Art. 5
Finalita', ambito, principi ed effetti
della valutazione di base
1. La valutazione di base e' il procedimento unitario volto al
riconoscimento della condizione di disabilita' definita dall'articolo
2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento
dell'invalidita' civile previsto dalla normativa vigente e, in
particolare:
a) l'accertamento dell'invalidita' civile di cui alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11 febbraio
1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' alla legge
11 ottobre 1990, n. 289;
b) l'accertamento della cecita' civile, ai sensi della legge 27
maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;
c) l'accertamento della sordita' civile, ai sensi della legge 26
maggio 1970, n. 381;
d) l'accertamento della sordocecita', ai sensi della legge 24
giugno 2010, n. 107;
e) l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
f) l'accertamento della condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68;
g) l'individuazione dei presupposti per la concessione di
assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli
essenziali di assistenza;
h) l'individuazione degli elementi utili alla definizione della
condizione di non autosufficienza, nonche' di disabilita' gravissima,
ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2016;
i) l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad
agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilita',
conseguenti all'accertamento dell'invalidita' e ad ogni altra
prestazione prevista dalla legge.
2. La valutazione di base di cui al comma 1 si applica anche ai
minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo
27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le
persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il
settantesimo anno d'eta'. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,
comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024, alle persone
anziane non autosufficienti in eta' compresa tra i 65 e i 70 anni e'
garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui
all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Il procedimento di valutazione di base e' informato ai seguenti
criteri:
a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale
sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con
particolare riferimento all'attivita' e alla partecipazione della
persona, in termini di capacita' dell'ICF;
b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione
della persona, ad eccezione dei minori di eta', del WHODAS e dei suoi
successivi aggiornamenti, nonche' di ulteriori strumenti di
valutazione scientificamente validati ed individuati
dall'Organizzazione mondiale della sanita' ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della salute;
c) considerazione dell'attivita' della persona, al fine di
accertare le necessita' di sostegno o di sostegno intensivo;
d) per i soli effetti della valutazione dell'invalidita' civile
di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali
relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura,
elaborate sulla base delle piu' aggiornate conoscenze e acquisizioni
scientifiche;
e) tempestivita', prossimita', efficienza e trasparenza.
4. Il riconoscimento della condizione di disabilita' della persona
determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di
disabilita', con priorita' per le disabilita' che presentano
necessita' di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni
previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione
scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e
lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilita'
consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi
dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la
possibilita' della richiesta dell'avvio del procedimento di
valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita
individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.
Note all'art. 5:
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge
del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82
- Per la legge 11 febbraio 1980, n. 18 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 21 novembre 1988, n. 508 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 11 ottobre 1990, n. 289 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 27 maggio 1970, n. 382 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 3 aprile 2001, n. 138 si veda nelle note
alle premesse.
- Per la legge 24 giugno 2010, n. 107 si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 12 marzo 1999, n. 68 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il comma 11 dell'articolo 27, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29:
«11. Quando la UVM rileva la sussistenza della
condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale,
da trasmettere all'INPS, attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 4, per i provvedimenti di
competenza. Il verbale contiene le risultanze della
valutazione, relative anche alla sussistenza delle
condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge
22 dicembre 2021, n. 227, e inclusive degli indicatori
sintetici standardizzati e validati utili a:
a) graduare il fabbisogno assistenziale in
relazione ai livelli crescenti della compromissione delle
autonomie nella vita quotidiana;
b) supportare le decisioni di eleggibilita' alle
misure e provvedimenti di cui al comma 10 e quelle
ulteriori di cui all'articolo 34.»
- Si riporta l'articolo 2, del citato decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29:
«Art. 2 (Definizioni e disposizioni di
coordinamento). - 1. Ai fini del presente decreto sono
adottate le definizioni di cui all'articolo 1 della legge
23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) "persona anziana": la persona che ha compiuto 65
anni;
b) "persona grande anziana": la persona che ha
compiuto 80 anni;
c) "persona anziana non autosufficiente": la
persona anziana che, anche in considerazione dell'eta'
anagrafica e delle disabilita' pregresse, presenta gravi
limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attivita'
fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento
bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie
standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni
fornite dalla Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita',
dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei
bisogni socioassistenziali e delle condizioni di
fragilita', di multimorbilita' e di vulnerabilita' sociale,
le quali concorrono alla complessita' dei bisogni della
persona, anche considerando le specifiche condizioni
sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto
previsto dal regolamento recante la definizione di modelli
e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del
Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e
dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234;
d) "specifico bisogno assistenziale dell'anziano
non autosufficiente": lo specifico bisogno assistenziale
valutato e graduato, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei
servizi sociosanitari in favore di persone non
autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il comma 163 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«163 Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate "Case della comunita'".
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.».