. La persona con disabilita', l'esercente la responsabilita'
genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di
sostegno se dotato dei poteri ha la facolta' di richiedere, con
apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai
concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di
un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.
4. La persona con disabilita' e il richiedente di cui al comma 3,
se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione
dell'accomodamento ragionevole.
5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario,
adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entita' della tutela
da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonche'
compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole
deve essere previamente verificata la possibilita' di accoglimento
della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del
comma 3.
7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene
conto delle esigenze della persona con disabilita' anche attraverso
gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego
motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole
proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di
cui al comma 5.
8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da
parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma
7, e' ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1°
marzo 2006, n. 67.
9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
5 febbraio 2024, n. 20, la facolta' dell'istante e delle associazioni
legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del
2006, di chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto
di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione
e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.
10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico
servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma
3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la
facolta' di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima
legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per
rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche
attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate.
11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato
dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3,
l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la
facolta' di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono
chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone
con disabilita' di verificare la discriminazione di rifiuto di
accomodamento ragionevole.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».