Art. 5 
 
               Finalita', ambito, principi ed effetti 
                      della valutazione di base 
 
  1. La valutazione di base e'  il  procedimento  unitario  volto  al
riconoscimento della condizione di disabilita' definita dall'articolo
2,  comma  1,   lettera   a),   che   comprende   ogni   accertamento
dell'invalidita'  civile  previsto  dalla  normativa  vigente  e,  in
particolare: 
    a) l'accertamento dell'invalidita' civile di cui  alla  legge  30
marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11  febbraio
1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' alla  legge
11 ottobre 1990, n. 289; 
    b) l'accertamento della cecita' civile, ai sensi della  legge  27
maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138; 
    c) l'accertamento della sordita' civile, ai sensi della legge  26
maggio 1970, n. 381; 
    d) l'accertamento della sordocecita', ai  sensi  della  legge  24
giugno 2010, n. 107; 
    e)  l'accertamento  della  condizione  di  disabilita'  in   eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi  dell'articolo
5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
    f)  l'accertamento  della  condizione  di  disabilita'  ai   fini
dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12  marzo  1999,  n.
68; 
    g)  l'individuazione  dei  presupposti  per  la  concessione   di
assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli
essenziali di assistenza; 
    h) l'individuazione degli elementi utili alla  definizione  della
condizione di non autosufficienza, nonche' di disabilita' gravissima,
ai sensi del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2016; 
    i) l'individuazione dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  ad
agevolazioni  fiscali,  tributarie   e   relative   alla   mobilita',
conseguenti  all'accertamento  dell'invalidita'  e  ad   ogni   altra
prestazione prevista dalla legge. 
  2. La valutazione di base di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
minori e alle persone anziane, fermo  quanto  previsto  dall'articolo
27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024,  n.  29  per  le
persone  anziane  non  autosufficienti  che   abbiano   superato   il
settantesimo anno d'eta'. Ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  2,
comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024,  alle  persone
anziane non autosufficienti in eta' compresa tra i 65 e i 70 anni  e'
garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di  cui
all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. Il procedimento di valutazione di base e' informato ai  seguenti
criteri: 
    a) orientamento  dell'intero  processo  valutativo  medico-legale
sulla  base  dell'ICD  e  degli  strumenti   descrittivi   ICF,   con
particolare riferimento all'attivita'  e  alla  partecipazione  della
persona, in termini di capacita' dell'ICF; 
    b) utilizzo, quale  strumento  integrativo  e  di  partecipazione
della persona, ad eccezione dei minori di eta', del WHODAS e dei suoi
successivi  aggiornamenti,  nonche'   di   ulteriori   strumenti   di
valutazione     scientificamente     validati     ed      individuati
dall'Organizzazione mondiale della sanita' ai fini della  descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della salute; 
    c)  considerazione  dell'attivita'  della  persona,  al  fine  di
accertare le necessita' di sostegno o di sostegno intensivo; 
    d) per i soli effetti della valutazione  dell'invalidita'  civile
di cui al comma 1,  lettera  a),  impiego  di  tabelle  medico-legali
relative alla condizione conseguente  alla  compromissione  duratura,
elaborate sulla base delle piu' aggiornate conoscenze e  acquisizioni
scientifiche; 
    e) tempestivita', prossimita', efficienza e trasparenza. 
  4. Il riconoscimento della condizione di disabilita' della  persona
determina l'acquisizione di una tutela proporzionata  al  livello  di
disabilita',  con  priorita'  per  le  disabilita'   che   presentano
necessita'  di  sostegno  intensivo  e  delle  correlate  prestazioni
previste dalla legge, incluse quelle volte  a  favorire  l'inclusione
scolastica,  presso  le  istituzioni  della  formazione  superiore  e
lavorativa.  Al  riconoscimento  della  condizione   di   disabilita'
consegue anche la  tutela  dell'accomodamento  ragionevole  ai  sensi
dell'articolo 5-bis  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  la
possibilita'  della  richiesta   dell'avvio   del   procedimento   di
valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita
individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in  legge
          del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
          mutilati ed invalidi civili» e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82 
              - Per la legge 11 febbraio 1980, n. 18  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per la legge 21 novembre 1988, n. 508 si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per la legge 11 ottobre 1990, n. 289  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per la legge 27 maggio 1970, n.  382  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per la legge 3 aprile 2001, n. 138 si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per la legge 24 giugno 2010, n.  107  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'articolo 5 del decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 12 marzo 1999, n. 68 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il comma 11 dell'articolo 27, del  decreto
          legislativo 15 marzo 2024, n. 29: 
                «11.  Quando  la  UVM  rileva  la  sussistenza  della
          condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale,
          da  trasmettere   all'INPS,   attraverso   la   piattaforma
          informatica di cui al  comma  4,  per  i  provvedimenti  di
          competenza.  Il  verbale  contiene  le   risultanze   della
          valutazione,  relative   anche   alla   sussistenza   delle
          condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della  legge
          22 dicembre 2021, n.  227,  e  inclusive  degli  indicatori
          sintetici standardizzati e validati utili a: 
                  a)  graduare   il   fabbisogno   assistenziale   in
          relazione ai livelli crescenti della  compromissione  delle
          autonomie nella vita quotidiana; 
                  b) supportare le decisioni  di  eleggibilita'  alle
          misure  e  provvedimenti  di  cui  al  comma  10  e  quelle
          ulteriori di cui all'articolo 34.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2024, n. 29: 
                «Art.    2    (Definizioni    e    disposizioni    di
          coordinamento). - 1. Ai  fini  del  presente  decreto  sono
          adottate le definizioni di cui all'articolo 1  della  legge
          23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti: 
                  a) "persona anziana": la persona che ha compiuto 65
          anni; 
                  b) "persona grande  anziana":  la  persona  che  ha
          compiuto 80 anni; 
                  c)  "persona  anziana  non   autosufficiente":   la
          persona anziana  che,  anche  in  considerazione  dell'eta'
          anagrafica e delle disabilita'  pregresse,  presenta  gravi
          limitazioni  o  perdita  dell'autonomia   nelle   attivita'
          fondamentali della  vita  quotidiana  e  del  funzionamento
          bio-psico-sociale,  valutate  sulla  base  di   metodologie
          standardizzate,  tenendo  anche  conto  delle   indicazioni
          fornite   dalla    Classificazione    internazionale    del
          funzionamento,  della  disabilita'   e   della   salute   -
          International Classification of Functioning Disability  and
          Health (ICF) dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          dei livelli di stratificazione del rischio sulla  base  dei
          bisogni   socioassistenziali   e   delle   condizioni    di
          fragilita', di multimorbilita' e di vulnerabilita' sociale,
          le quali concorrono alla  complessita'  dei  bisogni  della
          persona,  anche  considerando  le   specifiche   condizioni
          sociali, familiari e ambientali,  in  coerenza  con  quanto
          previsto dal regolamento recante la definizione di  modelli
          e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
          Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al  decreto  del
          Ministro  della  salute  23   maggio   2022,   n.   77,   e
          dall'articolo 1, comma 163, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234; 
                  d) "specifico  bisogno  assistenziale  dell'anziano
          non autosufficiente": lo  specifico  bisogno  assistenziale
          valutato   e   graduato,   all'esito   della    valutazione
          multidimensionale unificata di cui all'articolo 27. 
                2.  Resta   ferma   la   disciplina   relativa   alla
          realizzazione  di   prestazioni,   interventi   e   servizi
          assistenziali  nell'ambito   dell'offerta   integrata   dei
          servizi   sociosanitari   in   favore   di   persone    non
          autosufficienti gia' prevista a legislazione  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta il comma 163 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «163  Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS
          garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
          rispettiva competenza, alle persone in  condizioni  di  non
          autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e  ai  servizi
          sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA),  che
          hanno  la  sede  operativa  presso  le  articolazioni   del
          servizio  sanitario  denominate  "Case  della   comunita'".
          Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
          adeguatamente   formato   e    numericamente    sufficiente
          appartenente al Servizio sanitario nazionale  e  agli  ATS.
          Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto  dal
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017 per la valutazione del complesso  dei  bisogni
          di natura clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
          assicurano la funzionalita'  delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale (UVM) della  capacita'  bio-psico-sociale
          dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il  carico
          assistenziale per consentire la permanenza della persona in
          condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di
          vita  in  condizioni  di  dignita',  sicurezza  e  comfort,
          riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso  ad
          ospedalizzazioni non strettamente  necessarie.  Sulla  base
          della valutazione dell'UVM,  con  il  coinvolgimento  della
          persona in condizioni di non autosufficienza  e  della  sua
          famiglia  o  dell'amministratore  di   sostegno,   l'equipe
          integrata  procede  alla  definizione   del   progetto   di
          assistenza   individuale   integrata   (PAI),    contenente
          l'indicazione    degli    interventi    modulati    secondo
          l'intensita' del bisogno.  Il  PAI  individua  altresi'  le
          responsabilita', i compiti e le  modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'  degli   operatori   sanitari,   sociali   e
          assistenziali che intervengono nella presa in carico  della
          persona, nonche' l'apporto della  famiglia  e  degli  altri
          soggetti  che  collaborano  alla  sua   realizzazione.   La
          programmazione degli interventi e la  presa  in  carico  si
          avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
          l'INPS.».