Art. 6 
 
               Procedimento per la valutazione di base 
 
  1. Il  procedimento  per  la  valutazione  di  base  si  attiva  su
richiesta   dell'interessato,   dell'esercente   la   responsabilita'
genitoriale in caso di minore,  o  del  tutore  o  amministratore  di
sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica,
del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8. 
  2. Nei soli casi di cui  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  m),
l'istante puo'  richiedere,  contestualmente  alla  trasmissione  del
certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il  ricorso
alla visita diretta, sulla base degli atti  raccolti.  In  tal  caso,
l'istante,  unitamente  alla  richiesta  di  rinuncia  alla   visita,
trasmette  l'intera  documentazione,  compreso  il  WHODAS.   Se   la
commissione ritiene che vi  siano  motivi  ostativi  all'accoglimento
della richiesta, dispone la visita. 
  3. Il richiedente, sino  a  sette  giorni  prima  della  visita  di
valutazione  di  base,  puo'  trasmettere  o   depositare   ulteriore
documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica
o privata accreditata. 
  4. In occasione della visita per la valutazione di base all'istante
e' sottoposta la compilazione del  questionario  WHODAS,  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi del comma 9. 
  5. La valutazione di base si svolge in un'unica  visita  collegiale
ai sensi degli articoli 9 e 10. 
  6. La commissione richiede  integrazione  documentale  o  ulteriori
approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari  per
il riconoscimento di una  maggiore  intensita'  dei  sostegni  ovvero
ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 
  7. L'esito della valutazione di base e' attestato da un certificato
con validita' non  limitata  nel  tempo,  che  indica  le  condizioni
individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene
acquisito  al  fascicolo   sanitario   elettronico.   Nel   caso   di
riconoscimento della condizione di disabilita'  della  persona,  sono
individuate nel medesimo certificato la necessita' e l'intensita' dei
sostegni, nonche' l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), e il relativo periodo di validita' del certificato. 
  8. Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta
giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro
quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro  trenta  giorni
dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di
cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo  sono  sospesi  per
sessanta giorni, prorogabili, su  richiesta,  di  ulteriori  sessanta
giorni. 
  9. Le ulteriori modalita' di svolgimento del procedimento,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, nonche' le modalita'
di  svolgimento  delle  riunioni  delle  commissioni  sono  stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Restano ferme le funzioni e  le  competenze  di  attuazione  ed
esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle  prestazioni  di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e  quelle  di  erogazione  di  cui  all'articolo  130   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalita'  con
cui garantire la tempestiva erogazione delle  provvidenze  economiche
conseguenti alla valutazione di base. Le  provvidenze  decorrono  dal
mese successivo alla data  di  trasmissione  del  certificato  medico
introduttivo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 20, comma 4, del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni,  della
          legge 3  agosto  2009,  n.  102  «Provvedimenti  anticrisi,
          nonche'  proroga  di  termini»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150: 
                «4. Con accordo quadro tra il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle  politiche  sociali  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  concludere
          entro e non oltre novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinate le modalita'  attraverso  le  quali  sono
          affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
          funzioni  concessorie  nei  procedimenti   di   invalidita'
          civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,   handicap   e
          disabilita'. Nei sessanta  giorni  successivi,  le  regioni
          stipulano con l'INPS apposita convenzione  che  regola  gli
          aspetti   tecnico-procedurali   dei   flussi    informativi
          necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
          dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.» 
              Per l'articolo 130 del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112 si veda nelle note alle premesse.