Art. 6
Procedimento per la valutazione di base
1. Il procedimento per la valutazione di base si attiva su
richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilita'
genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di
sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica,
del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8.
2. Nei soli casi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m),
l'istante puo' richiedere, contestualmente alla trasmissione del
certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso
alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso,
l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita,
trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la
commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento
della richiesta, dispone la visita.
3. Il richiedente, sino a sette giorni prima della visita di
valutazione di base, puo' trasmettere o depositare ulteriore
documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica
o privata accreditata.
4. In occasione della visita per la valutazione di base all'istante
e' sottoposta la compilazione del questionario WHODAS, secondo le
modalita' stabilite ai sensi del comma 9.
5. La valutazione di base si svolge in un'unica visita collegiale
ai sensi degli articoli 9 e 10.
6. La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori
approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per
il riconoscimento di una maggiore intensita' dei sostegni ovvero
ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
7. L'esito della valutazione di base e' attestato da un certificato
con validita' non limitata nel tempo, che indica le condizioni
individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene
acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di
riconoscimento della condizione di disabilita' della persona, sono
individuate nel medesimo certificato la necessita' e l'intensita' dei
sostegni, nonche' l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), e il relativo periodo di validita' del certificato.
8. Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta
giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro
quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni
dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di
cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo sono sospesi per
sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta
giorni.
9. Le ulteriori modalita' di svolgimento del procedimento, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, nonche' le modalita'
di svolgimento delle riunioni delle commissioni sono stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Restano ferme le funzioni e le competenze di attuazione ed
esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle prestazioni di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e quelle di erogazione di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalita' con
cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche
conseguenti alla valutazione di base. Le provvidenze decorrono dal
mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico
introduttivo.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, della
legge 3 agosto 2009, n. 102 «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150:
«4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono
affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli
aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.»
Per l'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 si veda nelle note alle premesse.